CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 03063/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza impugnata, emessa ex art. 444 cod. proc pen., non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ‘elle ammende. Così deciso i 4/11/2025