CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12-0 ./( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data la maggio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47ter 1 bis ord. pen. presentata da BAgRHOUMI Thamer. In motivazione, Il Tribunale sottolinea che è stata applicata, con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Novara il 17/09/2020, la sanzione alternativa dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 16 comma 5 del d.lgs. n. 286/98, nei confronti dell'istante. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BARHOUMI Thamer adducendo come unica motivazione l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Per costante orientamento interpretativo di questa Corte l'espulsione dello straniero, quale misura alternativa prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è preclusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, quali ad esempio la detenzione domiciliare (da ultimo, Sez. I n. 36082 del 25.9.2020, rv 280208). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]