CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tà di fatto – Socio occulto – Prova indiziaria AC13.10.2022 CC R.G.N. 5533/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5533/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difend e con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 1653/2020depositata in data 17.7.2020; N. 5533/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe , la C.T.R. del la Lombardia rigettò l’ appell o dell’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 4193 /201 9 della C.T.P. di Milano, che aveva annullato l’avviso di accertamento con cui l’ Ufficio aveva contestato, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di co-amministratore e di socio occulto della “[OSCURATO:SOCIETA] società di fatto”, società operante “all’ombra” della formale [OSCURATO:SOCIETA]. e destinataria di importante attività d’indagine perché ritenuta al centro di imponente frode fiscale; con detto avviso, in particolare, l’Ufficio contestò allo Spanò, in forza del ruolo da lui ricoperto nella compagine, la responsabilità illimitata e direttaper quanto dovuto dalla società (considerata, dunque, alla stregua di una società in nome collettivo irregolare) per imposte(II.DD. e IVA), sanzioni ed interessi; nel confermare la sentenza d i primo grado, il giudice d’appello osservò che correttamente la C.T.P. aveva esclusoche l’Agenzia avesse debitamente provato il coinvolgimento dello Spanò nella vicenda, essendo irrilevanti le affermazioni del primo giudice circal’inapplicabilità dell’art. 36 d.P.R. n. 600/1973 e circa gli esiti del procedimento penale, peraltro non in contrasto con il principio del “doppio binario”; aggiunse che, dall’esame dell’ordinanza del Tribunale di Brescia-Sez. Riesame, così come dal decreto di archiviazione, potevano trarsi spunti per escludere, anche nell’ambito del processo tributario, elementi convergenti e concordanti circa il ruolo contestato allo stesso Spanò, giacchéin particolare: 1) le indagini della G.d.F. di Sarnico erano state svolte N. 5533/21 R.G. principalmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non specificamente nei confronti dello Spanò, che non era stato neanche destinatario di perquisizione;2) i militari avevano verificato i PC della società e i flussi e-mail, rinvenendo comunicazioni tra un account denominato amministrazione@multiserviceed altro soggetto non i ndi cat o; 3) non v’era un solo passaggio, nel p.v.c., in cui lo Spanò fosse stato direttamente menzionato, né fosse stato specificamente indicato il suo ruolo (genericamente descritto come “referente diretto del Sig. [OSCURATO:PERSONA]” e come “referente del commercialista”); 4) il vero dominus assoluto della società veniva ritenuto, nello stesso p.v.c., DomenicoBianco; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , illustrati da memoria, cui resiste con controricorsoFrancesco Spanò; consideratoche: 1.1 – c o n il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61, d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’art.111, comma 6, Cost., per aver la C.T.R. reso una motivazione meramente apparente, non potendo apprezzarsi l’iter logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie del proprio convincimento; 1.2 –il motivo è in fondat o ; invero, da quanto già riportato nella parte espositiva, emerge con chiarezza quale sia il percorso argomentativo seguito nella specie dal giudice d’appello per giungere al rigetto del gravame erariale , essendosi dato conto degli elementi N. 5533/21 R.G. fattuali apprezzati dalla stessa C.T.R., da cui evincere l’assenza di elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell’art. 2729 c.c. (altra cosa è, ovviamente, che una tale valutazione sia stata o meno correttamente effettuata, come si dirà); ne discende che la motivazione deve ritenersi pienamente sussistente e rispettosa del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., non potendo ingenerarsi, nel lettore, alcun dubbio circa la consistenza della effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, come anche dimostrato dal fatto che l’Agenzia ha proposto, al riguardo, un ulteriore mezzo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come si vedrà subito appresso; 2.1 –con il secondo motivo si denuncia infatti la falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., per non aver la C.T.R. seguito il corretto modus operandi nel disattendere i caratteri di precisione e concordanza degli elementi indiziari , omettendo di procedere – come da consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità - ad una loro valutazione ana litica , prima di considerarli nel momento di sintesi , ben potendo ciascuno degli stessi elementi, benché privo di valenza indiziaria se isolatamente considerato, acquisirla in una valutazione complessiva; rileva dunque la ricorrente che la decisione impugnata non rispetta tali principi, perché la C.T.R. s’è limitata a dare rilevanza al solo esito del procedimento penale (conclusosi con la richiesta di archiviazione), senza considerare il quadro complessivo, specialmente laddove non ha dato conto che, tra le e-mail esaminate ed indicate nel p.v.c. , ve ne erano alcune con riferimenti a tale “Francesco”; N. 5533/21 R.G. 2.2 - in proposito, ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, nel senso della inammissibilità del motivo; del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v. Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 2.3- ciò posto, il motivo è fondato; è consolidato l’orientamento ( per tutte, Cass. n. 9059/2018) secondo cui “ In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove N. 5533/21 R.G. valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento”; al riguardo, ritiene il Collegio che la censura sia anzitutto ammissibile, perché non tanto anela meramente ad una diversa lettura del quadro indiziario, ma è principalmente incentrata sulla denuncia delle modalità - che si assumono non corrette, perché tradottesi in un vizio di sussunzione -con cui il giudice di merito ha proceduto alla lettura degli elementi presuntivi offerti dall’Agenzia; ora, la C.T.R. ha in effetti valutato alcuni elementi indiziari (segnatamente, quanto emergente dal procedimento penale, nonché il fatto chein nessuna parte del p.v.c. emesso dalla G.d.F. di Sarnico emergesse un ruolo diretto dello Spanò), così giungendo ad una complessiva valutazione negatoria della gravità, precisione e concordanza degli stessi, ma ha erroneamente omesso di prendere in considerazione, già nella fase selettiva analitica del ragionamento inferenziale, il significato che poteva attribuirsi allo scambio di e-mail dall’accountdenominato amministrazione@multiservice con altro soggetto di cui , a dire della stessa C.T.R.,non viene indicato il nominativo nel p.v.c. , ma che secondo i militari avrebbe avuto un ruolodi imprenditore occulto, benché formalmente dipendente dalla società(in ciò l’Agenzia ritiene potersi univocamente risalire alla figura di [OSCURATO:PERSONA]); anzi, aben vedere, poiché il giudice d’appello conclude la propria disamina con la finale valutazione di deficit probatorio in capo all’Agenzia, ritiene il Collegio come difettidel tutto ogni ponderazione sul superiore accostamento, specie ove si consideri che dallo stesso p.v.c. risultavano altre e-mailin cui era inequivoco il riferimento al nome “Francesco”, sicchél’affermazione della C.T.R. secondo cui N. 5533/21 R.G. il nominativo del soggetto in questione non sarebbe stato indicato, nel ripetuto p.v.c., appare del tutto illogico; si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice d’appello, che procederà ad un nuovo esame del materiale indiziario offerto dall’Agenzia e di ogni altro elemento ritualmente offerto, procedendo secondo l’ordine prima evidenziatoe adottando le conseguenti determinazioni; 3.1 -in definitiva, il primo motivo di ricorso è infondato, il secondo è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione , con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa com