CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 maggio 1978 avverso la sentenza resa il 21 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] che ha trasmesso nota spese e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che con memoria ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa nei suoi confronti dal Tribunale di Campobasso il 25 novembre 2022 ritenendo l'appello tardivo. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione dell'articolo 585 comma 1- bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione poiché la nuova norma, introdotta a decorrere dal 30 dicembre 2022, dispone che il termine di impugnazione in ragione dell'assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado è prorogato di altri 15 giorni e quindi l'appello era da considerarsi tempestivo. 2.2 Illegalità della pena e insussistenza del reato contestato per difetto dei presupposti giuridici in quanto il comportamento dell'imputato non integra una condotta penalmente irrilevante ma soltanto un illecito civile. L'illegalità è pertanto rilevabile d'ufficio dalla Corte di legittimità anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile. Con memoria trasmessa il 31 maggio 2024 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' vero che l'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che i termini previsti dal primo comma dello stesso articolo — vale a dire quelli tradizionali per la presentazione delle impugnazioni — siano aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, al fine di ampliare il tempo a disposizione del difensore per munirsi del necessario mandato. Tuttavia l'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 disciplina in via transitoria la materia e stabilisce che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1 -ter e 1 - quater, e 585, comma 1 -bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto». il richiamo del ricorrente alla nuova disciplina — che collega il termine aggiuntivo di giorni 15 per l'impugnazione ex art. 585, comma 1 -bis alla necessità di consentire di acquisire il mandato, con finalità tesa a verificare per l'imputato assente in primo grado l'effettiva volontà di proporre impugnazione — non si confronta con la disposizione transitoria. L'art. 89, comma 3, cit. prevede che l'incombente del nuovo mandato al difensore, e il collegato incremento del termine per impugnare, siano da applicarsi solo in relazione ai processi nei quali la sentenza sia stata 'pronunciata' dopo l'entrata in vigore della riforma, dunque dal 30 dicembre 2022. A ben vedere, l'uso del termine 'pronunciare' allude evidentemente alla lettura del dispositivo, e non al deposito della motivazione, il che ha una sua ratio nella necessità di individuare un termine immediatamente certo, che consenta da subito, all'entrata in vigore della disciplina, di verificare a quali processi non debbano essere applicate le nuove norme in tema di assenza, da individuarsi in tutte quelle fino a quel momento già 'pronunciate', sicchè non rileva la circostanza che la motivazione sia stata depositata in epoca successiva( v. Cass. Sez.5, n. 37789 del 3/7/2023 , [OSCURATO:PERSONA], RV.285148, richiamata correttamente dalla Corte di merito).La circostanza che la sentenza sia stata 'pronunciata', e cioè sia stata data lettura del dispositivo (cfr. art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) il 25 novembre 2022, quindi prima del 30 dicembre 2022, esclude che possa trovare applicazione il nuovo regime in tema di assenza ai fini dell'impugnazione; ne consegue che il difensore non si doveva munire del mandato ex art. 581, comma 1 -quater e non doveva essere 'garantito a tal fine dal termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1- bis cod. proc. pen. 1.2 Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato poiché deduce formalmente l'illegalità della pena ma, in sostanza, lamenta la riconosciuta sussistenza della condotta penalmente rilevante, formulando censure sul giudizio di colpevolezza che non possono essere dedotte, stante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per effetto della tardività dell'appello. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione. Nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 5 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]