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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16883/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito in ordine alla impossibilità di ricondurre i fatti alla meno grave fattispecie di cui al comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, e, dall'altra, perchè volti a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M,.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, I'l dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ocql.. • O 2 - M O ----- I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito in ordine alla impossibilità di ricondurre i fatti alla meno grave fattispecie di cui al comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, e, dall'altra, perchè volti a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'l dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ocql.. • O 2 - M O ----- I
Sentenza Cassazione n. 16883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris