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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 35051/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, è deltutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d),cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua delprovvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare irilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, è deltutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d),cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua delprovvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare irilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35051/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris