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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2002

Cassazione n. 20401/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/2002 avverso l'ordinanza del 17/12/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile l'istanza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] di Costigliole, di ripristinare i colloqui con i prossimi congiunti (padre, zii, fratello e fidanzata), precedentemente revocati alla luce della segnalazione di comunicazioni illegali all'esterno del carcere tra i fratelli Costanzia ed i familiari,. autorizzando l'imputato ad effettuare i colloqui esclusivamente con la madre.

2. Avverso il citato provvedimento l'interessato, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui viene dedotta la violazione di legge.

Sulla premessa che il provvedimento impugnato, potendo risolversi in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, è ricorribile per cassazione, la Difesa osserva che la compressione del diritto del detenuto allo svolgimento dei colloqui appare immotivato, facendo esclusivamente richiamo al parere del Pubblico Ministero; detto parere era favorevole ai soli colloqui telefonici ed in videochiamata con la madre, essendovi il rischio che tramite i colloqui con gli altri soggetti l'indagato potesse «veicolare all'esterno minacce verso testimoni e coindagati»; trattasi, ad avviso del ricorrente, di una affermazione tautologica dal momento che qualsiasi colloquio può essere prodronnico alla veicolazione all'esterno di minacce; per rendere compiuta la motivazione si sarebbe dovuto esplicare quali fossero gli elementi dai quali desumere tale pericolo.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È utile premettere come costituisca approdo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio della immediata ricorribilità in cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, cost., dei provvedimenti, non altrimenti impugnabili, incidenti sulla libertà personale, quali quelli in tema di istanze di colloquio dei detenuti ai sensi dell'art. 18 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), potendosi tali provvedimenti risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura custodiale cui i ristretti sono sottoposti (Sez. 1, n. 48957 del 28/10/2022, Evangelisti, Rv. 283860 - 01; Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Avola, Rv. 265927- 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264388-01; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823-01; Sez. 1, n. 26835 del 04/05/2011, Virga, Rv. 250801-01).

La competenza funzionale a provvedere in ordine ai permessi di colloquio all'indagato o all'imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere compete, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., al giudice che procede (Sez. 1, n. 38048 del 06/07/2017, Timofti, Rv. 270976 - 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264389 - 01).

Ai fini della decisione il giudice è tenuto ad acquisire il parere del pubblico ministero e il provvedimento, anche sinteticamente, deve illustrare le ragioni sulle quali si fonda (Sez. 1, n. 37834 del 07/05/2015, Milan, Rv. 265010 - 01).

3. Nel caso di specie, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari fa espresso richiamo alle ragioni esposte dal pubblico ministero in seno al parere, che evocava «il rischio che tramite i colloqui con gli altri soggetti o comunque di persona l'indagato possa veicolare all'esterno minacce verso testimoni e coindagati».

Trattasi di una motivazione effettiva, ancorché sintetica, all'origine della quale dev'essere considerata la ragione posta a monte del provvedimento (non oggetto di impugnazione) che aveva revocato tutte le autorizzazioni ai colloqui in precedenza concesse, «alla luce della segnalazione di comunicazioni illegali all'esterno del carcere tra i fratelli Costanzia ed i familiari», come si legge nella stessa istanza di ripristino formulata dal detenuto, in calce alla quale risultano redatti sia il parere del P.M., che il provvedimento del GIP oggi impugnato.

Lo stesso ricorso (pag. 3) evidenzia che la motivazione della revoca era dipesa dall'emersione di un certo "livore" verso una coimputata del fratello Pietro.

Pur formalmente denunciando una violazione di legge (unico vizio deducibile), in realtà il ricorrente si duole della motivazione che il Giudice (con richiamo al parere del Pubblico ministero) ha posto a fondamento del provvedimento: il pericolo che l'indagato possa comunicare all'esterno e veicolare in tal modo minacce verso testimoni e coindagati.

4. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/2002 avverso l'ordinanza del 17/12/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile l'istanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] di Costigliole, di ripristinare i colloqui con i prossimi congiunti (padre, zii, fratello e fidanzata), precedentemente revocati alla luce della segnalazione di comunicazioni illegali all'esterno del carcere tra i fratelli Costanzia ed i familiari,. autorizzando l'imputato ad effettuare i colloqui esclusivamente con la madre. 2. Avverso il citato provvedimento l'interessato, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui viene dedotta la violazione di legge. Sulla premessa che il provvedimento impugnato, potendo risolversi in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, è ricorribile per cassazione, la Difesa osserva che la compressione del diritto del detenuto allo svolgimento dei colloqui appare immotivato, facendo esclusivamente richiamo al parere del Pubblico Ministero; detto parere era favorevole ai soli colloqui telefonici ed in videochiamata con la madre, essendovi il rischio che tramite i colloqui con gli altri soggetti l'indagato potesse «veicolare all'esterno minacce verso testimoni e coindagati»; trattasi, ad avviso del ricorrente, di una affermazione tautologica dal momento che qualsiasi colloquio può essere prodronnico alla veicolazione all'esterno di minacce; per rendere compiuta la motivazione si sarebbe dovuto esplicare quali fossero gli elementi dai quali desumere tale pericolo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È utile premettere come costituisca approdo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio della immediata ricorribilità in cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, cost., dei provvedimenti, non altrimenti impugnabili, incidenti sulla libertà personale, quali quelli in tema di istanze di colloquio dei detenuti ai sensi dell'art. 18 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), potendosi tali provvedimenti risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura custodiale cui i ristretti sono sottoposti (Sez. 1, n. 48957 del 28/10/2022, Evangelisti, Rv. 283860 - 01; Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Avola, Rv. 265927- 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264388-01; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823-01; Sez. 1, n. 26835 del 04/05/2011, Virga, Rv. 250801-01). La competenza funzionale a provvedere in ordine ai permessi di colloquio all'indagato o all'imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere compete, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., al giudice che procede (Sez. 1, n. 38048 del 06/07/2017, Timofti, Rv. 270976 - 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264389 - 01). Ai fini della decisione il giudice è tenuto ad acquisire il parere del pubblico ministero e il provvedimento, anche sinteticamente, deve illustrare le ragioni sulle quali si fonda (Sez. 1, n. 37834 del 07/05/2015, Milan, Rv. 265010 - 01). 3. Nel caso di specie, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari fa espresso richiamo alle ragioni esposte dal pubblico ministero in seno al parere, che evocava «il rischio che tramite i colloqui con gli altri soggetti o comunque di persona l'indagato possa veicolare all'esterno minacce verso testimoni e coindagati». Trattasi di una motivazione effettiva, ancorché sintetica, all'origine della quale dev'essere considerata la ragione posta a monte del provvedimento (non oggetto di impugnazione) che aveva revocato tutte le autorizzazioni ai colloqui in precedenza concesse, «alla luce della segnalazione di comunicazioni illegali all'esterno del carcere tra i fratelli Costanzia ed i familiari», come si legge nella stessa istanza di ripristino formulata dal detenuto, in calce alla quale risultano redatti sia il parere del P.M., che il provvedimento del GIP oggi impugnato. Lo stesso ricorso (pag. 3) evidenzia che la motivazione della revoca era dipesa dall'emersione di un certo "livore" verso una coimputata del fratello Pietro. Pur formalmente denunciando una violazione di legge (unico vizio deducibile), in realtà il ricorrente si duole della motivazione che il Giudice (con richiamo al parere del Pubblico ministero) ha posto a fondamento del provvedimento: il pericolo che l'indagato possa comunicare all'esterno e veicolare in tal modo minacce verso testimoni e coindagati. 4. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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