CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 33735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 33306/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio S. [OSCURATO:PERSONA] (PI), Loc. Ghezzano, [OSCURATO:PERSONA] n. 73 (PI) e nel domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ', DELL'ECONOMIY-k E DELLE FINANZE, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6122/2018 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 33306/2019 \ clunanza del 21/09/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 3/10/2018, la Corte d'appello di Roma, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (Cass. Sez. VI - 3, Sentenza n. 21077/2012), per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nica Baroni per la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Mini- stero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, al ri- sarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttiva comunitaria in relazione alla mancata remunerazione della ricorrente in ragione dell'avvenuta frequentazione del corso di specializzazione universitaria in 'Malattie dell'apparato cardiovascolare'; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come il corso di specializzazione in 'Malattie dell'apparato car- diovascolare' non fosse incluso negli elenchi previsti dalla disciplina co- munitaria ai fini della remunerazione dei relativi frequentanti, non avendo peraltro la ricorrente fornito la prova del carattere comune di tale scuola di specializzazione a due o più Stati membri: condizione, quest'ultima, in ipotesi idonea a legittimare in ogni caso la rivendicata remunerazione; avverso la sentenza del giudice del rinvio, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione; la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze, e il Ministero della Salute resistono con controricorso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che, Adunanza del 21 settembre 2022 R.G. n. 33306/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 384, co, 2, c.p.c., dell'art.2909 c.c., dell'art. 359 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale, pronunciando quale giudice del rinvio, erroneamente esteso la propria cognizione all'accertamento nel merito della sussistenza dei presupposti di fatto del diritto azionato in giudizio della Baroni (con particolare riguardo all'inclusione della scuola di specializzazione dalla stessa frequentata tra quelle dell'elenco comunitario o tra le cd. specializzazioni analo- ghe: questione rimasta totalmente incontestata in tutto il corso del giudizio di merito), atteso che l'esame di tale questione doveva rite- nersi ormai precluso a seguito della pronuncia di legittimità che aveva negato l'intervenuta prescrizione del diritto (anche) della Baroni, resi- duando unicamente la pronuncia sulla determinazione del quantum ri- sarcitorio dovuto a quest'ultima; il motivo è infondato; osserva il Collegio come la sentenza rescindente pronunciata dalla Corte di cassazione nel corso del presente giudizio si sia limitata ad affrontare unicamente la questione della prescrizione del diritto della Baroni; tale questione era stata risolta dai primi due giudici del merito nel senso dell'effettiva maturazione della prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente, senza esprimere alcuna valutazione circa l'effettiva sussistenza (o meno) dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili ai fini del riconoscimento di tale diritto; da tanto segue che (una volta negata, in sede di legittimità, l'inter- venuta prescrizione del diritto della Baroni) al giudice del rinvio rima- neva integralmente aperto lo spazio di intervento per l'accertamento dei ridetti presupposti e, in primo luogo, per l'accertamento delle cir- costanze relative all'effettiva avvenuta frequentazione, da parte della Adunanza del 21 settembre 2022 R.G. n. 33306/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], di un corso di specializzazione previsto dalle direttive europee o ad esso equipollente o previsto da due o più Stati membri; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. e 345 c.p.c., in relazione al d.lgs. n. 257/91 e alla legge n. 370/99; non- ché per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo controverso (con riguardo all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l'inserimento delle scuole di specializzazione nell'elenco delle direttive comunitarie, o il loro carattere comune a due o più Stati membri, costituirebbe un c.d. 'fatto-diritto' o, meglio, un fatto da cui deriverebbe una situazione di diritto, con la conseguente sua natura di eccezione in senso lato, rile- vabile d'ufficio: affermazione resa, peraltro, in assenza di alcun ade- guata supporto argomentativo, e senza alcuna considerazione della to- tale carenza di contestazione sul punto ad opera delle controparti; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale totalmente trascurato di considerare il totale difetto di contestazione, ad opera delle controparti, dei presupposti di fatto indi- cati a fondamento della situazione giuridica soggettiva azionata dall'odierna istante, con la conseguente erroneità dell'affermazione concernente la mancata dimostrazione in fatto dell'inserimento della scuola di specializzazione in 'Malattie dell'apparato cardiovascolare' ne- gli elenchi previsti dalle direttive comunitarie, o il suo carattere comune a due o più Stati membri; il secondo e il terzo motivo - congiuntamente esaminabili per ra- gioni di connessione - sono infondati (v., sul punto, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 39826 del 14 dicembre 2021); vx& ac,,L Gec J\fì kidà` e,0 _ /\,c)\/ •11:G Mix eQ ) Adunanza del 21 settembre 2022 R.G. n. 33306/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si sostiene in ricorso che la questione dell'inclusione della scuola di specializzazione frequentata dalla Baroni tra quelle per le quali sussiste il diritto all'adeguata remunerazione non sarebbe stata oggetto di con- testazioni da parte delle amministrazioni convenute, e non avrebbe, quindi, potuto essere esaminata di ufficio dalla corte d'appello; occorre in proposito considerare come, in relazione al diritto all'in- dennità per la mancata percezione dell'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto la già menzionata remunerazione, ovvero la loro equi- pollenza a corsi previsti in almeno due stati membri, sia un fatto costi- tutivo della domanda e quindi vada allegato e dimostrato dal medico attore; si tratta, d'altronde, di una questione che può comportare anche accertamenti di fatto, quanto meno con riguardo all'eventuale equipol- lenza tra il corso frequentato e quelli che si assumono analoghi, previsti in almeno altri due stati membri; tali principi sono stati di recente ribaditi in Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14/12/2020, in cui si afferma quanto segue: «L'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il pe- riodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del di- ritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive; non è dunque configu- rabile - come pare invece ritenere, erroneamente, la ricorrente - la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute. Si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2022 R.G. n. 33306/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giu- dice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso). Le cen- sure in diritto della ricorrente, sotto tale aspetto, risultano, pertanto, del tutto infondate. La relativa questione è d'altra parte - come più volte sottolineato da questa Corte - rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispon- denza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressa- mente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specia- lizzazioni previste negli altri stati membri). Lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto»; il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare tali principi di diritto, ai quali intende darsi continuità; è dunque, in diritto, da ritenere certamente corretta la decisione impugnata, là dove in essa si afferma che l'inclusione del corso di spe- cializzazione negli elenchi allegati alle direttive, ovvero la sua equipol- lenza a corsi previsti in altri stati membri, trattandosi di fatto costitu- tivo del diritto fatto valere in giudizio, doveva essere allegato e provato dall'attrice e che la mancata dimostrazione di tale fatto impediva l'ac- coglimento della domanda, senza che fosse richiesta una specifica ec- cezione delle amministrazioni convenute in proposito; è opportuno aggiungere che, sotto l'aspetto del principio di non contestazione, evocato dalla ricorrente (principio che, com'è noto, può avere rilievo esclusivamente in relazione ai fatti costitutivi del diritto allegati, non alla esistenza del diritto stesso) il motivo di ricorso è inam- missibile, anche per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto in esso non è richiamato in modo adeguato il contenuto degli atti difensivi dell'attrice in cui sarebbero stati specificamente allegati i Adunanza del 21 settembre 2022 R.G. n. 33306/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fatti costitutivi del relativo diritto (in particolare, quelli a fondamento della eventuale equipollenza del corso non incluso negli elenchi a quelli previsti in altri stati membri) nonché quello degli atti difensivi delle amministrazioni convenute, da cui sarebbe possibile evincere che detti fatti non erano stati oggetto di contestazione (per analoghe considera- zioni, si veda la già richiamata Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14/12/2020, in motivazione); con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, co. 2, c.p.c. (in r !azione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegitti- mamente rilevato ex officio la questione concernente il mancato inse- rimento della scuola di specializzazione in 'Malattie dell'apparato car- diovascolare' negli elenchi previsti dalle direttive comunitarie, o il suo c.d. carattere di equipollenza, senza previamente sottoporre tale que- stione al contraddittorio delle parti, come espressamente imposto dall'art. 101, co. 2, c.p.c.; il motivo è infondato; osserva il Collegio come il giudice del rinvio non abbia in alcun modo introdotto, al fine di pervenire alla decisione impugnata in questa sede, alcuna soluzione c.d. della "terza via" (che, per la sua impreve- dibilità, avrebbe imposto la preventiva sollecitazione del contradditto- rio tra le parti), essendosi limitato a rilevare la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, dei presupposti in fatto del diritto rivendicato; è infatti ben noto (e tale doveva ritenersi, sin dall'instaurazione del giudizio, per l'attrice) il principio in forza del quale incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto: nel caso di specie, il giudice di merito si è limitato a rilevare la mancata dimo- strazione, da parte della ricorrente, di tali fatti costitutivi, senza giun- gere ad alcuna decisione a sorpresa in danno delle prerogative proces- suali della parte; CL, '9- elm- vvn Vu ej(A., tkikk_,t':_ \ LAAA.-\Q. ;;\ ,enA.4)11-1.2 vveart WFILI lA.A,AelAy;.- itA kik—o Adunanza del 21 settembre 2022 R.G. n. 33306/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo controverso, nonché per violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria 75/362/CEE, del d.lgs. n. 257/91 e della legge n. 370/99 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che il corso di specializzazione in 'Ma- lattie dell'apparato cardiovascolare' fosse del tutto conforme al corso di specializzazione in 'Cardiologia' (incluso nell'elenco delle direttive europee), o in ogni caso equipollente a corsi analoghi previsti da due o più Stati membri (come in Francia e [OSCURATO:PERSONA]); il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come, attraverso le censure critiche articolate con il presente motivo d'impugnazione, la ricorrente si sia inammissi- bilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legit- timità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione; deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cas- sazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesami- nare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di con- trollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del pro- prio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex pluri- mis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);Adunanza del 21 settembre 2022 R.G. n. 33306/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella specie, la corte d'appello ha espressamente evidenziato come, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudi- zio, fosse rimasta esclusa la circostanza dell'equivalenza della scuola di specializzazione della stessa frequentate ad altri rientranti nell'elenco delle scuole di specializzazione comuni: circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto essere allegata e documentata dall'interessata in considerazione del mancato formale inserimento di tale specializzazione negli elenchi illo tempore rilevanti; si tratta di considerazioni che il giudice d'appello ha elaborato, nell'esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell'interpretazione e di congruità dell'argomentazione, immuni da vizi d'indole logica o giu- ridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.Adunanza del 21 settembre 2022 R.G. n. 33306/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a qu