CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 31033/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, che ha confermato la pronuncia del Giudice di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di rissa aggravata; considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto l'unico motivo, con cui il ricorrente denunzia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è estremamente generico e non consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata che ha specificato (si veda l'ultima parte di pag. 6 del provvedimento impugnato) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di una motivazione completa, lineare e non manifestamente illogica, non vi è margine per il sindacato di legittimità e, dunque, il ricorso deve essere considerato manifestamente infondato. considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché costituito da un unico motivo — con il quale il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'istanza di rinvio dell'udienza dinanzi la Corte di Appello per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale innanzi al Tribunale di Foggia — manifestamente infondato. La Corte d'appello, nel ritenere tardiva la richiesta, ha infatti fatto buon uso dei principi espressi da questa Corte nella sua massima composizione che, con la sentenza n. 4909 del 18 dicembre 2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01, ha affermato che «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso». Nel caso di specie, il difensore ha avuto conoscenza del rinvio per questo procedimento in data 16.11.2023 e, invece, per l'altro procedimento in data 7.12.2023; ha presentato l'istanza solo in data 9 gennaio 2023 per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] senza, peraltro, neanche rappresentare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente nna M [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]