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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 02472/2025

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21262/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesadagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA, n. 1072 / 2015 , depositata il 12/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Società non operative- definizione agevolata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre nei confronti dell’ Agenzia delle entrat e avverso la sentenza in epigrafe.

C on quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficioavverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale , per l’anno 2006, era stato recuperato a tassazione il reddito minimo presunto per le società non operative.

1.1. La società, avente come attività princip ale l ’acquisto, la ristrutturazione, la costruzione, la vendita, la gestione e la locazione di immobili, presentava istanza di disapplicazione dell’art. 30 legge n. 724 del 1994.Esponeva di essere proprietaria di un immobile in Lucca – riconosciuto di interesse storico artistico ai sensi del d.lgs. n.490del 1999 - destinato alla locazione , ma che necessitava di interventi consistenti di ristrutturazione, riguardanti, soprattutto, la mansarda , per i quali occorreva attendere le autorizzazioni amministrative.

Aggiungeva c he, pertanto, nell’anno in rilievo il collocamento sul mercato era risultato oggettivamente impossibile, con la conseguente mancanza di ricavi.

L’istanza veniva disatteso dall’Agenzia; ciononostante, la società non dichiarava il redito minimo di cui al citato art. 30, ritenendo di trovarsi in una condizione di impossibilità di produzione del medesimo.

L’Ufficio, pertanto, emetteva l’avviso di accertamento n R5T03T500286/2009 oggetto del ricorso.

2. L’Agenzia delle entrate, a mezzo dell’Avvocatura erariale, ha depositato nota, intestata «atto di co stituzione» , ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale .

Successivamente, tuttavia, ha depositato controricorso.

3. La società ha depositato in atti richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022.

Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

1. Con il primo motivo lacontribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ,. violazione degli artt. 287 e 288cod. civ. cod. proc. civ.

Espone che la C.t.r dopo aver concluso affermando che «l’appello dell’Agenzia deve perciò essere accolto» aveva così statuito: «la Commissione conferma la sentenza appellata»; per l’effetto deduce che la sentenza era nulla per contrasto insanabil e tra motivazione e dispositivo.

Aggiungeche, ciononostante, con successiva ordinanza , su istanza dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza era stata corretta dalla C.t.r., sebbene si trattasse di vizio non emendabile, modificando il dispositivo come segue: « [OSCURATO:PERSONA] in riforma della sentenza appellata accoglie l’appello dell’Ufficio».

2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 30 legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che non ricorressero situazioni obiettive preclusive del maggior reddito e che tutte le decisioni relative all’immobile fossero dovute a scelte discrezionali dell’imprenditore, come tali irrilevanti.

Osserva che le condizioni di mercato nelle quali operava la Società nell’anno 2006 erano tali da costituire un elemento oggettivo che aveva reso impossibile ilconseguimento del reddito minimo.

A tal fine evidenzia che nell’anno 2006 oggetto di accertamento, l’immobile risultavasolo parzialmente utilizzabile; che gliinterventi necessari erano stati avviati nel 2008in ragione di una molteplicità di fattori oggettivi, e non di u na scelta di convenienza; che, in ogni caso,si dal 2004, aveva tentato , masenza esito, di locarlo conferendo mandato ad una primaria agenzia di intermediazione immobiliare.

Aggiunge, infine, che l’Agenzia delle entrate aveva accolto analoga istanza di disapplicazione co n riferimento all’anno 2008, sebbene nulla fosse cambiato.

Infine, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 evidenzia che, in base all’applicazione delle percentuali per la determinazione dei ricavi e del reddito minimi, ai sensi dell’art. 30 legge n. 724 del 19 94, nell’anno 2006, avrebbe dovuto conseguire ricavi per € 21.465,00 ; che, pertanto, per raggiungere gli stessi , avrebbe ipoteticamente dovuto concedere in locazione l’immobile ad un canone mensile di circa € 1.790,00 , fuori mercato , anche qualora fosse stato possibile locarlo per intero.

3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ovverodelle circostanze allegatea prova della detenzione dell’immobile per finalità non elusive .

