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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 1984

Cassazione n. 27478/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data 05/12/2022 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 05/12/2022, il Tribunale di Salerno ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale, avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 03/11/2022, nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto in qualità di organizzatore al capo 1) della rubrica (il G.i.p. aveva invece disposto la misura degli arresti domiciliari, in luogo di quella carceraria richiesta dal P.M., in relazione ai delitti in tema di stupefacenti rubricati ai capi 3, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17).

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello.

Si censura l'ordinanza per non aver tenuto conto della mancata allegazione di elementi specifici a sostegno della richiesta, essendosi il P.M. limitato ad una mera riproposizione di quanto già dedotto a sostegno della misura dinanzi al G.i.p.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato associativo.

Si censura l'ordinanza per non aver adeguatamente tenuto conto delle distinzioni, tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, tra le fattispecie concorsuali e quelle associative.

In particolare, non era stata evidenziata la effettiva sussistenza dell'a ffectio, essendosi anzi in presenza di interessi confliggenti ed essendo i dialoghi tra il ricorrente e SENATORE [OSCURATO:PERSONA] riferibili ad una mera progettualità futura.

Sotto altro profilo, la difesa evidenzia i debiti contratti dal [OSCURATO:PERSONA] con il SENATORE, e la mancanza di riscontri alla asserita attribuzione al ricorrente della "piazza" di Maiori.

In definitiva, era mancato un vaglio adeguato - specie considerando trattarsi di riforma di una decisione di rigetto del G.i.p. - del passaggio ad una relazione di reciproco affidamento riconducibile all'a ffectio societatis.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di elementi indicativi dell'adeguatezza, nel caso concreto, degli arresti domiciliari.

Si richiama il modesto precedente aspecifico, l'ammissione degli addebiti e dei rapporti intrattenuti soprattutto con il SENATORE, la condizione di assuntore di stupefacenti all'epoca delle condotte in contestazione, il tempo trascorso dai fatti.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso osservando, quanto al primo motivo, la presenza di adeguate connotazioni di specificità nell'appello del P.M., e - quanto agli altri - l'insussistenza dei vizi motivazionali denunciati, la coerenza degli elementi valorizzati in chiave associativa e l'avvenuto apprezzamento degli elementi offerti dalla difesa in punto di adeguatezza della misura (elementi peraltro ritenuti recessivi rispetto alle risultanze valorizzate). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, volto a far dichiarare l'originaria inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, presenta connotazioni meramente reiterative delle corrispondenti doglianze dedotte nel corso del giudizio d'appello, motivatamente disattese dal Tribunale di Salerno.Deve invero condividersi quanto osservato al riguardo dal Collegio salernitano (pag. 30), secondo il quale il P.M. aveva in realtà dedotto specifici profili di doglianza correlati a una serie di risultanze investigative, non valutate dal primo giudice.

L'assunto risulta in linea con il contenuto dell'atto di appello, ampiamente riportato nella prima parte dell'ordinanza (pag. 8 segg.), in cui si evidenzia ad es. che l'affermazione del G.i.p., secondo cui ciascun indagato si sarebbe dedicato allo spaccio per proprio conto, risultava smentita dalle conversazioni (riportate alle pagine successive) da cui emergeva la diversità dei ruoli svolti da ciascuno, gli accenti critici rivolti a uno di essi, ecc.

Allo stesso modo, l'ulteriore passaggio argomentativo dell'ordinanza di rigetto della misura per il reato associativo, stando al quale vi sarebbero stati solo singoli acquisti del [OSCURATO:PERSONA] presso il SENATORE e conseguenti rapporti di debito-credito fra i due, era stato confutato dal P.M. appellante con una serie di conversazioni comprovanti l'esistenza di affari in comune e di disegni programmatici della ulteriore attività di narcotraffico (cfr. pag. 13 segg. dell'ordinanza impugnata).

In definitiva, deve ritenersi immune da censure la preliminare valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza, nell'appello del P.M., di sufficienti connotazioni di specificità.

3. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, è anzitutto necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01).

