CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 27057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 23/12/2025 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 42403/25 Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA], imputata nel procedimento penale n. 1734/18 RGNR, pendente presso il Tribunale di Caltanisetta, descrive una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti dovuta al trasferimento presso il distretto di Caltanissetta di un magistrato proveniente dal Tribunale di Trapani che è stata nominata Presidente di Sezione della Corte di appello, e che avrebbe generato l'elusione della norma prevista dall'art.11 c.p.p., in quanto i reati per i quali si procede nei suoi confronti sono afferenti a vicende che investono altri magistrati in servizio presso il Tribunale di Trapani. In definitiva secondo l'assunto dell'istante, il conflitto che si è creato con alcuni dei magistrati dell'ufficio giudiziario di Trapani rappresenta un concreto ed attuale pericolo ai fini dell'imparzialità del Giudice inteso come ufficio giudiziario in cui deve svolgersi il processo di merito, tenuto conto che la collocazione di un magistrato proveniente da quello stesso ufficio giudiziario comprometterebbe la neutralità e serenità del giudizio, considerata anche al sua collocazione gerarchica in posizione di vertice. L'istanza è affetta da palese inammissibilità, per manifesta infondatezza. Per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. Pertanto, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (così, da ultimo, Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275366). Va poi tenuto conto che nell'ordinamento giudiziario non esiste alcun rapporto di tipo gerarchico tra chi riveste la posizione di Presidente di Sezione di un ufficio giudiziario e gli altri magistrati, la cui terzietà e indipendenza non sono certamente condizionate da logiche di subalternità del tutto estranee al sistema giudiziario, non essendo stati peraltro neppure evidenziati concreti elementi di fatto che possano fare ritenere sussistenti tali condizionamenti. Ritenuto che la memoria difensiva depositata il 18 maggio 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con l'allegata documentazione non incide sul nucleo essenziale dei presupposti dell'istanza di rimessione già vagliato come manifestamente infondato, prescindendo dai profili relativi ai presupposti formali. 2Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna dell'istante al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M