CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 34491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14, 4eildkk•-il A avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha dichiarato inammissibili per tardività gli appelli dai medesimi proposti avverso la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale dei predetti per i reati di cui agli artt. 110, 56, 629 (capo a) e 611 cod. pen. (capo b); -Dato atto che è stata depositata memoria difensiva nell'interesse degli imputati tardivamente il 19 giugno 2026; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 129, 587 e 591 cod. proc. pen. per non aver esteso ai ricorrenti gli effetti della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato sub b), statuita in favore della coimputata [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato: invero, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539 - 01, in cui è stato chiarito che l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione); e, nel caso in esame, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dei ricorrenti si è perfezionato - in assenza di tempestiva impugnazione - il 10 settembre 2018, mentre la causa estintiva si è compiuta il 20 ottobre 2022; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M