CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria) risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sulla ritenuta pericolosità del lancio della bottiglia di vetro in una pubblica piazza; non contiene quindi specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata, che rileva come il ricorrente ha lanciato in una piazza molto frequentata una bottiglia di vetro potenzialmente pericolosa per l'incolumità dei passanti sia per la natura dell'oggetto (vetro) e sia per il luogo (piazza frequentata). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/202