CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 33076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gri [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha riformato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 56, 624 bis, riqualificando il fatto nella più tenue fattispecie di tentata violazione di domicilio aggravata di cui all'artt. 56, 614 comma 40 cod. pen.. In data 3 maggio 2023 la difesa ha fatto pervenire memoria, con allegazioni documentali, con la quale ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela. Va dunque rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'insussistenza del reato di violazione di domicilio per mancanza dell'elemento della volontà di esclusione del titolare del c.d. ius exdudendi alios, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Invero, la Corte territoriale ha acclarato, con motivazione immune da censure, che [OSCURATO:PERSONA], posto dalla proprietaria nella disponibilità delle chiavi del villino, aveva concordato con gli autori dell'intrusione un appuntamento ad un orario diverso e posteriore rispetto a quello in cui i giovani sono stati fermati dalle Forze di polizia nell'atto di scassinarne l'uscio in legno. Tale circostanza esclude che il Lorgio potesse aver manifestato un'implicita acquiescenza alla forzatura della porta di accesso dell'immobile de quo. Sennonché, l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità della violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose; in particolare, l'art. 2 comma 10 lett. g) n. 2) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 4 0 dell'art.614 cod. pen., rendendo il delitto procedibile - salve alcune eccezioni che non ricorrono nel caso di specie - a querela della persona offesa. Pertanto, assume rilevanza, allo stato, la remissione di querela formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] in data 23 giugno 2017 presso la Stazione dei Carabinieri di Agrigento, ritualmente accettata in data 02 maggio 2023 dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], presso la Stazione dei Carabinieri di Canicattì; l'estinzione del reato, conseguente all'operatività della remissione di querela, deve essere dichiarata ove non sussistano, come nel caso in esame, i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (sez.5, n. 42260 del 06/10/2004, il P.M. in proc. Lena, Rv.230140), statuizione che assorbe ogni altra considerazione sul residuo motivo di ricorso, che ha lamentato la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Ai sensi dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen. , le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 14 giu