CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1986
Cassazione n. 49106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nelle Filippine il 30/04/1986 avverso la sentenza del 1 marzo 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. In particolare, il paragrafo 4 della sentenza di appello dà correttamente conto sia della destinazione a terzi della sostanza - desunta dalle modalità di confezionamento in dosi - sia del quantitativo rinvenuto - pari a migliaia di dosi medie singole -, incompatibile con la fattispecie di lieve entità, risultando così la censura anche manifestamente infondata. Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, risulta non ammesso dalla legge in sede di legittimità, risultando immune da vizi logici e giuridici il percorso motivazionale della sentenza impugnata (cfr. § 5 del provvedimento). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere est