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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23201/2026

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unale di sorveglianza diTorino ha revocato la misura dell’affidamento in prova in atto nei confronti delcondannato in relazione alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reatodi furto, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, data nella quale hanno avuto iniziocondotte vessatorie nei confronti della persona offesa del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. per il quale si procede separatamente a suo carico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione)è inammissibile perché la censura è rivalutativa rispetto agli elementi giàconsiderati dal Tribunale e che, comunque, non si ravvisa il dedotto difetto dimotivazione, tenuto conto che, a far data dal mese di agosto 2024, il ricorrenteodierno risulta essere stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamentoalla persona offesa e indagato per il reato di atti persecutori accertati in data 1°gennaio 2024 e risulta aver posto in essere una serie di condotte in violazionedella misura cautelare, in un momento in cui, peraltro, era in atto l’affidamento.Rilevato, quindi, che risulta ineccepibile la conclusione del Tribunale disorveglianza nella parte in cui ha esposto che la condotta acclarata risultaespressione franca della sopravvenuta cessazione della volontà di aderire altrattamento impostato con il beneficio della misura alternativa.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedel titolo di reato per il quale il ricorrente è stato raggiunto da misura.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di sorveglianza diTorino ha revocato la misura dell’affidamento in prova in atto nei confronti delcondannato in relazione alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reatodi furto, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, data nella quale hanno avuto iniziocondotte vessatorie nei confronti della persona offesa del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. per il quale si procede separatamente a suo carico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione)è inammissibile perché la censura è rivalutativa rispetto agli elementi giàconsiderati dal Tribunale e che, comunque, non si ravvisa il dedotto difetto dimotivazione, tenuto conto che, a far data dal mese di agosto 2024, il ricorrenteodierno risulta essere stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamentoalla persona offesa e indagato per il reato di atti persecutori accertati in data 1°gennaio 2024 e risulta aver posto in essere una serie di condotte in violazionedella misura cautelare, in un momento in cui, peraltro, era in atto l’affidamento.Rilevato, quindi, che risulta ineccepibile la conclusione del Tribunale disorveglianza nella parte in cui ha esposto che la condotta acclarata risultaespressione franca della sopravvenuta cessazione della volontà di aderire altrattamento impostato con il beneficio della misura alternativa.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedel titolo di reato per il quale il ricorrente è stato raggiunto da misura. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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