Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 51003/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t n. 28066/23 Spina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 3 ottobre 2023; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (e ribadito con la citata memoria) - attinente alla pretesa nullità del giudizio di appello per la mancata traduzione dell'imputato in udienza - è manifestamente infondato, dal momento che, come ampiamente argomentato a pag. 4 del provvedimento irnpugnatoi la mancata traduzione dell'imputato all'udienza del 26 marzo 2018 non ha inciso sul rapporto processuale, non essendosi proceduto ad alcuna attività processuale di pregiudizio per l'imputato e che in data 25 gennaio 2019 si è proceduto alla rinnovazione di tutti gli atti del processo in ragione del mutamento della persona fisica del giudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t n. 28066/23 Spina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 3 ottobre 2023; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (e ribadito con la citata memoria) - attinente alla pretesa nullità del giudizio di appello per la mancata traduzione dell'imputato in udienza - è manifestamente infondato, dal momento che, come ampiamente argomentato a pag. 4 del provvedimento irnpugnatoi la mancata traduzione dell'imputato all'udienza del 26 marzo 2018 non ha inciso sul rapporto processuale, non essendosi proceduto ad alcuna attività processuale di pregiudizio per l'imputato e che in data 25 gennaio 2019 si è proceduto alla rinnovazione di tutti gli atti del processo in ragione del mutamento della persona fisica del giudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 51003/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris