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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 14459/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9784/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIAn. 2250/2020 , depositata il 08/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso.

Uditi i difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ricorre, con un articolato motivo d’impugnazione, perla cassazione della sentenza n. 2250 / 2020, depositata i n data 8/10/2020, con cui la CTR della Lombardia, ha respinto tanto l’appello erariale, quantoquello incidentale proposto d a lla contribuente [OSCURATO:SOCIETA] ., per l’effetto, confermando la deci si one di primo grado , con cui la CTP di Milano av eva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesso, ex art. 5 1 , comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’atto di compravendita, registrato in data 18/7/2016, presso l’Ufficio territoriale di Milano 1, con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. , par t e cedente , trasferiva al la controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , parte cessionaria , un compendio immobiliare,poi valorizzato dall’Ufficio sulla base del metodo OMI.

Parallelo, madistinto, contenzioso veniv a intrapreso da [OSCURATO:SOCIETA]. e l ’adita CTR della Lombardia , con sentenza n. 2271/2020 , rigetta ndo l'appello erariale, riteneva la rideterminazione del valore operata dall'Ufficio gravemente viziata sotto plurimi profili.

La decisione è divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza n. 41365/2021 con cui questa Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Lasocietà contribuente si è costituita depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non assolto l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria in ordine al valore venale del compendio immobiliare ceduto, avuto riguardo all’assoluta legittimità del criterio comparativo utilizzato.

Con istanza datata 6/9/2023 la società controricorrente ha chiesto la sollecita definizione della controversia, invocando l’ordinanza n. 4136572021, con cui questa Corte- nelle more – ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la suddetta sentenza n. 2271/2020 pronunciata dalla CTR della Lombardia , nel parallelo giudizio intentato dalla coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]., decisione quest’ultima favorevole alle contribuentie divenuta definitiva.

Si è , invero, in presenza di un fascio di obbligazioni collegate, ovvero ciascun condebitore è soggetto del potere di accertamento e di riscossione dell'Amministrazione finanziaria, e proprio al fine di meglio delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 1306 cod.civ., comma 2, va ricordato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui « In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art.1306 c od .c iv ., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 cod.proc.civ., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce.» Pertanto, nel caso di specie, non v’è alcun impedimento al la facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobbligato solidaledopo la conclusione del giudizio di appello (Cass. n. 8816/2012).

Le spese del giudizio di legittimità s eguo no la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, trattandosi di ricorso dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorre nte alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 7 . 0 00,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 17 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9784/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn. 2250/2020 , depositata il 08/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso. Uditi i difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ricorre, con un articolato motivo d’impugnazione, perla cassazione della sentenza n. 2250 / 2020, depositata i n data 8/10/2020, con cui la CTR della Lombardia, ha respinto tanto l’appello erariale, quantoquello incidentale proposto d a lla contribuente [OSCURATO:SOCIETA] ., per l’effetto, confermando la deci si one di primo grado , con cui la CTP di Milano av eva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesso, ex art. 5 1 , comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’atto di compravendita, registrato in data 18/7/2016, presso l’Ufficio territoriale di Milano 1, con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. , par t e cedente , trasferiva al la controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , parte cessionaria , un compendio immobiliare,poi valorizzato dall’Ufficio sulla base del metodo OMI. Parallelo, madistinto, contenzioso veniv a intrapreso da [OSCURATO:SOCIETA]. e l ’adita CTR della Lombardia , con sentenza n. 2271/2020 , rigetta ndo l'appello erariale, riteneva la rideterminazione del valore operata dall'Ufficio gravemente viziata sotto plurimi profili. La decisione è divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza n. 41365/2021 con cui questa Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. Lasocietà contribuente si è costituita depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non assolto l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria in ordine al valore venale del compendio immobiliare ceduto, avuto riguardo all’assoluta legittimità del criterio comparativo utilizzato. Con istanza datata 6/9/2023 la società controricorrente ha chiesto la sollecita definizione della controversia, invocando l’ordinanza n. 4136572021, con cui questa Corte- nelle more – ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la suddetta sentenza n. 2271/2020 pronunciata dalla CTR della Lombardia , nel parallelo giudizio intentato dalla coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]., decisione quest’ultima favorevole alle contribuentie divenuta definitiva. Si è , invero, in presenza di un fascio di obbligazioni collegate, ovvero ciascun condebitore è soggetto del potere di accertamento e di riscossione dell'Amministrazione finanziaria, e proprio al fine di meglio delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 1306 cod.civ., comma 2, va ricordato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui « In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art.1306 c od .c iv ., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 cod.proc.civ., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce.» Pertanto, nel caso di specie, non v’è alcun impedimento al la facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobbligato solidaledopo la conclusione del giudizio di appello (Cass. n. 8816/2012). Le spese del giudizio di legittimità s eguo no la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, trattandosi di ricorso dell'Agenzia delle entrate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorre nte alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 7 . 0 00,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 17 maggio
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