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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 35764/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26697 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] n o [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] Mauro, rappresentata e difes a dall’avvocatoTeresa Devercelli e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2503/2021 depositat a il 3 agosto 2021 del la Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che questi venisse condannato al pagamento della somma di euro 150.000,00 (in subordine, al pagamento della minor somma di euro 60.000,00) che ha asserito essere statacorrisposta per ripianare lo scoperto di un conto corrente all'epoca dei fatti intestato congiuntamente sia a lei che al convenuto, con cui era coniugata; tale scoperto ― ha precisato ― era maturato in ragione di prelievi operati da Giarda per finalità personali .

Ha dedotto che i coniugi avevano acceso un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] e Industria, intestato congiuntamente ad entrambi.

Dopo che il passivo del conto era stato azzerato mediante il versamento di euro 1.300.000,00, Giarda aveva effettuato diversi prelievi per finalità personali dal mese di giugno 2004 al mese di settembre 2006 per complessivi euro 438.824,69; a seguito dell'introduzione del procedimento di separazione personale dei coniugi, l'attrice aveva versato sul detto conto corrente gli importi di euro 30.000,00 e di euro 120.000,00, rispettivamente in data 1 febbraio 2007 e 13 d icembre 2007. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito.

Ha chiesto il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale , ha domandato condannarsi la controparte al pagamento delle seguenti somme: euro 565.000,00 , avendo egliripianato lo scoperto del conto corrente con il versamento della somma di euro 1.130.000,00 con propria provvista; il 50% delle somme prelevate da un altro conto corrente cointestato a entrambi i coniugi; la somma, pari ad euro 1.800,00, oltre accessori, consistente nell’ammontare delle spese processuali liquidate dalla Corte di appello di Milano a definizione di un diverso procedimento correlato alla separazione personale dei coniugi.

Con sentenza del 5 giugno 2009il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande proposte dalle parti, ritenendo, in sintesi, che gli Sez.

I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 importi da queste domandati , in quanto operati per sovvenire a esigenze familiari,non fossero suscettibili di ripetizione.

2. ― La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 luglio 2015 , ha riformato la pronuncia di primo grado accertando il dirittodi [OSCURATO:PERSONA] al rimborso degli importi di euro 565.000,00 e di euro 40.000,00; ha poi accertato il diritto diMaddalena [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione degli importi di euro 219.412,00 ( in sostanza la metà dell’importo di 438.824,69), e di euro 60.000,00.

Compensate le rispettive ragioni di debito e di credito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di Giarda, della somma di euro 325.588,00oltre interessi legali.

3. ― La pronuncia è stata impugnata per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 26777 del 21 ottobre 2019 , l’ha annullata in ralazione a due motivi: il primo motivo del ricorso incidentaledi Giarda, con cui questi aveva lamentato una ultrapetizione, avendo specificamente riguardo al fatto che l'azione di regressodi [OSCURATO:PERSONA] limitata all'importo di euro 150.000,00, onde non si giustificava la condanna dello stesso Giarda al pagamento della maggior somma di euro 219.412,00 ( corrispondente , nella prospettazione di controparte, alla metà dell'esposizione debitoria che egli avrebbe creatonei confronti della banca); il sesto motivo del ricorso incidentale,vertente sulla rifusione delle spese di lite del procedimento ex art. 708 c.p.c. intercorso tra gli odierni contendenti (tema che in questa sede più non rileva).

4. ― In sede di rinvio, la Corte di Milano ha pronunciato, in data 3 agosto 2021, sentenza con cui ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] era creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 607.626,42, oltre interessi legali e che,al contempo, quest'ultima era creditrice nei confronti del primo per l'importo di euro 150.000,00, oltre interessi legali;con la detta pronuncia il Giudice del rinvio ha poi operato la compensazione delle partite e condannato [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 [OSCURATO:PERSONA] pagamento nei confronti della controparte, della somma di euro 457.626,42, oltre interessi legali.

Haquindi condannato la stessa [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, compensate nella misura di un terzo, liquidandolein base allo scaglione tariffariodel d.m. n. 55/2014 riferito ai valori ricompresi tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00.

5. ― Ricorre per cassazione, con cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo oppone la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza.

Ci si duole «che la Corte di appello abbia deciso su una domanda mai ritualmente proposta e cioè la domanda di accertamento che il debito verso la banca di euro 438.824,00 fosse stato creato dal Giarda nelsuo esclusivo interesse, domanda sulla quale non si è sviluppato ilcontraddittorio».

Il motivo non coglie nel segno.

Come in precedenza accennato, col primo motivo del ricorso incidentaleproposto avverso la prima sentenza di appello Giarda aveva lamentato che la controparte avesse esercitato l'azione di regresso limitatamente alla somma da lei versata alla banca, pari ad euro 150.000,00 ( o , in subordine , limita ta mente all'importo di euro 60.000,00), mentre la Corte di appello lo aveva « inopinatamente condannato» al pagamento di euro 219.412,00, pari alla metà del debito creato dallo stesso odierno ricorrente nei confronti della banca.

Questa Corte, con l’ordinanza n. 26777 del 2019, ha riconosciuto l’ultrapetizione, visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in regresso per il ridotto importo di euro 150.000,00, e ha accolto, in conseguenza, il motivo in questione.

Ora, si legge nellasentenza impugnata, a pag. 3, che l’odierna controricorrente, con la citazione di primo grado, aveva domandato che Sez.

I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 [OSCURATO:PERSONA] venisse condannato al pagamento della somma di euro 150.000,00, o in subordine a quella di euro 60.000,00, quali «importi corrisposti per ripianare lo scoperto del conto corrente, all'epoca dei fatti intestato congiuntamente ad entrambi i coniugi, maturato a seguito di esclusivi prelievidi quest'ultimo per finalità personali ».

Il dato è ribadito a pag. 9 della pronuncia, ove è rilevatoche [OSCURATO:PERSONA] aveva versato gli importi di euro 30.000,00 e di euro 120.000,00(e quindi, in totale, la somma di euro 150.000,00)sul conto corrente cointestato il cui saldo passivo era stato determina to dai prelievi di cui si è detto.

L’ammontare di tali prelievi, operati tra il giugno 2004 e il settembre 2006,era stato poi indicato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], nell’atto introduttivo del giudizio, nella somma di euro 438.824,69(cfr. sentenza impugnata, pag. 3); l’azion e di regresso era dunque fondata proprio sul ripianamento di un debito che, secondo l’attrice, Giarda aveva contratto nel proprio esclusivo interesse (evenienza, quest’ultima che, a norma dell’art. 1298, comma 1, c.c., doveva giustificare la domanda della coobbligataadempiente avente ad oggetto la ripetizione dell’intero).

L’attuale controricorrente ebbedunque a proporre la domanda su cui si è definitivamente pronunciata la Corte di appello e la statuizione di questa non èconseguentemente affetta da alcuna ultrapetizione.

2. ― Il secondo mezzo denuncia la violazione dell’art. 3 2 4 c.p.c. e l’omessa applicazione dell’art. 2909 c.c..

Secondo il ricorrente si sarebbe formato ilgiudicato interno sulla non spettanza dell’importo di euro 150.000,00 all’odierna controricorrente; si sostiene che, in ogni caso, l’assorbimento del terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] a una reiezione del mezzo di censura,onde risultava preclusa la quantificazione del credito a cui la stessa avevadiritto.

Il motivo va disatteso.

Nell’ordinanzan. 26777 del 2019 questa Corte, dopo aver accolto Sez.

I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 il primo motivo del ricordo incidentale (e riconosciuto, quindi, che non poteva essere pronunciata condanna per la somma di euro 219.412,00), ha dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso principale con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere il proprio diritto al rimborso dell’intero.

La questionerelativa a tale diritto non è stata quindi definita , avendo la Corte di legittimità reputato assorbente il vizio di ultrapetizione: di talché, una volta definiti vamente chiarito , con l’ordinanza n. 26777 del 2019,che l’originaria attrice aveva agito per la minor somma di euro 150.000,00 (profilo, questo, che aveva determinato la cassazione della sentenza di appello sul punto), era compito della Corte di merito, in sede di rinvio, pronunciarsi sulla questione posta col terzo motivo del ricorso principale e verificare, così, se [OSCURATO:PERSONA] titolo al rimborso dell a metà del detto importo (secondo la presunzione posta dal secondo comma dell’art. 1298 c.c.) o della totalità di esso (in base alla pr evisio ne eccettuativa contenuta nel comma 1 dello stesso articolo).

E’ poi appena il caso di rammentare che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate(Cass. 20 dicembre 2022, n. 37270; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751).

3. ― Col terzo motivo si lamenta l’omessa applicazio ne dell’art. 1298, comma 2, c.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’errata applicazionedell’art. 115 c.p.c..

La censura investe l’assunto per cui l’odierno istante non avrebbe contestato quanto dedotto dalla moglie relativamente all’utilizzo della somma di euro 438,824,00 asseritamenteeffettuato per uso personale .

Deduce il ricorrente che l a domanda di [OSCURATO:PERSONA] era relativa all’importo di euro 438.824,00,per cui era pendente altro giudizio , ma alla diversa Sez.

I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 sommadi euro 150.000,00 .

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito, nella sentenza in questa sede impugnata, ha ribadito, in buona sintesi, quanto già rilevato nella prima pronuncia di appello;in quest’ultima si era dato atto della mancata contestazione , da parte di Giarda, dei prelievi operati per finalità personali: circostanza che ha poi giustificato l’accoglimento della domanda di ripetizione di [OSCURATO:PERSONA] l’intero.

Ora, anzitutto, in termini generali, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680).

In particolare, l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490).

In secondo luogo, è privo di concludenza il rilievo secondo cui la domanda dell’attrice non avrebbe riguardato l’utilizzo della somma di euro 438.824,00: come si è visto, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] era diretta al rimborso di quanto dalla stessa versato alla banca per ripianare l’esposizione debitoria del conto corrente cointestato: esposizione determinata da prelievi che [OSCURATO:PERSONA], nella prospettazioneattorea, aveva eseguito nel proprio esclusivo interesse, per il detto ammontare.

Ai fini dell’esame del diritto al rimborso dell’intero, fatto valere dall’attrice, era dunque indispensabile accertare se fosse configurabile la fattispecie contemplata dal più volte cit. art. 1298, comma 1: e quindi appurare quale impiego avesse fatto l’odierno ricorrente della sommada lui prelevata.

4. ― Il quarto motivo oppone l’er ronea liquidazione delle spese legali, la violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c.e la violazione del d.m. n. Sez.

I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 127/2004 e del d.m. n. 55/2014.

Si rileva, in sintesi, che la Corte di appello avevaaccolto le domande dell’odierno ricorrente condannando [OSCURATO:PERSONA] pagamento di euro 607.626,42 ed aveva condannato Giarda alla corresponsione della somma di euro 150.000,00.

In conseguenza, il valore della causa sarebbe stato erroneamente determinato, perché il valore delle due cause ammonterebbe a euro 757.626,42.

Il motivo è infondato.

L’art. 5 d.m. n. 55/2014 prevede che il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civilee, come è noto, il valore della causa principale e quello della domanda riconvenzionale non si sommano fra loro ai fini della competenza(Cass. 7 aprile 2005, n. 7239).

Su questa linea,questa Corte ha avutomodo di affermare più volte, in passato, che, i n t ema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forensee ai fini della determinazione del valore della causa, la domanda riconvenzionale non si cumula con l a domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente a quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore, poiché l a proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva (per tutte: Cass. 14luglio 2015, n. 14691, se pure con riferimento alle tariffe previste dal d.m. n. 127 del 2004; Cass. 24 aprile 2008, n. 10758, con riferimento alle tariffe di cui al d.m. n. 585 del 1994).

Erra, pertanto, il ricorrente, allorquando reputa che il valore della domanda principale debba cumularsi col valore della domanda riconvenzionale.

Nel caso in esame la domanda riconvenzionale, quella di maggior valore, è stata accolta ― a seguito d i compensazione con la voce di credito azionata dall’odierna controricorrente ― per l’importo di euro 457.626,42, oltre interessi dalla domanda.

Ebbene,ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della Sez.

I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 controversia va fissatosulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, applicando, quindi, il criterio del decisum (Cass. Sez.

U . 11 settembre 2007, n n . 19013 e 19014 ) .

Andava conseguentemente preso in considerazione lo scaglione tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00.

5. ― Il quinto mezzo oppone l’omessa applicazione dell’art. 93 c.p.c..

Ci si duole che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla richiesta di distrazione formulata nellacomparsa conclusionale del 17 maggio 2021.

Il motivo è inammissibile.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali(per tutte: Cass. Sez.

U. 27 novembre 2019, n. 31033; Cass. Sez.

U. 7 luglio 2010, n. 16037).

6. ― In conclusione, il ricorso è respinto .

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26697 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] n o [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] Mauro, rappresentata e difes a dall’avvocatoTeresa Devercelli e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2503/2021 depositat a il 3 agosto 2021 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che questi venisse condannato al pagamento della somma di euro 150.000,00 (in subordine, al pagamento della minor somma di euro 60.000,00) che ha asserito essere statacorrisposta per ripianare lo scoperto di un conto corrente all'epoca dei fatti intestato congiuntamente sia a lei che al convenuto, con cui era coniugata; tale scoperto ― ha precisato ― era maturato in ragione di prelievi operati da Giarda per finalità personali . Ha dedotto che i coniugi avevano acceso un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] e Industria, intestato congiuntamente ad entrambi. Dopo che il passivo del conto era stato azzerato mediante il versamento di euro 1.300.000,00, Giarda aveva effettuato diversi prelievi per finalità personali dal mese di giugno 2004 al mese di settembre 2006 per complessivi euro 438.824,69; a seguito dell'introduzione del procedimento di separazione personale dei coniugi, l'attrice aveva versato sul detto conto corrente gli importi di euro 30.000,00 e di euro 120.000,00, rispettivamente in data 1 febbraio 2007 e 13 d icembre 2007. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito. Ha chiesto il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale , ha domandato condannarsi la controparte al pagamento delle seguenti somme: euro 565.000,00 , avendo egliripianato lo scoperto del conto corrente con il versamento della somma di euro 1.130.000,00 con propria provvista; il 50% delle somme prelevate da un altro conto corrente cointestato a entrambi i coniugi; la somma, pari ad euro 1.800,00, oltre accessori, consistente nell’ammontare delle spese processuali liquidate dalla Corte di appello di Milano a definizione di un diverso procedimento correlato alla separazione personale dei coniugi. Con sentenza del 5 giugno 2009il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande proposte dalle parti, ritenendo, in sintesi, che gli Sez. I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 importi da queste domandati , in quanto operati per sovvenire a esigenze familiari,non fossero suscettibili di ripetizione. 2. ― La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 luglio 2015 , ha riformato la pronuncia di primo grado accertando il dirittodi [OSCURATO:PERSONA] al rimborso degli importi di euro 565.000,00 e di euro 40.000,00; ha poi accertato il diritto diMaddalena [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione degli importi di euro 219.412,00 ( in sostanza la metà dell’importo di 438.824,69), e di euro 60.000,00. Compensate le rispettive ragioni di debito e di credito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di Giarda, della somma di euro 325.588,00oltre interessi legali. 3. ― La pronuncia è stata impugnata per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 26777 del 21 ottobre 2019 , l’ha annullata in ralazione a due motivi: il primo motivo del ricorso incidentaledi Giarda, con cui questi aveva lamentato una ultrapetizione, avendo specificamente riguardo al fatto che l'azione di regressodi [OSCURATO:PERSONA] limitata all'importo di euro 150.000,00, onde non si giustificava la condanna dello stesso Giarda al pagamento della maggior somma di euro 219.412,00 ( corrispondente , nella prospettazione di controparte, alla metà dell'esposizione debitoria che egli avrebbe creatonei confronti della banca); il sesto motivo del ricorso incidentale,vertente sulla rifusione delle spese di lite del procedimento ex art. 708 c.p.c. intercorso tra gli odierni contendenti (tema che in questa sede più non rileva). 4. ― In sede di rinvio, la Corte di Milano ha pronunciato, in data 3 agosto 2021, sentenza con cui ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] era creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 607.626,42, oltre interessi legali e che,al contempo, quest'ultima era creditrice nei confronti del primo per l'importo di euro 150.000,00, oltre interessi legali;con la detta pronuncia il Giudice del rinvio ha poi operato la compensazione delle partite e condannato [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 [OSCURATO:PERSONA] pagamento nei confronti della controparte, della somma di euro 457.626,42, oltre interessi legali. Haquindi condannato la stessa [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, compensate nella misura di un terzo, liquidandolein base allo scaglione tariffariodel d.m. n. 55/2014 riferito ai valori ricompresi tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00. 