CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 maggio 2021
Cassazione n. 46881/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ) [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 6 luglio 2021, dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Milano del 20-27 giugno 2018 n.7505 proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erroneità dell'affermazione secondo la quale la conoscenza del ricorrente del giudicato penale a suo carico derivava dall'ordine di esecuzione notificato al suo difensore di fiducia in data 1°marzo 2021; sul punto i giudici di appello erano incorsi in un evidente errore, in quanto il certificato dello stato di esecuzione depositato dalla Procura generale non poteva rappresentare la prova dell'avvenuta notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'ordine di esecuzione e del decreto di contestuale sospensione, in quanto veniva riportata soltanto la seguente indicazione: "notificato in data 01.03.2021 a Avvocato" Pertanto, nel citato documento non veniva assolutamente indicato il nome dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] o di altro avvocato, né il mezzo attraverso il quale sarebbe stato notificato il provvedimento, né era stata fornita prova dell'avvenuta notifica; inoltre, la Corte di appello aveva soltanto presunto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato la notifica ex art. 157 comma 8 bis cod.proc.pen. dell'ordine di esecuzione del 1°marzo 2021. 1.2 Il Procuratore Generale depositava note scritte nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è inammissibile. 1.1 L'art. 629 bis comma 2 cod.proc.pen. prevede che la richiesta di rescissione del giudicato debba essere presentata entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento; la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza ritenendo che il ricorrente avesse avuto notizia dell'ordine di esecuzione della sentenza in data 01.03.2021 (e che quindi l'istanza fosse stata proposta tardivamente) quando il suddetto ordine era stato notificato al suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale aveva eletto domicilio; il ricorrente contesta che la notifica sia valida, non essendo indicato il nominativo dell'avvocato presso il quale era stata effettuata la notifica. Ciò premesso, deve essere rilevata la manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso: questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), che nel "Certificato stato di esecuzione" depositato dal Pubblico Ministero, nella pagina 1 si dà atto che l'ordine di esecuzione era stato notificato all'avvocato, e nella pagina 2 che l'ordine riguardava [OSCURATO:PERSONA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per cui la notifica deve ritenersi validamente effettuata; infatti, non risulta che il difensore non abbia accettato la notifica ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis cod.proc.pen.; tale forma di notificazione, introdotta dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, comma 1, convertito nella L. 22 aprile 2005, n. 60, prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, siano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia e prevalgano su ogni altro tipo di notificazione, a meno che il difensore non abbia dichiarato preventivamente all'autorità procedente di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. Dichiarazione, tuttavia, che deve precedere, per evidenti ragioni di logica, l'esecuzione dell'attività di notifica, non potendo essere ad essa contestuale (Sez. 6, 9.3.2006, n. 19267, Casilli) o successiva, e di essa neppure il difensore ha mai sostenuto l'esistenza. Pertanto, poiché la conoscenza della sentenza deve essere fatta risalire all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che l'istanza per la rescissione del giudicato è stata depositata il 03.05.2021, quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 629 bis cod.proc.pen9la decisione della Corte di appello deve ritenersi corretta. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini r\ f",‘ Cf\ '' L/ \er\r•-' DEPOSiTATO IN Cr'4NCELLERtis IL 2 2 n I 7„ 2021 '1,?,,,EiTqFPE« 3 (.7137...id;;;.f [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE - \ ' ') l kl t . ) , ; , - \ • - • • i-- . \ ; . I ' "-; svit. \ 1 \ t