CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per associazione di tipo mafioso, delitto dal quale è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce che risulta omessa ogni indicazione sulla natura della colpa grave ritenuta sussistente dalla Corte di appello, così come non è dato comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice al fine di determinare il grado della colpa, in mancanza di ogni valutazione in ordine alla esigibilità della condotta richiesta al soggetto agente; l'ordinanza impugnata neanche motiva sull'eventuale sussistenza di nesso causale tra la condotta addebitata e l'errore in cui è incorso il giudice della cautela. Non si comprende come la partecipazione del Casili al matrimonio Pelle/Barbaro, in uno con la conversazione captata, integrino contiguità all'associazione mafiosa. Sono state erroneamente rivalutate condotte che hanno determinato una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto e per non aver commesso il fatto. 2.1. Nelle more, a seguito del decesso del ricorrente, si sono costituiti con memoria ritualmente depositata i congiunti del de cuius: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dal procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catanzaro, i quali insistono per l'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801).3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del ricorrente, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare. Allo scopo, sono state valorizzate le risultanze probatorie del processo di cognizione, da cui è emersa la vicinanza e contiguità dell'istante all'associazione mafiosa in riferimento, con particolare riguardo alla conversazione intercettata il 13.8.2009, da cui era emersa la confidenza del Casili con due esponenti di rango della `ndrangheta di Gallicianò di Condofuri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1955) e la libertà con cui tra loro si parlava di argomenti di attuale e concreto interesse dell'associazione, tra i quali: la partecipazione, in rappresentanza di Condofuri, al matrimonio Barbaro/Pelle; la possibilità di "distacco" per gli aderenti al sodalizio - non da tutti riconosciuta, come quelli di Motta - ovvero la facoltà, in questo caso per volere dell'interessato, di passare da uno ad altro locale di ‘ndrangheta senza dover rendere conto ai vecchi sodali. Da tale conversazione la Corte della riparazione ha logicamente ricavato una conoscenza presupponente un coinvolgimento o, quantomeno, una condivisione, nelle dinamiche e nelle problematiche del gruppo, ovvero una condotta contigua e consapevole del Casili alle dinamiche associative. La stessa partecipazione ad un matrimonio "di grande rilievo diplomatico", tra i giovani di due famiglie come i Barbaro e i Pelle (note famiglie mafiose della zona aspromontana ionica), in rappresentanza del locale di appartenenza, è stato considerato, dagli stessi giudici della cognizione, un fatto concreto e rilevante. Da tali elementi i giudici della riparazione hanno ragionevolmente desunto come il ricorrente abbia, con colpa grave, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell'Autorità e traendo dalla condotta dell'interessato un atteggiamento di connivenza passiva ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Sotto questo profilo, la decisione è in linea con l'insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ad ambienti criminali (cfr. Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 273996-01).4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in