CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06389/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 26 / 02/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 28264 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28264del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PST PLA65C03 L781S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del legale rap- presentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n. 1134/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatale dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in virtù di un credito iscritto a ruolo dalla [OSCURATO:PERSONA]. n. 28264/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 di Verona avente ad oggetto una pretesa creditoria derivante da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Verona. Il Tribunale di Verona ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unicomotivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La società ricorrente ha depositato memori a ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazionedell’ art. 24 C ost . , dell’ art. 21 - bis della legge n. 241/1990e degli artt. 200 e ss. del codice della strada (in relazione all’art. 360, comma 1, 3), c.p.c)». La società ricorrente deduce che l’accertamento dell’illecito am- ministrativo disciplinato dal codice della strada non può rite- nersi valido ed efficace contro l’obbligato in solido, al quale – pur presente al momento della contestazione orale dell’infra- zione al trasgressore – non sia mai stata consegnata o notifi- cata la copia del relativo verbale, impedendogli così di eserci- tare, con l’opposizione, il suo diritto di difesa. Il ricorso è fondato. Nella decisione impugnata, il tribunale, dato atto che il legale rappresentante della società obbligata in solido al pagamento della sanzione «era presente al momento della contestazione sollevata nei confronti del trasgressore [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che il medesimo sottoscrisse il verbale al termine della sua redazione», ha affermato che « e ssendo la Ric. n. 28264/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 contestazione immediata alternativa alla notificazione – come peraltro ha dato atto la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel proprio atto introduttivo – non era necessario che l’Amministrazione provvedesse alla notificazione del verbale entro 90 giorni, pena l’estinzione della pretesa sanzionatoria». Tale conclusione non può ritenersi conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte, secondo i quali è pur vero che «in tema di violazione del codice della strada, la regola se- condo la quale l’omessa contestazione immediata, o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale reda- zione econsegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, at- tesa la distinzione logica e giuridica esistente tra i tre momenti dell’accertamento, della verbalizzazione e della consegna di co- pia del verbale al trasgressore», ma ciò sempre sul presupposto necessario, sul piano logico e su quello giuridico, che, anche in tali casi, è pur sempre comunque necessario che la copia del verbale non consegnata immediatamente al trasgressore o all’obbligato in solido, gli sia poi, quanto meno successiva- mente, consegnata o notificata, affinché egli possa esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa (arg. ex Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16420 del 21/11/2002, Rv. 558639 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 14668 del 03/06/2008, Rv. 603810 – 01 ; Sez. 2, Ordinanza n. 20529 del 29/09/2020, decisioni in cui si ammette la validità della contestazione immediata dell’infrazione, in forma orale, senza immediata consegna della copia del verbale, ma sempre in ipotesi in cui la stessa erastata seguita da noti- ficazione di detta copia; cfr., inoltre: S ez. 2, Ordinanza n. 37855 del 28/12/2022, Rv. 668537 –01, nella cui motivazione si precisa espressamente che «la mancata disponibilità del Ric. n. 28264/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 modulo è stata ritenuta da questa Corte motivo legittimo di dif- ferimentodella consegna del verbale, purché vi sia stata imme- diata contestazione orale», affermazione che lascia chiara- mente intendere che la consegna del verbale in caso di conte- stazione orale immediata può essere solo differita ed avvenire successivamente, mediante notifica dello stesso, ma non essere del tutto omessa). Il particolare procedimento di formazione del provvedimento sanzionatorio previsto dal Codice della strada, d’altra parte, evidentemente presuppone sia che l’atto possa dirsi venuto a giuridica esistenza, sia che lo stesso, necessariamente da redi- gersi per iscritto per la necessità di contenere adeguata descri- zione dei fatti e motivazione sulla violazione contestata, sia por- tato in tale forma, ormai non più mutabile , a conoscenza del destinatario della corrispondente pretesa sanzionatoria. La decisione impugnata va, pertanto, cassata affinché, in sede di rinvio, possa rivalutarsi la fattispecie sulla base del principio di diritto appena esposto. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata , con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata , con rin- vio al Tribunale di Verona, in persona di diverso magi- strato, anche per le