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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02609/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di una società cooperativa operante nel settore immobiliare ed interessata ad una complessa operazione negoziale con il Comune di Livorno per la cessione di diritti di superficie su alcuni terreni, è indagato, quale privato corruttore, in concorso con il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], geometra e funzionario tecnico comunale che ha seguìto tale pratica per la parte relativa alle stime dei terreni interessati.

A quest'ultimo, in corrispettivo di una valutazione ingiustificatamente favorevole per gli interessi della società, sarebbero stati promessi incarichi professionali, per lui e per suo figlio.

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 1° marzo scorso, ha applicato al Salvadorini la misura cautelare del divieto di esercitare attività d'impresa e professionale nel settore immobiliare per un anno.

Avverso tale provvedimento, egli ha proposto appello, ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., che, il Tribunale di Firenze ha respinto con l'ordinanza impugnata.

3. Il ricorso consta di tre motivi.

3.1. I primi due censurano l'insufficienza della motivazione in punto di gravità indiziaria, mancando la dimostrazione di un accordo corruttivo tra l'indagato ed il funzionario Nencioni.

Soffermandosi sugli elementi valorizzati dall'ordinanza a tal fine, replica la difesa che: a) l'ipotesi della remunerazione del geometra con futuri incarichi si desume unicamente da una conversazione di tale Cristiglio - interessato all'operazione insieme all'indagato - ed è dunque ascrivibile ad un'iniziativa esclusiva di costui; b) la cooperativa del Salvadorini non ha mai conferito incarichi a Nencioni; c) i numerosi contatti telefonici e per posta elettronica tra costoro erano giustificati dalla complessa vicenda negoziale, che durava da un ventennio; d) l'affermazione resa dal Salvadorini nel corso di una conversazione telefonica intercettata, secondo cui egli si sarebbe vantato di «sapere tutto dal Comune», non dimostra che si trattasse di informazioni illecite; e) altrettanto dicasi per le ulteriori sue esclamazioni intercettate, secondo cui Nencioni aveva «la lingua più lunga dei capelli» e, con lui, «si sarebbe sempre collaborato».

3.2. Il terzo motivo attinge, invece, le valutazioni del Tribunale in tema di esigenze cautelari.

La ritenuta sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva - si sostiene - sarebbe smentita da una pluralità di fattori, trascurati in motivazione, ovvero: totale incensuratezza dell'indagato, episodio corruttivo isolato, divario cronologico dai fatti, sottoposizione del Nencioni a misura cautelare.

Inoltre, l'affermazione per cui il ricorrente potrebbe avvalersi di altri contatti «tutt'altro che chiari» all'interno del Comune di Livorno non è sorretta dall'indicazione di alcun dato probatorio.Infine, sull'adeguatezza della misura prescelta, la motivazione sarebbe praticamente assente, tale essendo, peraltro, anche quella dell'ordinanza impositiva del vincolo, oggetto di un generale richiamo.

4. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso in punto di gravità indiziaria non possono essere ammessi, poiché si risolvono nella contestazione del significato di singoli risultati investigativi valorizzati nell'ordinanza impugnata, senza attingere la completezza o la coerenza interna della motivazione.

In particolare, le censure difensive evitano di misurarsi con le pietre angolari del percorso giustificativo del Tribunale, rappresentate dalle conversazioni intercettate tra Nencioni, lo stesso Salvadorini ed il già ricordato Cristiglio, in cui il primo si mostra assolutamente conscio della manifesta erroneità delle stime dei terreni da lui rese, nonché afferma di non aver alcuna difficoltà a modificarle a proprio piacimento.

Si tratta di risultati probatori incontroversi nel loro contenuto nonché rappresentativi di dati di fatto immediatamente conciliabili con l'ipotizzato patto corruttivo, e tali, perciò, da rendere del tutto consequenziale sul piano logico, e quindi incensurabile in questa sede, la lettura in tal senso anche delle ulteriori emergenze investigative, sì come compiuta dal Tribunale (il riferimento va, in particolare, alle conversazioni in cui il ricorrente riferisce dell'esistenza di suoi canali informativi privilegiati all'interno del Comune o si lascia andare ad apprezzamenti verso Nencioni e parla dei suoi rapporti con questi).

2. L'ordinanza impugnata si sottrae a censura anche per la parte relativa alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa.

I profili evidenziati dal ricorrente a confutazione vorrebbero essere dimostrativi dell'episodicità della vicenda.

Tuttavia ad essi si contrappone quanto egli stesso afferma nella già ricordata conversazione con il cointeressato Cristiglio, laddove rappresenta di possedere ulteriori fonti informative interne al Comune di Livorno, diverse dal Nencioni; e, considerando il dato di contesto, è ragionevole supporre che egli si riferisse a soggetti capaci di veicolare notizie riservate e disposti a farlo.

Quest'ultimo dato, dunque, indiscusso nel suo contenuto e non contraddetto da emergenze di diverso segno, rende tutt'altro che illogica la prognosi del Tribunale circa l'esistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori condotte analoghe.

3. In punto di adeguatezza della misura, il provvedimento impugnato effettivamente non contiene una motivazione esplicita.

Tuttavia, la relativa doglianza difensiva non appare sorretta dal necessario interesse e, di conseguenza, non può essere ammessa.

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., infatti, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato.

Quella applicata al ricorrente, invece, è la meno invasiva delle misure cautelari personali previste dalla legge.

Né il ricorso illustra specificamente eventuali ragioni per cui, in ipotesi, altre sarebbero potute essere tali, sì da giustificare un'impugnazione sul punto: sotto questo profilo, dunque, esso pecca di genericità.

4. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con conseguente condanna del proponente a farsi carico delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di una società cooperativa operante nel settore immobiliare ed interessata ad una complessa operazione negoziale con il Comune di Livorno per la cessione di diritti di superficie su alcuni terreni, è indagato, quale privato corruttore, in concorso con il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], geometra e funzionario tecnico comunale che ha seguìto tale pratica per la parte relativa alle stime dei terreni interessati. A quest'ultimo, in corrispettivo di una valutazione ingiustificatamente favorevole per gli interessi della società, sarebbero stati promessi incarichi professionali, per lui e per suo figlio. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 1° marzo scorso, ha applicato al Salvadorini la misura cautelare del divieto di esercitare attività d'impresa e professionale nel settore immobiliare per un anno. Avverso tale provvedimento, egli ha proposto appello, ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., che, il Tribunale di Firenze ha respinto con l'ordinanza impugnata. 3. Il ricorso consta di tre motivi. 3.1. I primi due censurano l'insufficienza della motivazione in punto di gravità indiziaria, mancando la dimostrazione di un accordo corruttivo tra l'indagato ed il funzionario Nencioni. Soffermandosi sugli elementi valorizzati dall'ordinanza a tal fine, replica la difesa che: a) l'ipotesi della remunerazione del geometra con futuri incarichi si desume unicamente da una conversazione di tale Cristiglio - interessato all'operazione insieme all'indagato - ed è dunque ascrivibile ad un'iniziativa esclusiva di costui; b) la cooperativa del Salvadorini non ha mai conferito incarichi a Nencioni; c) i numerosi contatti telefonici e per posta elettronica tra costoro erano giustificati dalla complessa vicenda negoziale, che durava da un ventennio; d) l'affermazione resa dal Salvadorini nel corso di una conversazione telefonica intercettata, secondo cui egli si sarebbe vantato di «sapere tutto dal Comune», non dimostra che si trattasse di informazioni illecite; e) altrettanto dicasi per le ulteriori sue esclamazioni intercettate, secondo cui Nencioni aveva «la lingua più lunga dei capelli» e, con lui, «si sarebbe sempre collaborato». 3.2. Il terzo motivo attinge, invece, le valutazioni del Tribunale in tema di esigenze cautelari. La ritenuta sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva - si sostiene - sarebbe smentita da una pluralità di fattori, trascurati in motivazione, ovvero: totale incensuratezza dell'indagato, episodio corruttivo isolato, divario cronologico dai fatti, sottoposizione del Nencioni a misura cautelare. Inoltre, l'affermazione per cui il ricorrente potrebbe avvalersi di altri contatti «tutt'altro che chiari» all'interno del Comune di Livorno non è sorretta dall'indicazione di alcun dato probatorio.Infine, sull'adeguatezza della misura prescelta, la motivazione sarebbe praticamente assente, tale essendo, peraltro, anche quella dell'ordinanza impositiva del vincolo, oggetto di un generale richiamo. 4. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso in punto di gravità indiziaria non possono essere ammessi, poiché si risolvono nella contestazione del significato di singoli risultati investigativi valorizzati nell'ordinanza impugnata, senza attingere la completezza o la coerenza interna della motivazione. In particolare, le censure difensive evitano di misurarsi con le pietre angolari del percorso giustificativo del Tribunale, rappresentate dalle conversazioni intercettate tra Nencioni, lo stesso Salvadorini ed il già ricordato Cristiglio, in cui il primo si mostra assolutamente conscio della manifesta erroneità delle stime dei terreni da lui rese, nonché afferma di non aver alcuna difficoltà a modificarle a proprio piacimento. Si tratta di risultati probatori incontroversi nel loro contenuto nonché rappresentativi di dati di fatto immediatamente conciliabili con l'ipotizzato patto corruttivo, e tali, perciò, da rendere del tutto consequenziale sul piano logico, e quindi incensurabile in questa sede, la lettura in tal senso anche delle ulteriori emergenze investigative, sì come compiuta dal Tribunale (il riferimento va, in particolare, alle conversazioni in cui il ricorrente riferisce dell'esistenza di suoi canali informativi privilegiati all'interno del Comune o si lascia andare ad apprezzamenti verso Nencioni e parla dei suoi rapporti con questi). 2. L'ordinanza impugnata si sottrae a censura anche per la parte relativa alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa. I profili evidenziati dal ricorrente a confutazione vorrebbero essere dimostrativi dell'episodicità della vicenda. Tuttavia ad essi si contrappone quanto egli stesso afferma nella già ricordata conversazione con il cointeressato Cristiglio, laddove rappresenta di possedere ulteriori fonti informative interne al Comune di Livorno, diverse dal Nencioni; e, considerando il dato di contesto, è ragionevole supporre che egli si riferisse a soggetti capaci di veicolare notizie riservate e disposti a farlo. Quest'ultimo dato, dunque, indiscusso nel suo contenuto e non contraddetto da emergenze di diverso segno, rende tutt'altro che illogica la prognosi del Tribunale circa l'esistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori condotte analoghe. 3. In punto di adeguatezza della misura, il provvedimento impugnato effettivamente non contiene una motivazione esplicita. Tuttavia, la relativa doglianza difensiva non appare sorretta dal necessario interesse e, di conseguenza, non può essere ammessa. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., infatti, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Quella applicata al ricorrente, invece, è la meno invasiva delle misure cautelari personali previste dalla legge. Né il ricorso illustra specificamente eventuali ragioni per cui, in ipotesi, altre sarebbero potute essere tali, sì da giustificare un'impugnazione sul punto: sotto questo profilo, dunque, esso pecca di genericità. 4. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con conseguente condanna del proponente a farsi carico delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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