Assume che nei precedenti gradi di giudizio aveva dimostrato che l’immobile non era fittiziamente i ntestato per il mero godimento o utilizzo da parte dei soci o familiari con fini elusivi; che , nell’anno oggetto di accerta men to , risultava effettivamente inutilizzato , necessitando di rilevanti lavori di ristrutturazione; che a sostegno aveva prodotto in atti le fatture relative ai consumi di gas, energia elettrica, acqua, dalle quali risultavano esclusivamente costi fissi.

4. i motivi non vanno esaminati nel merito.

4.1. La società ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla c.d. rottamazione quaterdi cui all’art. 1, comma 231, legge n. 197 del 2022 con riferimento alla cartella di pagamento 06220160005262602000 che assume essere stata emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo delle somme di cui all’avviso di accertamento impugnato.

Aggiungedi non aver assunto, per mero errore, l’impegno previsto dalla legge alla rinuncia al giudizio pendente, ma di aver provveduto al pagamento integrale, in unica soluzione, delle somme dovute, come provato dalla circostanza che per la detta cartella non risultava più alcun carico 4.2.

La documentazione prodotta non è idonea a provare la definizione agevolata della controversia in quanto non documentache Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 la cartella oggetto di rottamazione sia stata effettivamente emessa in ragione dell’avviso di accertamento impugnato, non apparendo a tale fine sufficiente il «dettaglio di cartella» versato in atti che non contiene esplicito richiamo all’atto qui impugnato.

4.3. Ciononostante, la ricorrente ha manifestato chiaramente di non aver alcun interesse alla prosecuzione del giudizio ribadendo di non aver assunto l’impegno a rinunciare per mero errore e che, comunque, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comportava necessariamente l’assunzione del medesimo.

Deve essere, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la dichiarazione resa, ritualmente versata in atti, è comunque indicativa del venir meno dell'interesse al ricorso, e ne determina, in ogni caso, l'inammissibilità (Cass.

S ez.

U , 18 /02/ 2010, n. 3876; Cass. 0 7 /06/ 2018, n. 14782; Cass. 21/06/2016, n. 12743).

3. Le alterne vicende processuali della controversia inducono a compensare integralmente trale parti le spese del giudizio.

4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso(Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21262/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesadagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 1072 / 2015 , depositata il 12/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Società non operative- definizione agevolata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre nei confronti dell’ Agenzia delle entrat e avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficioavverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale , per l’anno 2006, era stato recuperato a tassazione il reddito minimo presunto per le società non operative. 1.1. La società, avente come attività princip ale l ’acquisto, la ristrutturazione, la costruzione, la vendita, la gestione e la locazione di immobili, presentava istanza di disapplicazione dell’art. 30 legge n. 724 del 1994.Esponeva di essere proprietaria di un immobile in Lucca – riconosciuto di interesse storico artistico ai sensi del d.lgs. n.490del 1999 - destinato alla locazione , ma che necessitava di interventi consistenti di ristrutturazione, riguardanti, soprattutto, la mansarda , per i quali occorreva attendere le autorizzazioni amministrative. Aggiungeva c he, pertanto, nell’anno in rilievo il collocamento sul mercato era risultato oggettivamente impossibile, con la conseguente mancanza di ricavi. L’istanza veniva disatteso dall’Agenzia; ciononostante, la società non dichiarava il redito minimo di cui al citato art. 30, ritenendo di trovarsi in una condizione di impossibilità di produzione del medesimo. L’Ufficio, pertanto, emetteva l’avviso di accertamento n R5T03T500286/2009 oggetto del ricorso. 2. L’Agenzia delle entrate, a mezzo dell’Avvocatura erariale, ha depositato nota, intestata «atto di co stituzione» , ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale . Successivamente, tuttavia, ha depositato controricorso. 3. La società ha depositato in atti richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022. Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 1. Con il primo motivo lacontribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ,. violazione degli artt. 287 e 288cod. civ. cod. proc. civ. Espone che la C.t.r dopo aver concluso affermando che «l’appello dell’Agenzia deve perciò essere accolto» aveva così statuito: «la Commissione conferma la sentenza appellata»; per l’effetto deduce che la sentenza era nulla per contrasto insanabil e tra motivazione e dispositivo. Aggiungeche, ciononostante, con successiva ordinanza , su istanza dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza era stata corretta dalla C.t.r., sebbene si trattasse di vizio non emendabile, modificando il dispositivo come segue: « [OSCURATO:PERSONA] in riforma della sentenza appellata accoglie l’appello dell’Ufficio». 2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 30 legge 23 dicembre 1994, n. 724. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che non ricorressero situazioni obiettive preclusive del maggior reddito e che tutte le decisioni relative all’immobile fossero dovute a scelte discrezionali dell’imprenditore, come tali irrilevanti. Osserva che le condizioni di mercato nelle quali operava la Società nell’anno 2006 erano tali da costituire un elemento oggettivo che aveva reso impossibile ilconseguimento del reddito minimo. A tal fine evidenzia che nell’anno 2006 oggetto di accertamento, l’immobile risultavasolo parzialmente utilizzabile; che gliinterventi necessari erano stati avviati nel 2008in ragione di una molteplicità di fattori oggettivi, e non di u na scelta di convenienza; che, in ogni caso,si dal 2004, aveva tentato , masenza esito, di locarlo conferendo mandato ad una primaria agenzia di intermediazione immobiliare. Aggiunge, infine, che l’Agenzia delle entrate aveva accolto analoga istanza di disapplicazione co n riferimento all’anno 2008, sebbene nulla fosse cambiato. Infine, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 evidenzia che, in base all’applicazione delle percentuali per la determinazione dei ricavi e del reddito minimi, ai sensi dell’art. 30 legge n. 724 del 19 94, nell’anno 2006, avrebbe dovuto conseguire ricavi per € 21.465,00 ; che, pertanto, per raggiungere gli stessi , avrebbe ipoteticamente dovuto concedere in locazione l’immobile ad un canone mensile di circa € 1.790,00 , fuori mercato , anche qualora fosse stato possibile locarlo per intero. 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ovverodelle circostanze allegatea prova della detenzione dell’immobile per finalità non elusive . Assume che nei precedenti gradi di giudizio aveva dimostrato che l’immobile non era fittiziamente i ntestato per il mero godimento o utilizzo da parte dei soci o familiari con fini elusivi; che , nell’anno oggetto di accerta men to , risultava effettivamente inutilizzato , necessitando di rilevanti lavori di ristrutturazione; che a sostegno aveva prodotto in atti le fatture relative ai consumi di gas, energia elettrica, acqua, dalle quali risultavano esclusivamente costi fissi. 4. i motivi non vanno esaminati nel merito. 4.1. La società ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla c.d. rottamazione quaterdi cui all’art. 1, comma 231, legge n. 197 del 2022 con riferimento alla cartella di pagamento 06220160005262602000 che assume essere stata emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo delle somme di cui all’avviso di accertamento impugnato. Aggiungedi non aver assunto, per mero errore, l’impegno previsto dalla legge alla rinuncia al giudizio pendente, ma di aver provveduto al pagamento integrale, in unica soluzione, delle somme dovute, come provato dalla circostanza che per la detta cartella non risultava più alcun carico 4.2. La documentazione prodotta non è idonea a provare la definizione agevolata della controversia in quanto non documentache Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 la cartella oggetto di rottamazione sia stata effettivamente emessa in ragione dell’avviso di accertamento impugnato, non apparendo a tale fine sufficiente il «dettaglio di cartella» versato in atti che non contiene esplicito richiamo all’atto qui impugnato. 4.3. Ciononostante, la ricorrente ha manifestato chiaramente di non aver alcun interesse alla prosecuzione del giudizio ribadendo di non aver assunto l’impegno a rinunciare per mero errore e che, comunque, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comportava necessariamente l’assunzione del medesimo. Deve essere, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la dichiarazione resa, ritualmente versata in atti, è comunque indicativa del venir meno dell'interesse al ricorso, e ne determina, in ogni caso, l'inammissibilità (Cass. S ez. U , 18 /02/ 2010, n. 3876; Cass. 0 7 /06/ 2018, n. 14782; Cass. 21/06/2016, n. 12743). 3. Le alterne vicende processuali della controversia inducono a compensare integralmente trale parti le spese del giudizio. 4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso(Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. Dichiara inammissibile il r
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