5. ― Ricorre per cassazione, con cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo oppone la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza. Ci si duole «che la Corte di appello abbia deciso su una domanda mai ritualmente proposta e cioè la domanda di accertamento che il debito verso la banca di euro 438.824,00 fosse stato creato dal Giarda nelsuo esclusivo interesse, domanda sulla quale non si è sviluppato ilcontraddittorio». Il motivo non coglie nel segno. Come in precedenza accennato, col primo motivo del ricorso incidentaleproposto avverso la prima sentenza di appello Giarda aveva lamentato che la controparte avesse esercitato l'azione di regresso limitatamente alla somma da lei versata alla banca, pari ad euro 150.000,00 ( o , in subordine , limita ta mente all'importo di euro 60.000,00), mentre la Corte di appello lo aveva « inopinatamente condannato» al pagamento di euro 219.412,00, pari alla metà del debito creato dallo stesso odierno ricorrente nei confronti della banca. Questa Corte, con l’ordinanza n. 26777 del 2019, ha riconosciuto l’ultrapetizione, visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in regresso per il ridotto importo di euro 150.000,00, e ha accolto, in conseguenza, il motivo in questione. Ora, si legge nellasentenza impugnata, a pag. 3, che l’odierna controricorrente, con la citazione di primo grado, aveva domandato che Sez. I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 [OSCURATO:PERSONA] venisse condannato al pagamento della somma di euro 150.000,00, o in subordine a quella di euro 60.000,00, quali «importi corrisposti per ripianare lo scoperto del conto corrente, all'epoca dei fatti intestato congiuntamente ad entrambi i coniugi, maturato a seguito di esclusivi prelievidi quest'ultimo per finalità personali ». Il dato è ribadito a pag. 9 della pronuncia, ove è rilevatoche [OSCURATO:PERSONA] aveva versato gli importi di euro 30.000,00 e di euro 120.000,00(e quindi, in totale, la somma di euro 150.000,00)sul conto corrente cointestato il cui saldo passivo era stato determina to dai prelievi di cui si è detto. L’ammontare di tali prelievi, operati tra il giugno 2004 e il settembre 2006,era stato poi indicato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], nell’atto introduttivo del giudizio, nella somma di euro 438.824,69(cfr. sentenza impugnata, pag. 3); l’azion e di regresso era dunque fondata proprio sul ripianamento di un debito che, secondo l’attrice, Giarda aveva contratto nel proprio esclusivo interesse (evenienza, quest’ultima che, a norma dell’art. 1298, comma 1, c.c., doveva giustificare la domanda della coobbligataadempiente avente ad oggetto la ripetizione dell’intero). L’attuale controricorrente ebbedunque a proporre la domanda su cui si è definitivamente pronunciata la Corte di appello e la statuizione di questa non èconseguentemente affetta da alcuna ultrapetizione. 2. ― Il secondo mezzo denuncia la violazione dell’art. 3 2 4 c.p.c. e l’omessa applicazione dell’art. 2909 c.c.. Secondo il ricorrente si sarebbe formato ilgiudicato interno sulla non spettanza dell’importo di euro 150.000,00 all’odierna controricorrente; si sostiene che, in ogni caso, l’assorbimento del terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] a una reiezione del mezzo di censura,onde risultava preclusa la quantificazione del credito a cui la stessa avevadiritto. Il motivo va disatteso. Nell’ordinanzan. 26777 del 2019 questa Corte, dopo aver accolto Sez. I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 il primo motivo del ricordo incidentale (e riconosciuto, quindi, che non poteva essere pronunciata condanna per la somma di euro 219.412,00), ha dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso principale con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere il proprio diritto al rimborso dell’intero. La questionerelativa a tale diritto non è stata quindi definita , avendo la Corte di legittimità reputato assorbente il vizio di ultrapetizione: di talché, una volta definiti vamente chiarito , con l’ordinanza n. 26777 del 2019,che l’originaria attrice aveva agito per la minor somma di euro 150.000,00 (profilo, questo, che aveva determinato la cassazione della sentenza di appello sul punto), era compito della Corte di merito, in sede di rinvio, pronunciarsi sulla questione posta col terzo motivo del ricorso principale e verificare, così, se [OSCURATO:PERSONA] titolo al rimborso dell a metà del detto importo (secondo la presunzione posta dal secondo comma dell’art. 1298 c.c.) o della totalità di esso (in base alla pr evisio ne eccettuativa contenuta nel comma 1 dello stesso articolo). E’ poi appena il caso di rammentare che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate(Cass. 20 dicembre 2022, n. 37270; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751). 3. ― Col terzo motivo si lamenta l’omessa applicazio ne dell’art. 1298, comma 2, c.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’errata applicazionedell’art. 115 c.p.c.. La censura investe l’assunto per cui l’odierno istante non avrebbe contestato quanto dedotto dalla moglie relativamente all’utilizzo della somma di euro 438,824,00 asseritamenteeffettuato per uso personale . Deduce il ricorrente che l a domanda di [OSCURATO:PERSONA] era relativa all’importo di euro 438.824,00,per cui era pendente altro giudizio , ma alla diversa Sez. I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 sommadi euro 150.000,00 . Il motivo è inammissibile. La Corte di merito, nella sentenza in questa sede impugnata, ha ribadito, in buona sintesi, quanto già rilevato nella prima pronuncia di appello;in quest’ultima si era dato atto della mancata contestazione , da parte di Giarda, dei prelievi operati per finalità personali: circostanza che ha poi giustificato l’accoglimento della domanda di ripetizione di [OSCURATO:PERSONA] l’intero. Ora, anzitutto, in termini generali, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680). In particolare, l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490). In secondo luogo, è privo di concludenza il rilievo secondo cui la domanda dell’attrice non avrebbe riguardato l’utilizzo della somma di euro 438.824,00: come si è visto, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] era diretta al rimborso di quanto dalla stessa versato alla banca per ripianare l’esposizione debitoria del conto corrente cointestato: esposizione determinata da prelievi che [OSCURATO:PERSONA], nella prospettazioneattorea, aveva eseguito nel proprio esclusivo interesse, per il detto ammontare. Ai fini dell’esame del diritto al rimborso dell’intero, fatto valere dall’attrice, era dunque indispensabile accertare se fosse configurabile la fattispecie contemplata dal più volte cit. art. 1298, comma 1: e quindi appurare quale impiego avesse fatto l’odierno ricorrente della sommada lui prelevata. 4. ― Il quarto motivo oppone l’er ronea liquidazione delle spese legali, la violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c.e la violazione del d.m. n. Sez. I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 127/2004 e del d.m. n. 55/2014. Si rileva, in sintesi, che la Corte di appello avevaaccolto le domande dell’odierno ricorrente condannando [OSCURATO:PERSONA] pagamento di euro 607.626,42 ed aveva condannato Giarda alla corresponsione della somma di euro 150.000,00. In conseguenza, il valore della causa sarebbe stato erroneamente determinato, perché il valore delle due cause ammonterebbe a euro 757.626,42. Il motivo è infondato. L’art. 5 d.m. n. 55/2014 prevede che il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civilee, come è noto, il valore della causa principale e quello della domanda riconvenzionale non si sommano fra loro ai fini della competenza(Cass. 7 aprile 2005, n. 7239). Su questa linea,questa Corte ha avutomodo di affermare più volte, in passato, che, i n t ema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forensee ai fini della determinazione del valore della causa, la domanda riconvenzionale non si cumula con l a domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente a quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore, poiché l a proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva (per tutte: Cass. 14luglio 2015, n. 14691, se pure con riferimento alle tariffe previste dal d.m. n. 127 del 2004; Cass. 24 aprile 2008, n. 10758, con riferimento alle tariffe di cui al d.m. n. 585 del 1994). Erra, pertanto, il ricorrente, allorquando reputa che il valore della domanda principale debba cumularsi col valore della domanda riconvenzionale. Nel caso in esame la domanda riconvenzionale, quella di maggior valore, è stata accolta ― a seguito d i compensazione con la voce di credito azionata dall’odierna controricorrente ― per l’importo di euro 457.626,42, oltre interessi dalla domanda. Ebbene,ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della Sez. I–RG 26697/2021 camera di consiglio8.11.2023 controversia va fissatosulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, applicando, quindi, il criterio del decisum (Cass. Sez. U . 11 settembre 2007, n n . 19013 e 19014 ) . Andava conseguentemente preso in considerazione lo scaglione tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00. 5. ― Il quinto mezzo oppone l’omessa applicazione dell’art. 93 c.p.c.. Ci si duole che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla richiesta di distrazione formulata nellacomparsa conclusionale del 17 maggio 2021. Il motivo è inammissibile. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali(per tutte: Cass. Sez. U. 27 novembre 2019, n. 31033; Cass. Sez. U. 7 luglio 2010, n. 16037). 6. ― In conclusione, il ricorso è respinto . Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
Sentenza Cassazione n. 35764/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris