CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 7750 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]Acunti, in Roma, Via delle Milizie n. 9; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] 2015-2016 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 265/09/2021, depositata in data 15 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 176/02/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Varese che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi presentati dalla contribuente avverso 1) l’avviso di pagamento n. 2018/A/6265 per il recupero dell’indennità di mora e interessi ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/95 dovuti per il ritardato versamento delle accise sul gas naturale non versate relativamente alla rata di dicembre 2015 nonché alle rate di gennaio e febbraio 2016 conguagliate con crediti esposti nelle relative dichiarazioni; 2) l’atto di irrogazione n. 120/2018 della sanzione per ritardato pagamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/97; -la CTRha ritenuto illegittimo l’avviso di pagamento atteso che la cessazione da parte della società, a partire dal 1.12.2015, dell’attività di fornitura di gas naturale e della fatturazione verso i consumatori finali aveva comportato il venire meno del presupposto impositivo per l’applicazione e il versamento dell’accisa; inoltre l’Ufficioaveva a disposizione tutti i dati tecnici e contabili per accordare la diversa rateizzazione d’acconto chiesta dalla contribuente in considerazione del fatto che la cessazione di ogni attività provinciale e nazionale di vendita di gas naturale risultava chiaramente provata; quanto alle sanzioni era illegittimo il calcolo per l’intero al 30% anziché al 15% con riferimento alla rata di acconto di gennaio 2016 essendo stata compensata il 25.3.2016 per la somma di euro 12.163,69 e dunque entro 90 giorni; -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso;[OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 e rinvia la causa a nuovo ruolo.