CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 19180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato. 1.1. Letta la memoria difensiva del 20.2.2023, con cui si chiede che, a seguito della modifica normativa che ha introdotto la procedibilità a querela del reato di furto aggravato (d. Igs. n. 150 del 2022), si voglia dichiarare l'estinzione del reato per improcedibilità. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura (valutazione delle prove e manomissione del contatore) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 2 e 4 della sentenza impugnata). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il motivo è anche manifestamente infondato, perché denunci difetti e contraddittorietà o palesi illogicità della motivazione non rilevabili dalle argomentazioni del provvedimento impugnato connotato da lineare e coerente logicità, oltre che da un'adeguata disamina dei dati probatori. 3. Ritenuto che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.Pertanto, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della novella normativa, sia idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul c.d."giudicato sostanziale". 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme