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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 45944/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 17/02/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 12/01/2022 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di rapina.

Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della minaccia.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo della medesima questione di merito proposta con il gravame, quanto alla portata minatoria intimidatrice della frase pronunciata dall'imputato, affrontata e risolta dalla Corte di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e oggi riproposta con il gravame, senza che si possa rinvenire l'esposizione di censure scrutinabili in sede di legittimità.

A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 3.Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 17/02/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 12/01/2022 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di rapina. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della minaccia. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo della medesima questione di merito proposta con il gravame, quanto alla portata minatoria intimidatrice della frase pronunciata dall'imputato, affrontata e risolta dalla Corte di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e oggi riproposta con il gravame, senza che si possa rinvenire l'esposizione di censure scrutinabili in sede di legittimità. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 3.Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 lu
Sentenza Cassazione n. 45944/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris