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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2025

Cassazione n. 21913/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3 febbraio 2025, a seguito di giudizio di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 25 gennaio 2025 con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) in rapina aggravata ed in lesioni personali volontarie aggravate commessi in Napoli il 24 gennaio 2025.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione dell’art. 309, commi 5 e 8, cod. proc. pen. in quanto non gli sarebbe stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame e la conseguente nullità dell’ordinanza impugnata.

Rappresenta, al riguardo il difensore dell’indagato che in data 29 gennaio 2025 gli era stato notificato a mezzo PEC l’avviso di fissazione per l’udienza del successivo 3 febbraio 2025 innanzi al Tribunale del riesame con riguardo alla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro aveva contestualmente nominato altro difensore di fiducia con revoca della nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre non gli è mai stato notificato l’avviso di fissazione della contemporanea udienza legata al riesame della posizione del [OSCURATO:PERSONA] da lui difeso per il quale aveva presentato l’atto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Come si evince dalla documentazione in atti, la notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame in relazione alla posizione del proprio assistito [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata regolarmente effettuata il 29 gennaio 2025 alle ore 13:22 a mezzo PEC (con esito positivo di consegna e accettazione).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la radicale carenza di fondamento stante la rituale comunicazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo

94. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1-ter, disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3 febbraio 2025, a seguito di giudizio di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 25 gennaio 2025 con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) in rapina aggravata ed in lesioni personali volontarie aggravate commessi in Napoli il 24 gennaio 2025. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione dell’art. 309, commi 5 e 8, cod. proc. pen. in quanto non gli sarebbe stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame e la conseguente nullità dell’ordinanza impugnata. Rappresenta, al riguardo il difensore dell’indagato che in data 29 gennaio 2025 gli era stato notificato a mezzo PEC l’avviso di fissazione per l’udienza del successivo 3 febbraio 2025 innanzi al Tribunale del riesame con riguardo alla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro aveva contestualmente nominato altro difensore di fiducia con revoca della nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre non gli è mai stato notificato l’avviso di fissazione della contemporanea udienza legata al riesame della posizione del [OSCURATO:PERSONA] da lui difeso per il quale aveva presentato l’atto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Come si evince dalla documentazione in atti, la notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame in relazione alla posizione del proprio assistito [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata regolarmente effettuata il 29 gennaio 2025 alle ore 13:22 a mezzo PEC (con esito positivo di consegna e accettazione). 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la radicale carenza di fondamento stante la rituale comunicazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. 3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1-ter, disp. att.
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