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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12698/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 02E9335) avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - riducendo la pena inflitta all'imputato - e confermava nel resto la pronuncia di primo grado del 21 settembre 2022 con la quale il Tribunale di Venezia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 2 e 337 cod. pen. (capo 1), 61 n. 2, 81, (/ 582 e 585 cod. pen. (capo 2), 624 cod. pen. (capo 3), commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 14 agosto 2022.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di giudicare prevalenti le riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti; nonché la violazione di legge, in relazione all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale calcolato la pena in maniera errata e confusa, facendo riferimento al furto semplice come reato più grave tra quelli posti in continuazione e, soprattutto, operando un aumento della pena per il reato satellite del capo 3) nella misura di mesi dieci di reclusione, superiore rispetto a quella che era stata fissata per quello stesso capo di imputazione dal giudice di primo grado.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.

2. Entrambi i motivi dedotti sono fondati.

Benché specificamente sollecitata sul punto con l'atto di appello, la Corte territoriale - pur decidendo di ridurre la pena base del calcolo della sanzione prevista per il reato continuato - ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta con la quale la difesa aveva domandato una diversa valutazione comparativa tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti: omissione alla quale occorre oggi porre rimedio.

Inoltre, per il calcolo della pena i giudici di merito hanno seguito un percorso argomentativo tutt'altro che lineare, che va riformulato: avendo fatto riferimento due volte allo stesso reato di furto contestato al capo 3) della rubrica, dapprima per fissare la pena base del reato più grave tra quelli posti in continuazione - essendo pure discutibile che potesse ritenersi più grave, tra quelli accertati, il delitto del predetto capo 3) - e poi per determinare l'aumento di pena in relazione ai reati satellite.

Ciò senza trascurare l'avvenuta violazione del divieto di reformatio in peius, essendo stata individuata per tale reato satellite una pena in aumento (mesi dieci di reclusione) superiore a quella indicata dal giudice di primo grado.

3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 02E9335) avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - riducendo la pena inflitta all'imputato - e confermava nel resto la pronuncia di primo grado del 21 settembre 2022 con la quale il Tribunale di Venezia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 2 e 337 cod. pen. (capo 1), 61 n. 2, 81, (/ 582 e 585 cod. pen. (capo 2), 624 cod. pen. (capo 3), commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 14 agosto 2022. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di giudicare prevalenti le riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti; nonché la violazione di legge, in relazione all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale calcolato la pena in maniera errata e confusa, facendo riferimento al furto semplice come reato più grave tra quelli posti in continuazione e, soprattutto, operando un aumento della pena per il reato satellite del capo 3) nella misura di mesi dieci di reclusione, superiore rispetto a quella che era stata fissata per quello stesso capo di imputazione dal giudice di primo grado. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Entrambi i motivi dedotti sono fondati. Benché specificamente sollecitata sul punto con l'atto di appello, la Corte territoriale - pur decidendo di ridurre la pena base del calcolo della sanzione prevista per il reato continuato - ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta con la quale la difesa aveva domandato una diversa valutazione comparativa tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti: omissione alla quale occorre oggi porre rimedio. Inoltre, per il calcolo della pena i giudici di merito hanno seguito un percorso argomentativo tutt'altro che lineare, che va riformulato: avendo fatto riferimento due volte allo stesso reato di furto contestato al capo 3) della rubrica, dapprima per fissare la pena base del reato più grave tra quelli posti in continuazione - essendo pure discutibile che potesse ritenersi più grave, tra quelli accertati, il delitto del predetto capo 3) - e poi per determinare l'aumento di pena in relazione ai reati satellite. Ciò senza trascurare l'avvenuta violazione del divieto di reformatio in peius, essendo stata individuata per tale reato satellite una pena in aumento (mesi dieci di reclusione) superiore a quella indicata dal giudice di primo grado. 3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di a
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