CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2020
Cassazione n. 38871/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 16/12/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in relazione al proc. penale n. 1098/2016 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Agrigento, in cui lo stesso Arnone è imputato. 2. È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione. L'ordinanza violerebbe l'art. 36, comma 1 lett. d), cod. proc.pen.. per come richiamato dall'art. 37 del codice di rito; il Giudice ricusato avrebbe manifestato grave inimicizia nei confronti del ricorrente attraverso "palesi gesti" compiuti da parte del coniuge, avv. [OSCURATO:PERSONA], dello stesso magistrato. Argomenta il ricorrente: a) di essere una delle personalità più note della "sinistra siciliana"; b) [OSCURATO:PERSONA], suo ex studente, sarebbe stato "un capetto dei giovani neofascisti di quell'istituto di ragioneria" (così il ricorso); c) [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diventato nel tempo un esponente politico "di destra" ed eserciterebbe l'attività forense nello stesso Tribunale in cui presta servizio la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che verserebbe dunque in una situazione di incompatibilità. Si sostiene che vi sarebbe un nesso fra i comportamenti ed i provvedimenti assunti del magistrato ricusato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte avrebbe adottato un provvedimento contraddittorio, per avere, da una parte, affermato che l'ostilità dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata comprovata e, dall'altra, non acquisito le testimonianze richieste (avv.ssa Principato e dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]), finalizzate a provare proprio la prospettata ostilità; né sarebbe stata adeguatamente considerata la denunciata situazione di incompatibilità del giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è inammissibile 2. Con una puntuale motivazione la Corte di appello ha spiegato: a) come la prospettata illegittimità dei provvedimenti emessi dal Giudice possa essere dedotta attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione e come da detta assunta illegittimità non sia inferibile di per sé nessuna situazione di grave inimicizia; b) nessun elemento concreto sia stato rappresentato al fine di comprovare la paventata situazione di inimicizia tra il ricorrente e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non potendosi sul punto attribuire rilievo alla asserzioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Millefiori avrebbe non salutato Arnone all'interno del Tribunale ed avrebbe avuto un atteggiamento provocatorio, atteso che dette circostanze percepite direttamente dalla dichiarante (pag. 6 ordinanza impugnata); c) come non possa di per sè attribuirsi rilievo rispetto alla dichiarazione di ricusazione alla denunciata situazione di incompatibilità della stessa dott. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nulla di specifico è stato dedotto essendosi limitato il ricorrente a riprodurre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello e da questa correttamente valutate. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos