Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1988
ECLI:EU:C:1988:367
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61986CJ0236_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa 236/86,
[OSCURATO:PERSONA] AG, società di diritto tedesco, con sede a Dillingen-Saar ( Repubblica federale di Germania ), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione individuale della [OSCURATO:PERSONA] 26 marzo 1986, n . SG ( 86 ) D/3794, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art . 13, nn . 1 e 4, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1985, n . 3485/85/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica ( GU L 340, pag . 5 ),
LA CORTE ( sesta sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente di sezione, G.C . [OSCURATO:PERSONA], T . Koopmans, K . Bahlmann e C . Kakouris, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 19 gennaio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 19 aprile 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 settembre 1986, la società [OSCURATO:PERSONA] SA ha proposto, a norma dell' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso inteso all' annullamento della decisione individuale della [OSCURATO:PERSONA] 26 marzo 1986, n . SG ( 86 ) D/3794, indirizzata alla società [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : "BSC ").
2 La BSC produce una vasta gamma di prodotti siderurgici, in particolare diversi prodotti piatti che rientrano nelle categorie Ia, Ib, Ic e II del regime siderurgico comunitario . Nel 1985, a seguito di un accordo tra la BSC e la società [OSCURATO:PERSONA], la quale, nella sua fabbrica di [OSCURATO:PERSONA] ( Galles ), era specializzata nella fabbricazione di nastri larghi laminati a caldo rientranti nella categoria Ia, veniva creata una nuova società, la [OSCURATO:PERSONA] . Ltd, che rilevava gli impianti di [OSCURATO:PERSONA] e le cui azioni venivano interamente acquisite dalla BSC . Tale concentrazione, ai sensi dell' art . 66 del trattato CECA, veniva autorizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] . Successivamente, gli impianti di [OSCURATO:PERSONA] venivano chiusi .
3 La data di chiusura è stata oggetto di controversia tra le parti . In base agli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] su domanda della Corte, ed in mancanza di prova contraria da parte della ricorrente, si deve ritenere che questi impianti siano stati definitivamente chiusi il 20 dicembre 1985 .
4 Con la decisione impugnata, basata sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1985, n . 3485/85/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica ( GU L 340, pag . 5 ), la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla BSC i suoi nuovi riferimenti a decorrere dal 1° trimestre 1986 concedendo, oltre ai riferimenti originari di cui disponeva [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sua produzione nella fabbrica di [OSCURATO:PERSONA], riferimenti supplementari di 345 108 tonnellate come produzione e 228 892 tonnellate come consegna e li ripartiva sull' insieme dei prodotti piatti fabbricati dalla BSC, proporzionalmente ai riferimenti della BSC nelle varie categorie .
5 La società ricorrente, che fabbrica esclusivamente prodotti piatti rientranti nella categoria II, contesta la legittimità degli aumenti dei riferimenti attribuiti alla BSC, in primo luogo, in quanto questi aumenti superano la somma dei riferimenti di cui disponeva tale società e quelli di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA] per i suoi impianti di [OSCURATO:PERSONA] prima che [OSCURATO:PERSONA] fosse rilevata dalla BSC e, in secondo luogo, in quanto sono stati attribuiti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla BSC in categorie per le quali la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di alcun riferimento prima che fosse rilevata .
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello sfondo giuridico della controversia, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
7 [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la società ricorrente, pur non essendo destinataria della decisione impugnata, sia interessata da quest' ultima ai sensi dell' art . 33, 2° comma, del trattato CECA .
8 Infatti, bisogna ricordare, come la Corte ha già dichiarato nelle sentenze 15 luglio 1960 ( cause 24 e 34/58, Chambre syndicale de la sidérurgie de l' Est de la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 555 ) e 19 settembre 1985 ( cause 172 e 226/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 2843 ), che un' impresa è interessata ai sensi di tale norma da una decisione individuale della [OSCURATO:PERSONA] che autorizzi la concessione di vantaggi ad una o più imprese sue concorrenti .
9 Ora, precisamente, la ricorrente e la BSC sono imprese siderurgiche in concorrenza tra loro in quanto produttori di acciaio che rientra nella categoria II del regime siderurgico comunitario . Di conseguenza, la ricorrente è riguardata dalla decisione controversa nei limiti in cui quest' ultima attribuisce alla BSC riferimenti supplementari per i prodotti che rientrano in tale categoria .
10 Per contro, bisogna constatare d' ufficio che, nei limiti in cui la decisione impugnata attribuisce alla BSC riferimenti supplementari per prodotti diversi da quelli di detta categoria, essa non può riguardare la ricorrente che è un' impresa monoproduttrice .
11 Per il resto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso dev' essere respinto in quanto irricevibile poiché presentato dopo la scadenza del termine di un mese contemplato all' art . 33, 3° comma, del trattato CECA . In mancanza di pubblicazione o di notifica dell' atto impugnato, tale termine dovrebbe decorrere - come sostiene l' art . 173, 3° comma, del trattato CEE - dal giorno in cui l' interessato ne ha avuto conoscenza . Ora, nella fattispecie, la ricorrente avrebbe avuto conoscenza del contenuto essenziale della decisione impugnata, in particolare attraverso una lettera dell' Associazione europea della siderurgia ( Eurofer ) in data 14 maggio 1986 .
