CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29874/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Lazzarin SalvatoreSrl in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma via Pisanelli n. 2, giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1479/29/14, depositata il 30 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di indagini della Guardia di Finanza e in esito alle risposte fornite dalla contribuente al questionario inviato, l’Agenzia delle entrate Oggetto: Operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti –Avviso –Cartella – Ruolo straordinario emetteva nei confronti della società Mondial di [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva per l’anno 2005 in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. In particolare, l’Ufficio contestava l’illegittimo ricorso all’immissione di merci nel deposito fiscale ex art. 50 bis d.l. n. 331 del 1993 nell’ambito di una frode carosello poiché le merci, immesse nel deposito fiscale e cedute a una società greca, ritenuta mera cartiera, erano poi state vendute, sempre all’interno del deposito fiscale, a tre aziende italiane, anch’esse fittizie, e, quindi , a terzi, senza il versamento dell’imposta, da cui la soggettiva inesistenza delle fatture. L’Ufficio emetteva altresì cartella di pagamento per le somme portate in avviso a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria. La società impugnava l’avviso e la conseguente cartella deducendo l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa e, comunque, l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo straordinaria. La CTP di Venezia, previa riunione, rigettava i ricorsi. La sentenza era confermata dalla CTR inepigrafe Mondial di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’Ufficio con controricorso, depositando memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevata l’ ammissibilità e tempestività del controricorso, notificato in data 26 gennaio 2015 a fronte di ricorso notificato il 15 dicembre 2014, posto che il termine di giorni 20 previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c., cadeva il giorno di domenica 4 gennaio 2015 e dunque, ex art. 155, quarto comma, c.p.c., era prorogato di diritto al giorno 5 gennaio 2015, da cui decorreva l’ulteriore termine di giorni 20 per la notifica del controricorso ex art.370, primo comma, c.p.c., che, a sua volta, cadeva il giorno di domenica 25 gennaio 2015, quindi, per la medesima ragione, prorogato al 26 gennaio 2015(v. Cass. n. 21105 del 07/07/2014). 2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., vizio di motivazione e motivazione apparente. Lamenta la ricorrente che la CTR non ha tenuto in considerazione le articolate difese formulate in appello, essendosi limitata a ritenere l’accertamento legittimo e motivato, senza neppure considerare che dalle operazioni non erano derivati benefici alla parte. Rileva, in particolare, di aver dedotto il mancato assolvimento da parte dell’Ufficio dell’onere probatorio e l’estraneità della società alla frodeposto che si era limitata, quanto all’operazione di cessione delle merci immesse nel deposito fiscale, a cederlealla società greca, escluso ogni successivo coinvolgimento nelle attività illecite, e, quanto alle altre operazioni, l’irrilevanza degli elementi addottidall’Ufficio. 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. Va escluso, in primo luogo, che la motivazione sia meramente apparente. La CTR difatti, dopo aver specificamente individuato le contestazioni dell’Ufficio e le censure della parte, sia in primo grado che in appello, ha così motivato: «L'appello della società è infondato e va respinto. Dall'esame della documentazione in atti emerge, in modo inequivocabile, la legittimità dell'accertamento analitico postoin essere dall'Ufficio e la completezza del quadro accusatorio nei confronti della società contribuente che, in accordo con soggetti cartiera (la società greca [OSCURATO:PERSONA] e le società italiane cessionarie) ha posto in essere la fattispecie della frode Iva carosello. Tale comportamento criminoso trova conferma anche nelle indagini svolte in ambito penale che, pur non assumendo rilevanza diretta all'interno del processo tributario, concorrono in via indiziaria a confermare l'esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti. Appare, quindi, evidente come l'avviso di accertamento sia più che adeguatamente motivato, anche mediante la completa descrizione del meccanismo dell'interposizione fittizia posto in essere dalla Mondial e dai suoi complici. Inoltre, (rilievi da 2 a 4), aderendo a prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, si conferma l'impossibilità per la società appellante di portare in detrazione l'Iva per un'operazione soggettivamente inesistente, in quanto la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che effettuato la cessione. Ciò in ossequio al principio generale in forza del quale, essendo una voce di costo idonea ad abbattere il reddito imponibile, spetta al contribuente provarne l'esistenza. E di questa la società non è stata in grado di addurre plausibili, convincenti giustificazioni, soprattutto in ordine all'assenza della consapevolezza dell'esistenza di un disegno fraudolento. Quindi, sia pure con argomentazioni maggiormente puntuali che tengono conto della diversità dei rilievi operati dall'Ufficio. in ordine all'indebito utilizzo dell'esenzione Iva di cui all'articolo 50 del d.P.R. n. 633/72 (rilievo 1) e alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (rilievi 2, 3 e 4), questa Commissione ritiene adeguatamente dimostrata la partecipazione di Mondial in ognuna delle operazioni oggetto di contestazione e legittimo l'operato dell'Ufficio» La CTR ha espresso una evidente ratio decidendi focalizzata sulla fittizietà delle operazioni: ha, infatti, valutato il materiale probatorio prodotto dall’Ufficio nonché, ad integrazione dello stesso, quello acquisito dal giudizio penale relativo alla vicenda (confermativo degli elementi forniti dall’Ufficio ed oggetto, da parte del giudice d’appello, di autonoma valutazione), indicando, in termini sintetici ma puntuali, le fonti di prova e le ragioni in base alle quali ha ritenuto le operazioni fittizie e, quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, la partecipazione della contribuente.Non si riscontra, pertanto, quell'impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica e nulla la sentenzaper error in procedendo ( Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016 ; da ultimo Cass. n. 6758 del 01/03/2022). La doglianza della società, nel contestare la persuasività del convincimento fondato dal giudiced'appello sulle risultanze in atti e nel contrapporre le proprie diverse interpretazioni e valutazioni suisingoli elementi –e neppure tutti -finisce, in realtà, per attingere il piano della sufficienza motivazionale, ciò che non è più ammesso ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, trattandosi di sentenza pubblicata nel settembre 2014. 3.2. Neppure si pone, e a maggior ragione, un profilo di omessa pronuncia – adombrato dalla contribuente nella parte finale della doglianza - posto che, da un lato, le mere tesi difensive articolate sul merito dell’accertamento non si risolvono in specifici motivi di doglianza e, dall’altro, la CTR ha preso in esame la ripresa e le contestazioni della parte, ritenendo queste ultime inidonee a inficiare la fondatezza della prima. 4. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 11 d.P.R. n. 602 del 1973. Lamenta, quanto alla ripresa, che la CTR, abbia malamente applicato le norme che disciplinano il riparto dell’onere della prova e ritenuto quali idonee presunzioni elementi che tali non erano. Sotto un secondo profilo, quanto all’iscrizione a ruolo straordinaria, deduce l’indebita imputazione dell’onere della prova in capo alla contribuente, cui ha demandato la dimostrazione della sua capacità di soddisfare le pretesetributarie, mentre era onere dell’Ufficio provare l’esistenza di un fondato pericolo per la riscossione. 4.1. La doglianza è in parte infondata, in parte inammissibile.4.2. In ordine alla ripresa per le operazioni fittizie, la CTR non ha violato i criteri di riparto dell’onere della prova ma, semplicemente, ha ritenuto che gli elementi forniti dall’Ufficio fossero idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa, sicché incombeva alla contribuente fornire la prova contraria, nella specie rimasta assente. La contestata irrilevanza degli elementi presuntivi, al di là della genericità della censura, si risolve, invece, in una contestazione sulla valutazione delle prove operata dalla CTR, inammissibile in sede di legittimità. 4.3. Quanto all’iscrizione a ruolo straordinaria, la contestazione non investe la motivazione della cartella ma la valutazione della CTR in merito alla sussistenza dei presupposti per ritenere il “fondato timore per la riscossione” e, correlativamente, la corretta ripartizione degli oneri di prova sui requisiti stessi. Orbene, nella vicenda in giudizio il giudice d’appello ha ritenuto che detti presupposti sussistessero tenuto conto, da un lato, «che la società è in liquidazione» e, dall’altro, «che appare chiaramente fondato il timore che la stessa, per la notevole rilevanza degli importi dovuti all’ufficio sia per l’anno oggetto del presente contenzioso che per l’annualità 2004, non possa provvedere al pagamento». Non si pone, dunque, un profilo di errata applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova: la CTR ha solo ritenuto che le concorrenti circostanze dello stato di liquidazione della società e dei rilevanti debiti, non limitati all’annualità in giudizio ma riferiti, e per importi ingenti, anche alla precedente annualità, giustificassero l’adozione della misura cautelare. La censura, quindi, non coglie la ratio della decisione – non ancorata al solo stato di liquidazione della società – e attinge, anche qui, la motivazione della CTR, ritenuta non adeguata o insufficiente, sicché è inammissibile.5. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 17.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a