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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28047/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Firenze per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 4, cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Deducono erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Il motivo proposto è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01), di cui la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione (pag. 5).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore I Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Firenze per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 4, cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Deducono erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il motivo proposto è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01), di cui la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione (pag. 5). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore I Presidente
Sentenza Cassazione n. 28047/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris