CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] pito il difensore Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA].OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Trani che, in data 27/6/2022 gli ha applicato la pena di anni 2 e mesi 4 di recl. ed € 1000,00 di multa, per rapina e lesioni, contestando l'entità della pena e l'assenza di motivazione sul punto. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448 co 2 bis c.p.p. ha stabilito che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivi non previsti dalla legge. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 15.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Giovanna VERGA Geppino [OSCURATO:PERSONA]> SE