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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 48125/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 11/11/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Napoli resa in data 24/2/2021, ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 e 629 e 416 bis.1 cod. pen.

Considerato che nei motivi di ricorso, ribaditi con la memoria successivamente presentata, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 numeri 4 e 6 cod. pen. e alla quantificazione degli aumenti operati in continuazione, non sono consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata con cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - con il riferimento alla credibilità della persona offesa, alla natura plurioffensiva del reato di estorsione e all'inadeguatezza dell'offerta risarcitoria presentata e alla spiegazione fornita in ordine al calcolo della pena operato in continuazione, ha dato conto della corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 11/11/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Napoli resa in data 24/2/2021, ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 e 629 e 416 bis.1 cod. pen. Considerato che nei motivi di ricorso, ribaditi con la memoria successivamente presentata, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 numeri 4 e 6 cod. pen. e alla quantificazione degli aumenti operati in continuazione, non sono consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata con cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - con il riferimento alla credibilità della persona offesa, alla natura plurioffensiva del reato di estorsione e all'inadeguatezza dell'offerta risarcitoria presentata e alla spiegazione fornita in ordine al calcolo della pena operato in continuazione, ha dato conto della corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 48125/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris