Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2003

ECLI:EU:C:2003:566
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62002CJ0423_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-423/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.

X. Lewis e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), ovvero non avendo, in ogni caso, comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA] stessa, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva medesima,

LA CORTE

(Terza Sezione), composta dal sig.

J.-P.

Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig.

J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.

J. Mischo cancelliere: sig.

R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 novembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), ovvero non avendo, in ogni caso, comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA] stessa, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva medesima.

Contesto normativo 2 A termini del suo art. 1, la direttiva 1999/31 è diretta a prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente risultanti dalle discariche di rifiuti. 3 A termini dell'art. 18 della detta direttiva: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. (...)

2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] i testi delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva». 4 La direttiva 1999/31 è entrata in vigore il 16 luglio 1999.

Fatti e fase precontenziosa del procedimento 5 Ai sensi della procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni con lettera 21 marzo 2002, inviava allo Stato membro medesimo un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi incombentigli a norma della direttiva 1999/31 entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere. 6 Nel parere motivato la [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che i provvedimenti necessari alla trasposizione della menzionata direttiva in Inghilterra, nel Galles, nella Scozia, nell'[OSCURATO:PERSONA] del Nord ed a Gibilterra non sarebbero stati ancora adottati ovvero che, in ogni caso, non le sarebbero stati comunicati. 7 [OSCURATO:PERSONA] propria risposta del 4 giugno 2002 il [OSCURATO:PERSONA] riconosceva che la direttiva 1999/31 non era stata interamente trasposta entro il termine dalla medesima previsto, vale a dire il 16 luglio 2001. 8 Il detto governo indicava tuttavia una serie di provvedimenti diretti a garantire tale trasposizione: - per quanto attiene all'Inghilterra e al Galles, i Landfill (England and Wales) Regulations (regolamenti in materia di discariche) sarebbero stati in corso di emanazione e sarebbero diretti a dare attuazione alla direttiva 1999/31, ad eccezione degli obblighi risultanti dall'art. 5, nn. 1 e 2, della medesima.

Ai fini dell'attuazione di tali disposizioni particolari sarebbe stata prevista l'elaborazione di altri regolamenti nel corso dell'anno 2002.

Il testo definitivamente approvato dei Landfill (England and Wales) Regulations veniva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera 24 giugno 2002; - quanto alla Scozia, la direttiva 1999/31 non sarebbe entrata in vigore prima del 16 luglio 2002, data entro la quale i gestori delle discariche sarebbero stati tenuti a presentare piani di adeguamento degli impianti. [OSCURATO:PERSONA] (organo esecutivo scozzese) avrebbe richiesto ai gestori delle discariche, mediante [OSCURATO:PERSONA] (istruzione ministeriale), a termini dell'art. 40 dell'[OSCURATO:PERSONA] (legge sull'ambiente) del 1995, di presentare un piano di adeguamento affinché le discariche potessero essere dichiarate conformi alla direttiva; - quanto all'[OSCURATO:PERSONA] del Nord, una nuova normativa avrebbe dovuto essere emanata al fine di consentire l'adozione del regolamento di trasposizione nel 2003; - quanto a Gibilterra, un'Ordinance (ordinanza) diretta a trasporre la direttiva 1999/31 sarebbe stata sottoposta all'organo legislativo nel luglio ovvero nel settembre 2002. 9 Considerato che la direttiva 1999/31 non era stata completamente trasposta su tutto il territorio del [OSCURATO:PERSONA] entro il termine fissato nel parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre il presente ricorso.

Ricorso 10 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] l'abbia tenuta al corrente dei progressi compiuti ai fini della trasposizione della direttiva 1999/31, resterebbe il fatto che tale direttiva non sarebbe stata pienamente trasposta su tutto il territorio del [OSCURATO:PERSONA] come imposto dall'art. 18 della medesima. 11 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato compito delle autorità del [OSCURATO:PERSONA] avviare tempestivamente le procedure necessarie ai fini della trasposizione della direttiva 1999/31 nell'ordinamento giuridico nazionale, in modo che tali procedure, indipendentemente dalla loro natura, venissero concluse entro il termine prescritto. 12 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'inadempimento e riconosce che il ricorso è fondato.

Come già avvenuto nel corso della fase precontenziosa del procedimento, il detto governo fa presente che, per quanto attiene, rispettivamente, all'Inghilterra, al Galles, alla Scozia, all'[OSCURATO:PERSONA] del Nord, sarebbero in corso di emanazione diverse disposizioni dirette a completare la trasposizione della direttiva 1999/31. 13 A tal proposito si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 20 marzo 2003, causa C-143/02, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag.

I-0000, punto 11, e 12 giugno 2003, causa C-446/01, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, Racc. pag.

I-0000, punto 15). 14 Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] riconosce che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non erano state ancora emanate tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/31.

Conseguentemente, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dev'essere considerato fondato. 15 Si deve pertanto dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/31, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 18 della direttiva medesima.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62002CJ0423_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-423/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), ovvero non avendo, in ogni caso, comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA] stessa, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva medesima, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo cancelliere: sig. R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 novembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), ovvero non avendo, in ogni caso, comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA] stessa, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva medesima. Contesto normativo 2 A termini del suo art. 1, la direttiva 1999/31 è diretta a prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente risultanti dalle discariche di rifiuti. 3 A termini dell'art. 18 della detta direttiva: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. (...) 2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] i testi delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva». 4 La direttiva 1999/31 è entrata in vigore il 16 luglio 1999. Fatti e fase precontenziosa del procedimento 5 Ai sensi della procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni con lettera 21 marzo 2002, inviava allo Stato membro medesimo un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi incombentigli a norma della direttiva 1999/31 entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere. 6 Nel parere motivato la [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che i provvedimenti necessari alla trasposizione della menzionata direttiva in Inghilterra, nel Galles, nella Scozia, nell'[OSCURATO:PERSONA] del Nord ed a Gibilterra non sarebbero stati ancora adottati ovvero che, in ogni caso, non le sarebbero stati comunicati. 7 [OSCURATO:PERSONA] propria risposta del 4 giugno 2002 il [OSCURATO:PERSONA] riconosceva che la direttiva 1999/31 non era stata interamente trasposta entro il termine dalla medesima previsto, vale a dire il 16 luglio 2001. 8 Il detto governo indicava tuttavia una serie di provvedimenti diretti a garantire tale trasposizione: - per quanto attiene all'Inghilterra e al Galles, i Landfill (England and Wales) Regulations (regolamenti in materia di discariche) sarebbero stati in corso di emanazione e sarebbero diretti a dare attuazione alla direttiva 1999/31, ad eccezione degli obblighi risultanti dall'art. 5, nn. 1 e 2, della medesima. Ai fini dell'attuazione di tali disposizioni particolari sarebbe stata prevista l'elaborazione di altri regolamenti nel corso dell'anno 2002. Il testo definitivamente approvato dei Landfill (England and Wales) Regulations veniva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera 24 giugno 2002; - quanto alla Scozia, la direttiva 1999/31 non sarebbe entrata in vigore prima del 16 luglio 2002, data entro la quale i gestori delle discariche sarebbero stati tenuti a presentare piani di adeguamento degli impianti. [OSCURATO:PERSONA] (organo esecutivo scozzese) avrebbe richiesto ai gestori delle discariche, mediante [OSCURATO:PERSONA] (istruzione ministeriale), a termini dell'art. 40 dell'[OSCURATO:PERSONA] (legge sull'ambiente) del 1995, di presentare un piano di adeguamento affinché le discariche potessero essere dichiarate conformi alla direttiva; - quanto all'[OSCURATO:PERSONA] del Nord, una nuova normativa avrebbe dovuto essere emanata al fine di consentire l'adozione del regolamento di trasposizione nel 2003; - quanto a Gibilterra, un'Ordinance (ordinanza) diretta a trasporre la direttiva 1999/31 sarebbe stata sottoposta all'organo legislativo nel luglio ovvero nel settembre 2002. 9 Considerato che la direttiva 1999/31 non era stata completamente trasposta su tutto il territorio del [OSCURATO:PERSONA] entro il termine fissato nel parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre il presente ricorso. Ricorso 10 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] l'abbia tenuta al corrente dei progressi compiuti ai fini della trasposizione della direttiva 1999/31, resterebbe il fatto che tale direttiva non sarebbe stata pienamente trasposta su tutto il territorio del [OSCURATO:PERSONA] come imposto dall'art. 18 della medesima. 11 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato compito delle autorità del [OSCURATO:PERSONA] avviare tempestivamente le procedure necessarie ai fini della trasposizione della direttiva 1999/31 nell'ordinamento giuridico nazionale, in modo che tali procedure, indipendentemente dalla loro natura, venissero concluse entro il termine prescritto. 12 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'inadempimento e riconosce che il ricorso è fondato. Come già avvenuto nel corso della fase precontenziosa del procedimento, il detto governo fa presente che, per quanto attiene, rispettivamente, all'Inghilterra, al Galles, alla Scozia, all'[OSCURATO:PERSONA] del Nord, sarebbero in corso di emanazione diverse disposizioni dirette a completare la trasposizione della direttiva 1999/31. 13 A tal proposito si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 20 marzo 2003, causa C-143/02, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. I-0000, punto 11, e 12 giugno 2003, causa C-446/01, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, Racc. pag. I-0000, punto 15). 14 Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] riconosce che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non erano state ancora emanate tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/31. Conseguentemente, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dev'essere considerato fondato. 15 Si deve pertanto dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/31, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 18 della direttiva medesima. Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2003 — Fons Iuris — Fons Iuris