CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 16159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Caltanissetta, in data 16 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna a quattro mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni, inflittagli con sentenza del 15/12/2020 della Corte di Appello di Palermo per il reato di cui all'art. 2636 cod. civ., divenuta irrevocabile il 30/04/2021 (la sentenza ha confermato quella di primo grado emessa il 29.05.2018 dal GUP del Tribunale di Palermo). La decisione della Corte di appello passata in giudicato ha affermato la responsabilità del ricorrente (in concorso con altri due coimputati) in ordine al reato di illecita influenza sull'assemblea dei soci della società Lav (cooperativa a responsabilità limitata), per aver falsificato il libro soci mediante atti fraudolenti, determinando così un'artificiosa maggioranza con diritto di voto pari a 5/7 del capitale sociale nel corso dell'assembla dei soci del 13 aprile 2015, ove fu deliberata l'esclusione dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (parti civili nel processo) per asseriti inadempimenti e indegnità, al fine di procurarsi un profitto consistente nel pieno controllo della società. L'istanza di revisione si fonda sul contrasto tra giudicati, confrontata la citata sentenza di condanna con altra sentenza, invece assolutoria, pronunciata nei confronti di altri coimputati nel medesimo fatto, con formula "perché il fatto non sussiste", dal Tribunale di Palermo in data 18/01/2022; decisione confermata dalla Corte di Appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 30.10.2024. 2. Avverso la citata ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione ha proposto ricorso il condannato, mediante il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione all'art. 630 cod. proc. pen. La tesi difensiva evidenzia che l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" di altri coimputati diversi dal ricorrente, in relazione allo stesso reato di illecita influenza sull'assemblea dei soci non ritiene, come sostenuto dalla Corte di Appello nel provvedimento impugnato, una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti, bensì attesta un'incompatibilità oggettiva tra gli accadimenti storici, per come accertati, dell'una e dell'altra sentenza in relazione alle quali si è dedotto il contrasto di giudicati. Il ricorso eccepisce anche la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, là dove argomenta che la diversità degli esiti si spiega anche per una presunta differenza della piattaforma probatoria tra i due processi: non è vero, infatti, suggerisce la difesa, che la consulenza tecnica del pubblico2 PotAministero sia stata tenuta in conto soltanto nel giudizio abbreviato svoltosi nei confronti del ricorrente, poiché invece è stata valutata anche nel giudizio ordinario con cui si è svolto il processo a carico dei coimputati (come emerge chiaramente dalla motivazione della decisione assolutoria di primo grado, a pag. 14). 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con requisitoria scritta. 3.1. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La revisione si configura come rimedio straordinario previsto dall'ordinamento processualpenalistico per correggere errori valutativi "intollerabili" per la coerenza del sistema di accertamento giudiziario dei reati e discende dalla stessa Costituzione, quando, all'art. 24, quarto comma, impone al legislatore ordinario di determinare «le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari» e così, ineludibilmente, costituzionalizza anche lo strumento processuale finalizzato alla revoca delle sentenze di condanna frutto dei predetti errori (per tale prospettiva, cfr. Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627 - 01). Della sua necessità coerenziatrice del sistema si trova conferma, poi, anche nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poiché la «rieducazione del condannato», cui le pene devono tendere, non deve aver luogo nei confronti di un soggetto invece "innocente". La revisione costituisce, secondo quanto ancora richiamato da Sez. U, Milanesi, il rimedio che la dottrina tradizionale ritiene argine al pericolo che «al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale». Un istituto che consente, in particolare, aggiungono le Sezioni Unite, di rimuovere gli errori giudiziari, revocando i provvedimenti di condanna, tra questi essendo ricompresi anche le sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. - o decreti penali - che, in considerazione di successive emergenze, si rivelino, come pure è stato sottolineato, «frutto di ingiustizia» (così le Sezioni Unite prendono posizione anche a favore dell'orientamento dominante, ammissivo circa l'applicabilità dell'istituto della revisione al patteggiamento: ex multis Sez. 6, n. 5462 del 08/01/2026, Boccolini, Rv. 289403, in motivazione, che richiama Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, Bianchi, Rv. 286842 - 01; Sez. 6, n. 22283 del 7.2.2024, 3Zeppini (n.m); Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 01; Sez. 4, n. 10423 del 08/02/2023, Ligresti, Rv. 284559; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188 - 02; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273749 - 01; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842 - 01). La revisione, poi, trova esplicito riconoscimento anche in plurime fonti sovranazionali poste a tutela dei diritti umani (l'art. 4, VII Protocollo alla Convenzione EDU, che prevede - in deroga al divieto di bis in idem — la possibilità della riapertura del processo «se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio 4 fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta», e il Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici: cfr. ancora Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, Milanesi, Rv. 274627 - 01). Le Sezioni Unite, richiamandosi anche alla loro precedente sentenza Sez.U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, hanno ribadito le ragioni ispiratrici fondamentali dell'istituto della revisione: l'ordinamento sceglie di sacrificare il valore del giudicato in nome di esigenze che rappresentano l'espressione di valori superiori, vale a dire quelle di giustizia sostanziale e di ricerca della verità, cui il processo penale tende. Tra i valori fondamentali ai quali la legge attribuisce priorità, rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, vi è la «necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae. Ed ancora, seguendo le Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788 - 01, si ritrovano, alla base dell'istituto della revisione, l'esigenza, «di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità» (la sentenza richiama Corte cost., n. 28 del 1969 cit.); nonché l'esigenza di assicurare la «effettività del giudizio di legittimità», che la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 395 del 2000) aveva già indicato come obiettivo da raggiungere attraverso la previsione di meccanismi in grado di rimediare agli errori della Cassazione. 3. La premessa appena svolta si è resa necessaria per inquadrare adeguatamente l'istituto della revisione dal punto di vista sistematico, al fine di restituirne una lettura coerente con le sue più profonde ragioni ispiratrici e risolvere la questione sottoposta al [OSCURATO:PERSONA]. Si è anticipato, infatti, che si discute nel ricorso del perimetro contenutistico del giudizio di revisione, in cui stabilmente la giurisprudenza di legittimità non fa 4Thèarientrare una diversa valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi, limitandolo al solo contrasto nell'accertamento dei fatti alla base della decisione. Il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., pertanto, deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate, in base alla stessa piattaforma di prova, nelle due decisioni; valutazioni che costituiscono l'essenza stessa della giurisdizione. Ciò determina la conseguenza che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (ex multis, Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757 - 01; nonché successivamente Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928 - 01; Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446 - 01; Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01). In altri termini, per la sussistenza della causa di revisione, nel caso in cui venga in rilievo un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti e che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449). Ed ancora, per rendere plasticamente l'operatività del principio: se un medesimo fatto storico, seppure ricostruito in modo identico, sia stato ritenuto utile a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti di uno dei concorrenti del medesimo reato, mentre nell'altro separato giudizio quello stesso fatto storico sia stato ritenuto privo di valenza probatoria così da portare all'assoluzione del coimputato, il contrasto tra le due decisioni, essendo il prodotto di difformi valutazioni della medesima vicenda storica, non si presta ad essere superato attraverso l'istituto della revisione. Il vaglio di logicità delle decisioni coperte dal passaggio in giudicato, infatti, non può riproporsi attraverso l'istituto della revisione, che altrimenti si risolverebbe in un raffronto comparativo tra la maggiore o minore tenuta logica delle due decisioni, equivalente ad un improprio controllo della legittimità delle decisioni, oltre quello previsto con l'ordinario giudizio di legittimità (cfr. la citata sentenza n. 16477 del 2022). 