12 La ricorrente sostiene invece che essa ha avuto piena conoscenza del testo esatto e della motivazione della decisione solo tramite il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] . Ora, in mancanza di pubblicazione o di notifica, il termine di ricorso potrebbe decorrere solo dal momento in cui l' interessato ha avuto l' esatta conoscenza dell' atto .
13 A tal riguardo, bisogna constatare innanzitutto che, se è risultato successivamente che la lettera dell' Eurofer in data 14 maggio 1986 dava una visione esatta del contenuto essenziale della decisione impugnata, la ricorrente non era in grado di sapere che tale fosse la situazione e non poteva quindi essere sicura, in particolare, della motivazione della decisione . Inoltre, come la ricorrente ha affermato senza essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA], quest' ultima, in risposta ad una domanda di più estese informazioni sulla decisione controversa che le era stata indirizzata dall' Eurofer, con lettera 9 giugno 1986, ha rifiutato di comunicare la decisione di cui trattasi, limitandosi a confermare il fondamento giuridico e a farvi riferimento .
14 Dalla giurisprudenza della Corte relativa all' art . 173, 3° comma, del trattato CEE ( sentenze 5 marzo 1980, causa 76/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 665, e 5 marzo 1986, causa 59/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 887 ) risulta che, in mancanza di pubblicazione o di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell' esistenza di un atto che lo riguarda di chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole, ma che, con questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell' atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso .
15 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie la Eurofer - associazione alla quale la ricorrente appartiene - ha chiesto diligentemente informazioni integrative sulla decisione controversa e la [OSCURATO:PERSONA] le ha rifiutate, di modo che la ricorrente è stata indotta ad impugnare tale decisione senza poter essere sicura di conoscerne tutti gli elementi pertinenti .
16 Stando così le cose, l' argomento della [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolto .
17 Da quanto precede risulta che il ricorso va dichiarato ricevibile nei limiti in cui ha per oggetto l' annullamento della decisione indirizzata alla BSC in quanto essa concede a tale società riferimenti supplementari di produzione e di consegna per i prodotti che rientrano nella categoria II .
Sul merito
18 Il primo mezzo dedotto dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso è relativo alla mancanza di fondamento giuridico della decisione impugnata . Essa ritiene che l' art . 13 della decisione generale n . 3485/85/CECA, soprammenzionata, non conferisca alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di attribuire alla BSC i riferimenti supplementari contestati .
19 L' art . 13, soprammenzionato, pone le regole generali per la determinazione delle produzioni di riferimento e delle quantità di riferimento delle imprese siderurgiche in caso di concentrazione ( n . 1 ), di separazione ( n . 2 ) o di creazione di nuove imprese indipendenti da parte di imprese che cedono ad esse gli impianti che facevano parte in precedenza del loro apparato produttivo ( n . 3 ). Il n . 4 di tale articolo aggiunge :
"[OSCURATO:PERSONA] procede agli adeguamenti eventualmente necessari in base, se lo ritiene opportuno, al parere di un gruppo di esperti ".
20 [OSCURATO:PERSONA] si è basata su quest' ultima disposizione per attribuire alla BSC i riferimenti supplementari controversi . Essa ritiene che l' art . 13, n . 4, soprammenzionato, le conferisca il potere di ricompensare, mediante l' attribuzione di riferimenti supplementari, le imprese che procedono ad una concentrazione in collegamento con la chiusura di impianti consentendole in tal modo di perseguire una politica di incentivazione della riduzione di capacità produttive ai fini della ristrutturazione del settore siderurgico .
21 Per esaminare se tale interpretazione, che la ricorrente contesta, sia o no corretta, bisogna accostare il n . 4 dell' art . 13 ai tre punti precedenti dello stesso articolo e tener conto degli antecedenti di tale disposizione nelle decisioni generali relative al sistema di sorveglianza e di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica per gli anni precedenti .
22 La facoltà della [OSCURATO:PERSONA] di procedere agli "adeguamenti necessari" è stata contemplata, per i soli casi di separazione e di creazione di imprese indipendenti, dall' art . 13, nn . 2 e 3, delle decisioni generali per gli anni 1982, 1983 e 1984 ( 30 giugno 1982, n . 1696/82/CECA, GU L 191, pag . 1; 28 luglio 1983, n . 2177/83/CECA, GU L 208, pag . 1; 31 gennaio 1984, n . 234/84/CECA, GU L 29, pag . 1 ).
23 In base all' ottavo considerando della decisione generale n . 3485/85/CECA, soprammenzionata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che conveniva
" estendere questa possibilità alle concentrazioni soprattutto quando ne consegue una chiusura di impianti di laminazione a caldo che contribuisce in misura eccezionale ad una riduzione di capacità non compensata da aumenti di capacità e che non dev' essere considerata come la contropartita di aiuti ".
24 Dalla formulazione letterale e dalla struttura dell' art . 13 di tale decisione generale nonché dall' ottavo considerando soprammenzionato risulta che il nuovo n . 4 si riferisce ai casi di concentrazione, di separazione e di creazione di imprese considerati, rispettivamente, ai nn . 1, 2 e 3 dello stesso articolo . Il potere della [OSCURATO:PERSONA] di procedere agli adeguamenti necessari nel caso di concentrazione è quindi lo stesso che essa detiene in caso di separazione o in caso di creazione di imprese indipendenti .
25 In questi tre casi considerati dall' art . 13, i nn . 1, 2 e 3 contemplano regole precise per l' attribuzione di nuovi riferimenti . Dal sistema di quest' articolo risulta che gli "adeguamenti" di cui al n . 4 costituiscono modifiche rispetto al risultato delle operazioni di calcolo di cui ai punti precedenti, che costituiscono le regole di base .
26 Né il testo della disposizione né la motivazione della decisione generale forniscono i criteri che consentono di accertare in quali condizioni tali adeguamenti debbano essere considerati "necessari ". Di conseguenza, bisogna riferirsi allo scopo del sistema delle quote, che, come risulta dall' art . 58, n . 2, del trattato CECA, è quello di far ricadere nel modo più equo possibile, sull' insieme delle imprese, le limitazioni della produzione richieste dalla crisi siderurgica .
27 Ne deriva che gli adeguamenti ai quali la [OSCURATO:PERSONA] può procedere a norma dell' art . 13, n . 4, possono essere considerati necessari solo se l' applicazione delle regole di base dovesse portare a risultati iniqui .
28 Per accertare se ciò si verifichi, la [OSCURATO:PERSONA], che può far ricorso, se del caso, al parere di un gruppo di esperti, dispone di un ampio potere di valutazione delle circostanze particolari di ciascuna concentrazione, separazione o creazione di imprese indipendenti . Essa può in particolare tener conto del fatto che una concentrazione comporta, come nella fattispecie, una chiusura di impianti . L' ottavo considerando soprammenzionato della decisione n . 3485/85/CECA vi fa giustamente riferimento .
29 Dal fascicolo risulta che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito alla BSC i riferimenti supplementari controversi al fine di ricompensare lo sforzo di ristrutturazione costituito dalla chiusura degli impianti di [OSCURATO:PERSONA], che ha comportato una notevole riduzione di capacità e che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], in assenza di tale provvedimento di incentivazione non sarebbe stata attuata . Ora, da quanto precede, risulta che un siffatto provvedimento di incentivazione va al di là degli "adeguamenti necessari" di cui all' art . 13, n . 4 .
30 Tale conclusione è corroborata da un confronto tra la struttura della decisione generale n . 3485/85/CECA e quella delle decisioni generali corrispondenti per gli anni precedenti . Infatti, le decisioni generali per gli anni 1983 e 1984 ( soprammenzionate ) contenevano un articolo, rispettivamente 14 b e 14 B, che conferiva alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di attribuire incrementi di quote ad un' impresa nell' ambito di un programma di ristrutturazione approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] e nel rispetto di talune condizioni definite da detto articolo . Dal fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente deciso di rafforzare tale meccanismo di incentivazione della ristrutturazione delle imprese nella decisione generale che prorogava il sistema per il 1985, per rinunciarvi però a seguito dell' opposizione da essa incontrata a tal riguardo nell' ambito del Consiglio .
31 Ne deriva che l' art . 13, n . 4, di quest' ultima decisione non può essere interpretato nel senso che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA], per il solo caso di concentrazione, il potere di attribuire riferimenti supplementari per incoraggiare le chiusure di impianti che comportano una riduzione di capacità mentre essa stessa ha rinunciato a dotarsi di un fondamento giuridico specifico che le conferisse tale potere in modo generale .
32 Ora, se è consentito alla [OSCURATO:PERSONA] perseguire, nell' esercizio delle sue responsabilità di gestione della crisi del settore siderurgico, una politica di incentivazione della ristrutturazione, se del caso mediante l' attribuzione di riferimenti supplementari a titolo di ricompensa per chiusure di impianti che comportano riduzioni di capacità, essa non può farlo attraverso decisioni individuali prive di fondamento giuridico nella pertinente decisione generale .
33 Da quanto sopra risulta, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi dedotti dalla ricorrente, che la decisione controversa dev' essere annullata, ma, tenuto conto della parziale irricevibilità del ricorso, solo in quanto essa attribuisce alla BSC riferimenti supplementari per i prodotti della categoria II .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . [OSCURATO:PERSONA] è risultata sostanzialmente soccombente e va quindi condannata alle spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 marzo 1986, n . SG ( 86 ) D/3794, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], è annullata in quanto attribuisce, nella categoria II, riferimenti supplementari di produzione ( 161 500 tonnellate ) e di consegna ( 128 100 tonnellate ).
2 ) Per il resto, il ricorso è irricevibile .
3 ) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese .