CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45494/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ABBAMONDI Adalberto ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava in punto di responsabilità penale la decisione del Tribunale di Verona che lo ave- va riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S., ma rideterminava la pena in mesi due di arre- sto ed euro 1.600 di ammenda. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge, violazione della regola processuale sulla valutazione della prova e travisamento del fatto in relazione all'affermazione di responsabilità ed al mancato riconoscimento della sostituzione della pena con la sanzione del lavoro di pubblica utilità. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto e di analisi censoria rispetto al provvedimento impugnato che, in presenza di ricaduta nel reato della stessa specie ha ritenuto, a fronte di precedente ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di non concedere una ulteriore sostituzione della pena espri- mendo un giudizio prognostico negativo sulla utilità e sulla efficacia deterrente in una prospettiva prognostica. La valutazione è stata svolta in termini logico giuri- dici ineccepibili e non è suscettibile di alcun sindacato in questa sede. Quanto al merito delle censure l'accertamento etilometrico su cui si fonda la de- cisione di condanna costituisce idoneo strumento, previsto dal legislatore, per l'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica e la valorizzazione dell'accertamento alcoli metrico, in assenza di adeguate contestazioni sul punto, può fondare il giudizio di responsabilità. La Corte di Appello ha poi rappresentato come la procedura di accertamento sia stata rispettosa delle garanzie difensive previste ed ha altresì escluso la ricorrenza di elementi esterni idonei ad interferi- re con la correttezza dei risultati forniti dall'apparecchiatura. Le contestazioni sul punto risultano invero del tutto generiche. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 .\‘)- Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]