5Ipotesi diversa è quella in cui non si tratta, semplicemente, di affrontare un contrasto valutativo tra le posizioni di coimputati di un medesimo reato ma di rilevare l'impatto della sentenza irrevocabile di assoluzione dei coimputati in termini del venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, ad esempio, l'inconciliabilità della sentenza di condanna di un imputato per associazione a delinquere nel caso di assoluzione, in altro processo, di tutti i presunti compartecipi (Sez. 2, n. 27365 del 30/04/2024, non mass.; Sez. 2, n. 24324 del 26/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283536 - 01; Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Cavallari, Rv. 260702 - 01; Sez. 2, n. 48613 del 15/10/2009, Platania, Rv. 246043) e ciò anche nell'ipotesi, di sentenza di patteggiamento (Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, Ferorelli, Rv. 248464 - 01). Invero l'esclusione, per via giudiziale, della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione (così le citate Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Rv. 260702; Sez. 2, n. 27365 del 30/04/2024). 3.1. In questa cornice consolidata non mancano approfondimenti che mettono in risalto la fragile linea di confine che separa, in taluni casi, la "valutazione giuridica dei fatti" dal loro "accertamento storico", inevitabilmente derivato dal portato della loro rappresentazione probatoria. Uno dei banchi di prova di tale criticità è costituito, senz'altro, dalle ipotesi nelle quali i giudicati denunciati come "inconciliabili" si siano formati all'esito di due riti differenti, uno a forma contratta e l'altro di tipo ordinario (cfr. la citata Sez. 2, n. 18209 del 2020, nonché la giurisprudenza in tema di patteggiamento e revisione già richiamata), come accaduto nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato giudicato con rito abbreviato e gli originari coimputati, poi assolti, con rito ordinario. La requisitoria del Procuratore Generale individua, poi, una diversità di accenti interpretativi, nella giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle divergenti valutazioni che possano attingere gli elementi cd. normativi della fattispecie di reato. Secondo un'opzione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili deve essere inteso in modo rigido con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non può estendersi alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate6 IQsulla medesima ricostruzione in punto di fatto (Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749, in tema di abuso di ufficio). Secondo altra tesi, i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli elementi normativi della fattispecie richiamati nel precetto penale, ferma restando la irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche (Sez. 6, n. 22283 del 07/02/2024, Zappini, Rv. 286615 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento relativa al reato di abuso d'ufficio tentato, cui era seguita sentenza assolutoria nei confronti dei coimputati per il medesimo fatto, emessa sul presupposto dell'assenza della violazione di legge e dell'obbligo di astensione). 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in proposito, che si possa ricondurre la questione su binari di ineludibile complessità, che tuttavia tengano da parte gli accenti di palese divergenza pure evocati dalla sentenza Zappini. Entrambe le opzioni ritenute in contrasto, infatti, ribadiscono l'esigenza di distinguere tra l'inconciliabilità di fatti e la divergenza di valutazioni giuridiche, riaffermando che quest'ultima manifestazione di "inconciliabilità" resta fuori dal perimetro censurabile attraverso la revisione. Ed è tale concetto che si intende porre come presupposto insuperabile di ogni riflessione sull'ampiezza dell'indagine ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., pena altrimenti lo snaturarsi dell'istituto della revisione: da rimedio processuale straordinario si risolverebbe in un'operazione di riallineamento delle valutazioni giuridiche operate da diversi giudici in differenti processi, a prescindere dall'accertamento di verità del fatto sottostante, non coerente con il sistema di valori costituzionali posti a fondamento del sacrificio del giudicato. La divergenza di valutazioni giuridiche si rivela, dunque, una sorta di "pseudo-inconciliabilità" tra i precipitati delle prove, che solo apparentemente riguarda il "fatto", viceversa essendo relativa alla visione che di quel fatto ha voluto dare il giudice attraverso la propria lettura logica. Il riconoscimento della sussistenza o meno di un reato presuppone sempre un'operazione valutativa che può risolversi in esiti differenti nonostante l'assenza di elementi di fatto accertati in modo divergente nei due giudizi in comparazione. È indubbio, tuttavia, che, come ha correttamente messo in risalto la sentenza Zappini, bisogna tenere conto, per meglio comprendere l'ambito operativo dell'istituto della revisione, delle indicazioni del giudice delle leggi contenute nella sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale, nella quale, sia pur ai fini di delimitare l'area di operatività del divieto di bis in idem, si è declinato un concetto 7di "identità del fatto" di ordine generale: tale identità sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale). L'idem storico, secondo la Consulta, è l'accadimento materiale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Da ciò consegue che gli elementi normativi della fattispecie sono stati comunque individuati come concorrenti a delineare la nozione di "fatto storico", il che impone una ulteriore riflessione. Gli approdi condivisi sul concetto di idem factum devono essere collocati sistematicamente nelle valutazioni necessarie a verificare se sussistano o meno i presupposti per la revisione, come già selezionati. Ebbene, l'orientamento stabile e incontrastato in tema di revisione - non fanno eccezione neppure le due pronunce espressive di orientamenti valutati difformi tra loro (anche nelle indicazioni di richiamo nella nnassinnazione) - spiega che ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto. Da tale affermazione trae la conseguenza che non è ammissibile l'istanza di revisione con la quale si deduca che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Sez. 2, n. 21556 del 06/05/2008, Carafasso, Rv. 240111 - 01). Il che equivale a dire che non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902, in una fattispecie in tema di reati urbanistici, in cui il contrasto tra giudicati non dipendeva da una incompatibilità dei fatti storici su cui si erano fondate le sentenze, ma da una diversa interpretazione della normativa urbanistica; cfr. anche Sez. 6, n.16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01 in cui, in relazione al reato di turbata libertà degli incanti e alla posizione dell'istigatore, condannato, rispetto agli istigati, assolti, si è esclusa l'esigenza di revisione del diverso epilogo giudiziale dipeso dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove). Sotto diverso ma collegato profilo, la sentenza Zappini ha ritenuto di annullare con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento relativa al reato di abuso d'ufficio tentato, cui era seguita sentenza assolutoria nei confronti dei coimputati per il medesimo fatto, 8emessa sul presupposto dell'assenza della violazione di legge e dell'obbligo di astensione. Tale decisione è stata motivata con riguardo alla constatazione che, nel giudizio di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione al reato di abuso di ufficio, l'individuazione dei "fatti" rilevanti ai fini della valutazione di inconciliabilità implica non solo la verifica degli accadimenti storici o fattuali, apprezzati ineludibilmente nella loro connotazione storico-naturalistica (o empirica), ma anche l'accertamento, di natura giuridico-fattuale, degli elementi normativi che concorrono ad integrare la condotta. Per tali ragioni si ritiene che, ai fini della revisione, il giudizio di inconciliabilità non può esaurirsi nella verifica di un mero accadimento storico (ad es., nel caso in esame, il contenuto del bando), che è dato di per sé neutro, implicando un'analisi che va condotta alla stregua degli elementi - la violazione dell'obbligo di astensione e, in generale, la violazione di legge - che, sulla base della contestazione, concorrono a delinearne la illiceità. Le affermazioni contenute in tale pronuncia non sono contraddittorie rispetto al principio - che infatti egualmente si riafferma - secondo cui la valutazione giuridica del fatto non rientra nel contrasto tra giudicati. E ciò per la ragione che tale principio deve essere completato, rispetto a fattispecie che, come l'oramai abrogato abuso di ufficio o altri reati contro la pubblica amministrazione, o come quella oggi in esame prevista dall'art. 2636 cod. civ., pongono questioni di accertamento del "fatto" che esulano dalla sua fenomenologia declinata in modo soltanto "materico" e implicano inevitabilmente un'epifania più complessa, in cui aspetti normativi - anch'essi oggetto di prova ovviamente - concorrono a definire la sua materialità. Per questo il [OSCURATO:PERSONA] intende proporre una specificazione chiarificatrice e anche evolutiva della sentenza Zappini, ribadendo che ciò che è emendabile con revisione è l'inconciliabile accertamento sul fatto, derivato da due diversi processi, e non la diversa valutazione giuridica di tale fatto; e tuttavia, completando tale affermazione con una constatazione, ispirata ai semi di riflessione che è possibile cogliere dalla sentenza n. 200 del 2016 Corte cost.: quando gli elementi normativi "colorano" significativamente il fatto, disegnando il cono d'ombra entro il quale esso viene definito nella sua sussistenza oggettiva, allora in gioco vi è la stessa compiuta dimensione storica del fatto. E la revisione può trovare spazio applicativo, fatta salva ovviamente l'indagine del giudice in seguito all'apertura del procedimento di revisione. Era questo il caso, peculiare, della sentenza Zappini ed è questo il caso sottoposto al [OSCURATO:PERSONA], relativo al reato di illecita influenza sull'assemblea dei soci, in cui la nozione di artifici e raggiri è, per le peculiarità del caso di specie, imprescindibilmente collegata agli elementi normativi costituiti dalle disposizioni 9del codice civile e statutarie che disciplinano l'ammissione dei nuovi soci e il loro diritto di voto in assemblea. In conclusione, i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli aspetti normativi - anch'essi oggetto di prova ovviamente - quando questi concorrono a definirne la materialità. Vale a dire, quando colorano significativamente il fatto, unitariamente inteso alla stregua del dettato normativo e della fattispecie, disegnando il cono d'ombra entro il quale esso viene definito nella sua dimensione storico-naturalistica, ferma restando l'irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche. Tale approdo si pone non distante dalle posizioni della giurisprudenza di legittimità già richiamata, che ricava l'ammissibilità della revisione della sentenza di condanna nei confronti del partecipe dalla constatazione del venir meno di un elemento normativo necessario di fattispecie quale effetto del giudicato assolutorio cristallizzatosi nei confronti dei coimputati del delitto di associazione per delinquere. 3.3. Nella specie, agli imputati è stato contestato il reato di cui all'art. 2636 cod. civ., che è costruito come una fattispecie con imprescindibile contenuto valutativo, là dove evoca "atti simulati e fraudolenti", per verificare l'illecita influenza sulle determinazioni assembleari, e può implicare, in casi come quello di specie, la necessità di un'integrazione tra condotta materiale ed elementi normativi che concorrono a disegnare l'illecito in concreto (nel caso di specie, la capacità decettiva dell'iscrizione e ammissione dei nuovi soci è necessariamente da valutarsi secondo le disposizioni dell'art. 2528 e 2538 cod. civ. e quelle dello [OSCURATO:PERSONA] societario). Nei due procedimenti con esiti divergenti era contestato agli imputati, più precisamente, di avere falsificato, in concorso tra loro, il libro soci della [OSCURATO:SOCIETA] a r.I., tramite l'annotazione, non corrispondente alla disciplina normativa e allo [OSCURATO:PERSONA], che Como, insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fossero soci fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In tal modo, gli imputati avrebbero determinato un'artificiosa maggioranza con diritto di voto pari ai 5/7 del capitale sociale nel corso dell'assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; condizione che avrebbe loro consentito di deliberare l'esclusione dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla compagine sociale, per asseriti inadempimenti e asserita indegnità, e di procurarsi un profitto, consistente nel pieno controllo della società. I concorrenti (giudicati con rito ordinario) nel medesimo reato dell'odierno ricorrente (giudicato in sede di giudizio abbreviato e condannato) sono stati assolti 10"perché il fatto non sussiste", non in considerazione della personale condotta concorsuale, intesa in senso materialistico e meccanicistico, ma perché, questa, letta nel prisma della disciplina normativa primaria (l'art. 2528 cod. civ.) e statutaria (l'art. 7 dello [OSCURATO:PERSONA] L.A.V., ricondotto a corretta lettura dalla sentenza assolutoria emessa nei riguardi dei coimputati, rispetto a quella di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente), assume una valenza nient'affatto decettiva (vedi pag. 21 della sentenza di assoluzione), ma conforme alle disposizioni del codice civile e dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] prevede, infatti, non derogando sul punto all'art. 2528 cod. civ. (cfr. pag. 19 della sentenza assolutoria), che sia conferita la qualità di socio alla data della determina di ammissione dei nuovi soci, non rilevando la trascrizione o la vidimazione di tale determina. Tale constatazione ha indotto il Tribunale a ritenere non decettiva la condotta di tre coimputati. Inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] della cooperativa (art. 24) prevedeva che nelle assemblee avessero diritto di voto coloro che risultavano iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi, sicchè - diversamente da quanto sostenuto dal consulente del pubblico ministero - in ogni caso i nuovi soci, ancorchè iscritti, non avrebbero potuto avere diritto di voto alla data dell'assemblea incriminata, vista la vidimazione del libro soci intervenuta soltanto in data 19 marzo 2015. Al più, dunque, si è ipotizzato, nel giudizio assolutorio, un errore riguardo alla ritenuta validità della deliberazione assembleare di esclusione dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al centro dell'imputazione, da risolversi al di fuori della sede penale. In altre parole, la condotta di mera richiesta di ammissione dei nuovi soci (compreso il ricorrente) alla compagine sociale assume rilievo penale perché decettiva solo se letta in uno all'imprescindibile dato normativo (l'art. 2528 cod. civ. e lo [OSCURATO:PERSONA]) che ha costituito primario indizio dell'artificiosità (gli artifici e raggiri richiamati dall'art. 2636 cod. civ.) e che, nel giudizio assolutorio, si è rivelato letto secondo una prospettiva completamente distorta. Né può dubitarsi della neutralità del "fatto" materiale di richiedere l'iscrizione come socio, che, dunque, non potrebbe costituire artificio o raggiro tout court, senza la coloritura impressagli dal formante di normazione primaria e statutaria; formante che, per tale ragione, diviene ineludibile complemento della condotta e del fatto decettivo, così unitariamente concepito e che, se equivocato, a maggior ragione non può essere distinto dall'azione materiale realizzata. I giudici hanno escluso la sussistenza dell'atto simulato o fraudolento indirizzato alla determinazione della maggioranza in assemblea ex art. 2636 cod. civ. sulla base di un "fatto" identico, nelle sue implicazioni decettive e composto da due elementi imprescindibili: 1) la richiesta di ammissione dei nuovi soci e la loro (valida) iscrizione; 112) le combinazioni normative da considerarsi nella fattispecie in uno alla condotta materiale di cui al punto 1), necessariamente concorrenti a delinearla dal punto di vista della disposizione incriminatrice. 3.4. Neppure può sostenersi, infine, che le due inconciliabili decisioni siano derivate dalla parzialità del quadro probatorio considerato, che sarebbe valsa nel giudizio ordinario a sostenere l'assoluzione, diversamente che nel rito abbreviato chiuso nei confronti del ricorrente, e che sarebbe stata ragione immune alla possibilità di adire il rimedio straordinario della revisione (cfr. le citate Sez. 6, n.16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01 e Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446 - 01). Infatti, l'ordinanza impugnata, come evidenziato anche nel ricorso, ha erroneamente ritenuto diversa la piattaforma probatoria fondante le due decisioni, per essere mancante la considerazione nel giudizio assolutorio della consulenza del pubblico ministero, laddove invece tale consulenza risulta valorizzata anche nella sentenza di assoluzione, che addirittura la definisce "l'architrave reggente l'assunto accusatorio" (cfr. pag. 14 della sentenza di assoluzione emesssa dal Tribunale di Palermo) giungendo a conclusioni opposte perché smentite dalla verifica dell'esatta componente normativa della fattispecie concreta. [OSCURATO:PERSONA], poi, deve ritenersi considerato in entrambi i processi (lo richiamano la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente, resa all'esito del primo grado con rito abbreviato, e la sentenza assolutoria, come ampiamente chiarito). 4. Il provvedimento impugnato, pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere annullato con rinvio per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla l'or P.Q.M