CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13956/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito hanno compiutamente specificato come la contestata annotazione di polizia giudiziaria non sia stata posta a fondamento della doppia conforme pronuncia di condanna, fondata su altri, distinti elementi a carico, ampiamente scrutinati; che, con il secondo e il terzo motivo (con cui si censura, rispettivamente, la ribadita sussistenza del dolo di legge e l'inconciliabilità tra le versioni offerte dai dichiaranti), pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà sollecita un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, del tutto estraneo al sindacato di legittimità, a fronte di una congrua motivazione, coerente con le emergenze processuali ed esente da vizi logico-giuridici (pp. 6-7, ove, premessa la completezza delle risultanze istruttorie, chiarisce l'attendibilità della persona offesa, anche per quanto attiene alle intimidazioni dirette a pretendere la consegna di una somma di denaro, e la mancanza di rilevanti contraddizioni tra il racconto di Todarello e quello di Statella); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il