In tale ottica ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le considerazioni del Tribunale in ordine alla configurabilità del reato associativo, e all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di organizzatore, resistono alle censure difensive, volte a sollecitare - in una prospettiva atomistica e parcellizzata - una diversa valutazione delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

3.1. Dopo aver diffusamente riportato il contenuto delle più rilevanti risultanze soprattutto captative, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 fossero configurabili nell'organizzazione dedita allo spaccio in Costiera (Vietri, Maiori, Cetara) facente capo a SENATORE [OSCURATO:PERSONA], il quale, ristretto agli arresti domiciliari, si occupava dalla propria abitazione sia dell'approvvigionamento dall'estero, sia della fornitura tramite coltivazione, sia dello smercio anche al minuto avvalendosi non solo dell'apporto degli altri soggetti coinvolti (SIANI Roberto, D'ELIA Pasquale, D'ELIA Alfonso, PIERRI Eugenio), ma anche dell'intermediazione del [OSCURATO:PERSONA], che - privo di patente - era solito giungere in auto con l'acquirente presso l'abitazione del SENATORE (cfr. sul punto pag. 58).

Il Tribunale ha quindi tratteggiato la figura del [OSCURATO:PERSONA] in termini diversi rispetto agli altri sodali, sottolineando - al di là delle predette funzioni di intermediazione, che non escludevano comunque il prelievo di stupefacente dall'abitazione del SENATORE, da destinare allo spaccio con conseguenti posizioni debitorie nei confronti di quest'ultimo - la sua presenza costante nell'abitazione del SENATORE (di cui condivideva le valutazioni sull'andamento degli affari e sui futuri progetti), ed i costanti rapporti direttamente tenuti con gli altri associati.

Sotto altro profilo, il Tribunale ha valorizzato (pag. 57) l'atteggiamento "reticente" con il SENATORE tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], dopo aver saputo delle convocazioni da parte degli inquirenti (egli aveva comunque provveduto a tranquillizzare il SENATORE circa il fatto di non aver più nulla presso la propria abitazione).

Proprio in virtù di tali peculiari connotazioni, il Tribunale ha condiviso la prospettazione del P.M. appellante anche quanto all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] delle funzioni di organizzatore, valorizzando anche le direttive date ai sodali (in particolare a PIERRI: cfr. pag. 58), il costante appoggio al SENATORE anche nelle cessioni realizzate facendosi accompagnare dagli acquirenti presso l'abitazione di quest'ultimo, i contatti con fornitori e intermediari, l'interessamento per i necessari mezzi di trasporto (cfr. pag. 61), il diretto procacciamento di ulteriori acquirenti di stupefacente provenienti da territori limitrofi (cfr. pag. 62 dell'ordinanza impugnata).

3.2. Il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale risulta immune da censure deducibili in questa sede, essendo state compiutamente esposte le ragioni fondanti l'imputazione associativa sulla scorta delle numerosissime conversazioni intercettate e riportate nella prima parte dell'ordinanza.

Basti qui richiamare, a titolo esemplificativo; la conversazione in cui il SENATORE comunica al ricorrente di volergli attribuire "lo spaccio del fumo" (pag. 15) e di voler assicurare al SIANI e ad altro soggetto un'entrata mensile di 1500/1700 Euro (pag. 16), nonché quella in cui il [OSCURATO:PERSONA] ed il SENATORE ragionano su un prossimo acquisto nell'ordine di alcune decine di chili (pag. 22); la conversazione con uno dei suoi accompagnatori verso Maiori (tale Daniele) in cui il [OSCURATO:PERSONA] loda l'operato di D'ELIA Alfonso, subentrato al fratello Pasquale, che "si muove ancora meglio di lui" (pag. 18); la conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il PIERRI avente ad oggetto la contabilità relativa all'attività di spaccio e agli accordi da prendere per "portare una cosa di fumo" (pag. 18); Si tratta di un percorso che appare non solo privo di evidenti illogicità, ma anche in linea con gli approdi ermeneutici di questa Suprema Corte in tema di associazione finalizzata al narcotraffico, con particolare riferimento: alla non necessaria presenza di articolate strutture organizzative (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 - 01) né di un patto espresso tra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti, ecc. (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312 - 01); alla configurabilità dell'associazione ove si accerti un durevole comune interesse alla immissione di sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150 - 01); alle peculiarità della figura dell'organizzatore, con particolare riferimento alla possibilità che questi non si trovi in posizione paritaria rispetto al capo e al promotore, e alla compatibilità delle funzioni organizzative con l'esercizio di attività svolta in posizione di subalternità rispetto ai vertici associativi (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02).

4. Manifestamente infondata è la residua censura.

Il Tribunale ha motivato in termini esaustivi e tutt'altro che illogici la propria valutazione in ordine all'insussistenza di elementi idonei a far superare la "doppia presunzione" vigente in materia cautelare, ai sensi degli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis cod. proc. pen., per gli indagati del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

È stato infatti conferito un decisivo rilievo, per un verso, al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse per mesi e mesi tenuto la propria condotta illecita a strettissimo contatto con il SENATORE, nella piena consapevolezza del fatto che quest'ultimo si trovava ristretto agli arresti domiciliari: egli si era trattenuto quotidianamente, a lungo ed anche in ora notturna, nell'abitazione del predetto coindagato, "al fine di pianificare e programmare attività illecite, ricevere clienti e sodali, e così dando manforte al SENATORE nella violazione delle prescrizioni cautelari" (pag. 63 dell'ordinanza impugnata).

Per altro verso, il Tribunale ha insistito sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e sul suo comprovato inserimento in contesti criminali, escludendo sia che il tempo trascorso dai fatti ("non risalenti") potesse rilevare in senso favorevole, sia che la presunzione potesse essere superata sulla scorta delle dichiarazioni del ricorrente, il quale aveva ammesso i contatti con il SENATORE sostenendo peraltro di conoscere solo "di vista" gli altri indagati (circostanza, quest'ultima, totalmente incompatibile con quanto emerso all'esito dell'attività investigativa).

A fronte di tale compendio argomentativo, le censure difensive appaiono reiterative, e comunque volte a sollecitare una nuova valutazione del quadro cautelare, certamente precluso in questa sede.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Dall'odierna pronuncia consegue, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. pen., la necessità di dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] provvederà pertanto agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data 05/12/2022 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 05/12/2022, il Tribunale di Salerno ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale, avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 03/11/2022, nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto in qualità di organizzatore al capo 1) della rubrica (il G.i.p. aveva invece disposto la misura degli arresti domiciliari, in luogo di quella carceraria richiesta dal P.M., in relazione ai delitti in tema di stupefacenti rubricati ai capi 3, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17). 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello. Si censura l'ordinanza per non aver tenuto conto della mancata allegazione di elementi specifici a sostegno della richiesta, essendosi il P.M. limitato ad una mera riproposizione di quanto già dedotto a sostegno della misura dinanzi al G.i.p. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato associativo. Si censura l'ordinanza per non aver adeguatamente tenuto conto delle distinzioni, tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, tra le fattispecie concorsuali e quelle associative. In particolare, non era stata evidenziata la effettiva sussistenza dell'a ffectio, essendosi anzi in presenza di interessi confliggenti ed essendo i dialoghi tra il ricorrente e SENATORE [OSCURATO:PERSONA] riferibili ad una mera progettualità futura. Sotto altro profilo, la difesa evidenzia i debiti contratti dal [OSCURATO:PERSONA] con il SENATORE, e la mancanza di riscontri alla asserita attribuzione al ricorrente della "piazza" di Maiori. In definitiva, era mancato un vaglio adeguato - specie considerando trattarsi di riforma di una decisione di rigetto del G.i.p. - del passaggio ad una relazione di reciproco affidamento riconducibile all'a ffectio societatis. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di elementi indicativi dell'adeguatezza, nel caso concreto, degli arresti domiciliari. Si richiama il modesto precedente aspecifico, l'ammissione degli addebiti e dei rapporti intrattenuti soprattutto con il SENATORE, la condizione di assuntore di stupefacenti all'epoca delle condotte in contestazione, il tempo trascorso dai fatti. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso osservando, quanto al primo motivo, la presenza di adeguate connotazioni di specificità nell'appello del P.M., e - quanto agli altri - l'insussistenza dei vizi motivazionali denunciati, la coerenza degli elementi valorizzati in chiave associativa e l'avvenuto apprezzamento degli elementi offerti dalla difesa in punto di adeguatezza della misura (elementi peraltro ritenuti recessivi rispetto alle risultanze valorizzate). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, volto a far dichiarare l'originaria inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, presenta connotazioni meramente reiterative delle corrispondenti doglianze dedotte nel corso del giudizio d'appello, motivatamente disattese dal Tribunale di Salerno.Deve invero condividersi quanto osservato al riguardo dal Collegio salernitano (pag. 30), secondo il quale il P.M. aveva in realtà dedotto specifici profili di doglianza correlati a una serie di risultanze investigative, non valutate dal primo giudice. L'assunto risulta in linea con il contenuto dell'atto di appello, ampiamente riportato nella prima parte dell'ordinanza (pag. 8 segg.), in cui si evidenzia ad es. che l'affermazione del G.i.p., secondo cui ciascun indagato si sarebbe dedicato allo spaccio per proprio conto, risultava smentita dalle conversazioni (riportate alle pagine successive) da cui emergeva la diversità dei ruoli svolti da ciascuno, gli accenti critici rivolti a uno di essi, ecc. Allo stesso modo, l'ulteriore passaggio argomentativo dell'ordinanza di rigetto della misura per il reato associativo, stando al quale vi sarebbero stati solo singoli acquisti del [OSCURATO:PERSONA] presso il SENATORE e conseguenti rapporti di debito-credito fra i due, era stato confutato dal P.M. appellante con una serie di conversazioni comprovanti l'esistenza di affari in comune e di disegni programmatici della ulteriore attività di narcotraffico (cfr. pag. 13 segg. dell'ordinanza impugnata). In definitiva, deve ritenersi immune da censure la preliminare valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza, nell'appello del P.M., di sufficienti connotazioni di specificità. 3. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, è anzitutto necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01). In tale ottica ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le considerazioni del Tribunale in ordine alla configurabilità del reato associativo, e all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di organizzatore, resistono alle censure difensive, volte a sollecitare - in una prospettiva atomistica e parcellizzata - una diversa valutazione delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. 3.1. Dopo aver diffusamente riportato il contenuto delle più rilevanti risultanze soprattutto captative, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 fossero configurabili nell'organizzazione dedita allo spaccio in Costiera (Vietri, Maiori, Cetara) facente capo a SENATORE [OSCURATO:PERSONA], il quale, ristretto agli arresti domiciliari, si occupava dalla propria abitazione sia dell'approvvigionamento dall'estero, sia della fornitura tramite coltivazione, sia dello smercio anche al minuto avvalendosi non solo dell'apporto degli altri soggetti coinvolti (SIANI Roberto, D'ELIA Pasquale, D'ELIA Alfonso, PIERRI Eugenio), ma anche dell'intermediazione del [OSCURATO:PERSONA], che - privo di patente - era solito giungere in auto con l'acquirente presso l'abitazione del SENATORE (cfr. sul punto pag. 58). Il Tribunale ha quindi tratteggiato la figura del [OSCURATO:PERSONA] in termini diversi rispetto agli altri sodali, sottolineando - al di là delle predette funzioni di intermediazione, che non escludevano comunque il prelievo di stupefacente dall'abitazione del SENATORE, da destinare allo spaccio con conseguenti posizioni debitorie nei confronti di quest'ultimo - la sua presenza costante nell'abitazione del SENATORE (di cui condivideva le valutazioni sull'andamento degli affari e sui futuri progetti), ed i costanti rapporti direttamente tenuti con gli altri associati. Sotto altro profilo, il Tribunale ha valorizzato (pag. 57) l'atteggiamento "reticente" con il SENATORE tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], dopo aver saputo delle convocazioni da parte degli inquirenti (egli aveva comunque provveduto a tranquillizzare il SENATORE circa il fatto di non aver più nulla presso la propria abitazione). Proprio in virtù di tali peculiari connotazioni, il Tribunale ha condiviso la prospettazione del P.M. appellante anche quanto all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] delle funzioni di organizzatore, valorizzando anche le direttive date ai sodali (in particolare a PIERRI: cfr. pag. 58), il costante appoggio al SENATORE anche nelle cessioni realizzate facendosi accompagnare dagli acquirenti presso l'abitazione di quest'ultimo, i contatti con fornitori e intermediari, l'interessamento per i necessari mezzi di trasporto (cfr. pag. 61), il diretto procacciamento di ulteriori acquirenti di stupefacente provenienti da territori limitrofi (cfr. pag. 62 dell'ordinanza impugnata). 3.2. Il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale risulta immune da censure deducibili in questa sede, essendo state compiutamente esposte le ragioni fondanti l'imputazione associativa sulla scorta delle numerosissime conversazioni intercettate e riportate nella prima parte dell'ordinanza. Basti qui richiamare, a titolo esemplificativo; la conversazione in cui il SENATORE comunica al ricorrente di volergli attribuire "lo spaccio del fumo" (pag. 15) e di voler assicurare al SIANI e ad altro soggetto un'entrata mensile di 1500/1700 Euro (pag. 16), nonché quella in cui il [OSCURATO:PERSONA] ed il SENATORE ragionano su un prossimo acquisto nell'ordine di alcune decine di chili (pag. 22); la conversazione con uno dei suoi accompagnatori verso Maiori (tale Daniele) in cui il [OSCURATO:PERSONA] loda l'operato di D'ELIA Alfonso, subentrato al fratello Pasquale, che "si muove ancora meglio di lui" (pag. 18); la conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il PIERRI avente ad oggetto la contabilità relativa all'attività di spaccio e agli accordi da prendere per "portare una cosa di fumo" (pag. 18); Si tratta di un percorso che appare non solo privo di evidenti illogicità, ma anche in linea con gli approdi ermeneutici di questa Suprema Corte in tema di associazione finalizzata al narcotraffico, con particolare riferimento: alla non necessaria presenza di articolate strutture organizzative (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 - 01) né di un patto espresso tra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti, ecc. (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312 - 01); alla configurabilità dell'associazione ove si accerti un durevole comune interesse alla immissione di sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150 - 01); alle peculiarità della figura dell'organizzatore, con particolare riferimento alla possibilità che questi non si trovi in posizione paritaria rispetto al capo e al promotore, e alla compatibilità delle funzioni organizzative con l'esercizio di attività svolta in posizione di subalternità rispetto ai vertici associativi (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02). 4. Manifestamente infondata è la residua censura. Il Tribunale ha motivato in termini esaustivi e tutt'altro che illogici la propria valutazione in ordine all'insussistenza di elementi idonei a far superare la "doppia presunzione" vigente in materia cautelare, ai sensi degli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis cod. proc. pen., per gli indagati del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. È stato infatti conferito un decisivo rilievo, per un verso, al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse per mesi e mesi tenuto la propria condotta illecita a strettissimo contatto con il SENATORE, nella piena consapevolezza del fatto che quest'ultimo si trovava ristretto agli arresti domiciliari: egli si era trattenuto quotidianamente, a lungo ed anche in ora notturna, nell'abitazione del predetto coindagato, "al fine di pianificare e programmare attività illecite, ricevere clienti e sodali, e così dando manforte al SENATORE nella violazione delle prescrizioni cautelari" (pag. 63 dell'ordinanza impugnata). Per altro verso, il Tribunale ha insistito sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e sul suo comprovato inserimento in contesti criminali, escludendo sia che il tempo trascorso dai fatti ("non risalenti") potesse rilevare in senso favorevole, sia che la presunzione potesse essere superata sulla scorta delle dichiarazioni del ricorrente, il quale aveva ammesso i contatti con il SENATORE sostenendo peraltro di conoscere solo "di vista" gli altri indagati (circostanza, quest'ultima, totalmente incompatibile con quanto emerso all'esito dell'attività investigativa). A fronte di tale compendio argomentativo, le censure difensive appaiono reiterative, e comunque volte a sollecitare una nuova valutazione del quadro cautelare, certamente precluso in questa sede. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dall'odierna pronuncia consegue, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. pen., la necessità di dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] provvederà pertanto agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza Cassazione n. 27478/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris