CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 18842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/05/2021 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Roma, con sentenza del 17 maggio 2021, confermava la sentenza del Gip di Velletri del 19 gennaio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con riguardo al reato di cui all'art. 73 comma 4 del DPR 309/90. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata della corte di appello, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, con due motivi di impugnazione n 3. Deduce, con il primo motivo, il vizio di carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la corte di appello, a fronte della specifica richiesta difensiva, si sarebbe limitata a dichiarare la pena applicata adeguata alla gravità del fatto. Ciò, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, il suo radicamento sociale, familiare e lavorativo in Italia e il carattere non allarmante dei fatti. 4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la corte trascurato di valutare gli elementi al riguardo prospettati nell'atto di appello, senza indicare elementi giustificativi del rilevante discostamento dal minimo edittale, stabilito con la pena applicata. 5. Il primo motivo è inammissibile, alla luce del principio per cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato - come nel caso in esame - il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1 - , n. 12624 del 12/02/2019 Rv. 275057 - 01). In proposito infatti, la corte, confermando il trattamento sanzionatorio, ha valorizzato coerentemente la gravità del fatto, a fronte di 15 panetti di hashish e di migliaia di dosi ricavabili, in uno con il conseguentemente elevato numero di potenziali fruitori. Dati che, afferendo al profilo oggettivo del reato, appaiono rilevanti anche sul piano della mancata applicazione delle invocate attenuanti generiche. Il principio sopra citato viene in rilievo ancor più a fronte di una mera richiesta, nell'atto di gravame, delle circostanze generiche, come tale non motivata, avanzata nel quadro della richiesta di rideterminazione e riduzione del trattamento sanzionatorio. 6. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, attesa la adeguatezza della motivazione in ordine alla conferma della pena applicata, in ragione delle considerazioni già espresse con riguardo al primo motivo dedotto. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/02/2022. Il Consigliere estenso