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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23427/2026

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se, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 347/2023depositata il 14/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art 380-bis c.pc. e comunicata alla parte;considerato che la parte personalmente ha inoltrato il 13/01/2026 amezzo pec una nota di riscontro;considerato che la nota è sottoscritta personalmente dalla parteinteressata, e non con “istanza sottoscritta dal difensore” come previstodall’art 380 bis, secondo comma, cpc e che pertanto è inammissibile;considerato altresì che in base all'art. 196-quater, comma 1, disp. att.c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazionea decorrere dall'1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e deidocumenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche altrimentidevono essere dichiarate inammissibili (Cass. 31041/2019);che l’estinzione può essere dichiarata a norma degli artt. 380-bis, secondocomma, cpc e 391 cpc;Numero registro generale 18049/2023Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 23427/2026Data pubblicazione 17/07/2026che nulla va statuito sulle spese, stante, tra l’altro, l’assenzadell’istaurazione del contraddittorio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma,il 02/03/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
se, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 347/2023depositata il 14/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art 380-bis c.pc. e comunicata alla parte;considerato che la parte personalmente ha inoltrato il 13/01/2026 amezzo pec una nota di riscontro;considerato che la nota è sottoscritta personalmente dalla parteinteressata, e non con “istanza sottoscritta dal difensore” come previstodall’art 380 bis, secondo comma, cpc e che pertanto è inammissibile;considerato altresì che in base all'art. 196-quater, comma 1, disp. att.c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazionea decorrere dall'1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e deidocumenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche altrimentidevono essere dichiarate inammissibili (Cass. 31041/2019);che l’estinzione può essere dichiarata a norma degli artt. 380-bis, secondocomma, cpc e 391 cpc;Numero registro generale 18049/2023Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 23427/2026Data pubblicazione 17/07/2026che nulla va statuito sulle spese, stante, tra l’altro, l’assenzadell’istaurazione del contraddittorio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma,il 02/03/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23427/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris