Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07712/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11747/2025 r.g., propostoBaiocco Roberto, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroAlliance [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questaCorte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di L'Aquila n. 144/2025 pubblicatain data 10/04/2025, n.r.g. 285/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27/10/2021, quando era statolicenziato per giusta causa per ragioni disciplinari (avere coperto latelecamera con un cartone e poi essersi appropriato di una confezione delprodotto RABESTROM 4 [OSCURATO:PERSONA]. 1000 codice 338944 farmaco utilizzatoNumero registro generale 11747/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7712/2026Data pubblicazione 30/03/2026per la cura della disfunzione erettile), oggetto della contestazione del28/09/2021.Contestava l’addebito, sostenendo che la copertura della telecamera erastata accidentale nello spostamento di alcuni cartoni contenenti dispositivianti COVID-19 (mascherine) e che il prodotto farmaceutico era stato sì da luiappreso, ma poi lasciato sulla scrivania e lì dimenticato, sicché da quel luogoera stato appreso da terzi ignoti.Pertanto adìva il Tribunale di Vasto per ottenere l’accertamentodell’insussitenza del fatto e la conseguente tutela reintegratoria.2.- Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase c.d. sommaria previstadalla legge n. 92/2012, il Tribunale, escussi sei testimoni, accoglieval’impugnazione, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava lareintegrazione del Baiocco nel posto di lavoro e condannava la società alpagamento dell’indennità risarcitoria, commisurata a sette mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto.L’opposizione della società veniva rigettata, ritenendo il Trib8nale nonassolto l’onere probatorio gravante sulla datrice di lavoro.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in accoglimentodel gravame interposto dalla società, rigettava la domanda del Baiocco.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la contestazionedisciplinare non si fonda primariamente sulla ripresa della telecamerainterna al magazzino, poiché si dà anzi espressamente atto che latelecamera era coperta dal cartone che il Baiocco portava su una spalla;b) pertanto nessuna rilevanza può essere attribuita alla mancataproduzione del video ripreso dalla telecamera posizionata nei pressidell’armadietto dei prodotti sensibili;c) comunque non era onere della società dimostrare che il farmacoprelevato non era stato abbandonato su una scrivania posta nellevicinanze dell’armadietto;d) il Baiocco ha infatti ammesso di avere prelevato il farmaco e ciò escludeche il teste Sdao possa essere considerato inattendibile, sebbene questiabbia dichiarato di non ricordare se nei pressi dell’armadietto in cui sonoNumero registro generale 11747/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7712/2026Data pubblicazione 30/03/2026custoditi i prodotti sensibili ci siano telecamere; peraltro taletestimonianza ha trovato piena conferma nella deposizione del testeAntonini e parziale conferma nell’ammissione dello stesso Baiocco;e) infine, una volta ammesso il prelievo, era onere del lavoratoregiustificare la condotta posta in essere, come ha affermato in via diprincipio la Corte di Cassazione in tema di licenziamento per assenzeingiustificate (Cass. n. 16597/2018); quindi era onere del dipendenteprovare di avere prelevato il farmaco al solo scopo – da lui dichiaratonelle giustificazioni – di verificarne il prezzo per comunicarlo all’amico(D’[OSCURATO:PERSONA]) che gliene aveva fatto richiesta e di averlo, perdistrazione, abbandonato su una scrivania situata nei pressi; ma taleprova non è stata fornita;f) infatti, nessuno ha visto il Baiocco riporre la scatola del farmaco sullascrivania posta nelle immediate vicinanze della scaffalatura dalla qualeera stata prelevata;g) il teste D’Ortona ha dichiarato di aver fatto quella richiesta al Baiocco,ma non ha spiegato né il motivo per cui abbia cancellato il relativomessaggio di Whatsapp, né per quale motivo, pur essendo in quotidianocontatto con il Baiocco, non gli abbia chiesto le ragioni della mancataevasione della sua richiesta, il che induce a dubitare dell’attendibilitàdel teste;h) inoltre va considerato che il controllo del prezzo era possibile da unodei computer presenti in magazzino, semplicemente inserendo il nomedel farmaco, come concordemente riferito da tutti i testimoni;i) è anche singolare che il Baiocco, pur avendo appreso l’indomani, daldirettore di filiale, della scomparsa del farmaco, non gli abbia riferitoalcunché sul fatto che l’avesse lui prelevato e lasciato per distrazionesulla scrivania nei pressi dell’armadietto;j) significativa è la condotta del Baiocco posta in essere con riferimentoalle riprese effettuate dalla telecamera posta all’esterno del magazzino:inizialmente egli ha negato di aver riposto alcunché nel borsello,sostenendo di averlo aperto solo per prendere le chiavi dell’auto, ma incorso di causa ha ammesso di avere introdotto nel borsello un prodottofarmaceutico, sostenendo però che si trattava di una scatola di AlvitaNumero registro generale 11747/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7712/2026Data pubblicazione 30/03/2026Prontotest (ossia di un contenitore per campioni biologici) acquistataquel giorno stesso presso la società;k) significativo è anche il fatto che, dopo il licenziamento del Baiocco, gliammanchi di farmaci siano cessati, come dichiarato dal teste Sdao;l) dunque la versione del Baiocco non è credibile e non avendo egliprovato di aver prelevato il farmaco al solo scopo di controllarne ilprezzo e di averlo poi dimenticato su una scrivania posta nei pressi dellascaffalatura, deve concludersi che egli abbia illecitamente sottratto allasocietà una confezione di un farmaco avente un valore commerciale dieuro 50,00, appartenente ad una categoria frequentemente oggetto ditraffici illegali;m) la condotta posta in essere è penalmente rilevante e costituisce giustacausa, poiché pregiudica in modo irreparabile la fiducia del datore dilavoro sulla correttezza ed affidabilità del proprio dipendente, a nullarilevando quindi la tenuità del danno arrecato all’azienda (Cass. n.8816/2017).4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito concontroricorso.6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o erronea applicazione” degli artt. 5 L. n.604/1966 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale posto a suo carico l’oneredella prova.

In particolare lamenta che pur avendo la contestazionedisciplinare ad oggetto due condotte – l’apprensione del farmaco dalloscaffale, prima, e la sua collocazione nel borsello per portarlo fuori dai localiaziendali, poi – i Giudici del reclamo abbiano limitato il loro accertamento allaprima condotta, senza considerare che l’onere probatorio anche della secondacondotta gravava sulla datrice di lavoro e senza considerare che egli avevacomunque dato prova di aver acquistato quello stesso giorno una confezionedi [OSCURATO:PERSONA], producendo la relativa fattura, sicché era questo l’oggettoinserito nel suo borsello all’uscita dai locali aziendali.Numero registro generale 11747/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7712/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il motivo è infondato.Il ragionamento della Corte territoriale è ispirato ad una valutazionecomplessiva di elementi, ritenuti tutti univocamente significatividell’intenzionale apprensione illecita del farmaco da parte del Baiocco.Dunque si è trattato di un metodo di valutazione tipico delle presunzionisemplici (artt. 2727 e 2729 c.c.), che consentono al giudice di pervenireall’accertamento di un fatto ignoto partendo da fatti noti che siano gravi,precisi e concordanti.

E nessuna censura ha mosso il ricorrente in ordine allasussistenza di tali caratteri, che sarebbe stata invece quantomai necessaria,specie laddove si consideri che, ammessa l’apprensione del farmaco da partedel Baiocco per ragioni estranee a quelle di servizio ed essendo incontestatala sua scomparsa, il nesso di regolarità causale consente di inferire che ilBaiocco sia responsabile del furto.

A questo punto gravava sul dipendente –come esattamente evidenziato dalla Corte territoriale – l’onere di provarel’alternativa lecita, ossia l’abbandono per distrazione del farmaco sullascrivania.

Ma tale onere – come riportato e ritenuto dai Giudici del reclamo –non è stato adempiuto.In via di principio va ricordato che questa Corte, in sede penale, haaffermato che in caso di furto in supermercato, solo il monitoraggio dell’azionefurtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazioneautomatica del movimento della merce ovvero attraverso la direttaosservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti allasorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed ilconseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazionedel delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agenteconseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilitàdella refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo delsoggetto passivo (Cass. pen. sez. un. n. 52117/2024).

Da tale principio didiritto si deduce a contrario che, qualora tali sistemi di controllo, invece, sianostati neutralizzati, come oggettivamente avvenuto nella specie (restando alriguardo irrilevante verificare se la copertura dell’obiettivo della telecameracon il cartone portato in spalla dal Baiocco fosse intenzionale oppure no), ildelitto di furto deve ritenersi consumato con l’apprensione del bene, aprescindere dalla fuoriuscita del reo dall’ambito di controllo e di monitoraggioNumero registro generale 11747/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7712/2026Data pubblicazione 30/03/2026della persona offesa (Cass. pen. n. 2726/2016).In ogni caso sul piano dell’accertamento di merito è risultato (fattoincontestato) che quel farmaco non è stato rinvenuto, sicché comunque ilfurto non è rimasto allo stato del tentativo, ma si è consumato.Pertanto la seconda condotta oggetto di contestazione – l’aver riposto ilfarmaco nel borsello all’uscita dei locali aziendali – resta un post factumirrilevante, rendendo la sua valutazione ininfluente sull’esito decisorio.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,conseguente ad un travisamento della prova, per avere la Corte territorialeomesso ogni motivazione sulla seconda condotta addebitata nellacontestazione disciplinare, pur essendo essa rimasta sfornita di qualunqueprova e pur avendo egli dato la prova contraria.Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data14/01/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11747/2025 r.g., propostoBaiocco Roberto, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroAlliance [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questaCorte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di L'Aquila n. 144/2025 pubblicatain data 10/04/2025, n.r.g. 285/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27/10/2021, quando era statolicenziato per giusta causa per ragioni disciplinari (avere coperto latelecamera con un cartone e poi essersi appropriato di una confezione delprodotto RABESTROM 4 [OSCURATO:PERSONA]. 1000 codice 338944 farmaco utilizzatoNumero registro generale 11747/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7712/2026Data pubblicazione 30/03/2026per la cura della disfunzione erettile), oggetto della contestazione del28/09/2021.Contestava l’addebito, sostenendo che la copertura della telecamera erastata accidentale nello spostamento di alcuni cartoni contenenti dispositivianti COVID-19 (mascherine) e che il prodotto farmaceutico era stato sì da luiappreso, ma poi lasciato sulla scrivania e lì dimenticato, sicché da quel luogoera stato appreso da terzi ignoti.Pertanto adìva il Tribunale di Vasto per ottenere l’accertamentodell’insussitenza del fatto e la conseguente tutela reintegratoria.2.- Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase c.d. sommaria previstadalla legge n. 92/2012, il Tribunale, escussi sei testimoni, accoglieval’impugnazione, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava lareintegrazione del Baiocco nel posto di lavoro e condannava la società alpagamento dell’indennità risarcitoria, commisurata a sette mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto.L’opposizione della società veniva rigettata, ritenendo il Trib8nale nonassolto l’onere probatorio gravante sulla datrice di lavoro.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in accoglimentodel gravame interposto dalla società, rigettava la domanda del Baiocco.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la contestazionedisciplinare non si fonda primariamente sulla ripresa della telecamerainterna al magazzino, poiché si dà anzi espressamente atto che latelecamera era coperta dal cartone che il Baiocco portava su una spalla;b) pertanto nessuna rilevanza può essere attribuita alla mancataproduzione del video ripreso dalla telecamera posizionata nei pressidell’armadietto dei prodotti sensibili;c) comunque non era onere della società dimostrare che il farmacoprelevato non era stato abbandonato su una scrivania posta nellevicinanze dell’armadietto;d) il Baiocco ha infatti ammesso di avere prelevato il farmaco e ciò escludeche il teste Sdao possa essere considerato inattendibile, sebbene questiabbia dichiarato di non ricordare se nei pressi dell’armadietto in cui sonoNumero registro generale 11747/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7712/2026Data pubblicazione 30/03/2026custoditi i prodotti sensibili ci siano telecamere; peraltro taletestimonianza ha trovato piena conferma nella deposizione del testeAntonini e parziale conferma nell’ammissione dello stesso Baiocco;e) infine, una volta ammesso il prelievo, era onere del lavoratoregiustificare la condotta posta in essere, come ha affermato in via diprincipio la Corte di Cassazione in tema di licenziamento per assenzeingiustificate (Cass. n. 16597/2018); quindi era onere del dipendenteprovare di avere prelevato il farmaco al solo scopo – da lui dichiaratonelle giustificazioni – di verificarne il prezzo per comunicarlo all’amico(D’[OSCURATO:PERSONA]) che gliene aveva fatto richiesta e di averlo, perdistrazione, abbandonato su una scrivania situata nei pressi; ma taleprova non è stata fornita;f) infatti, nessuno ha visto il Baiocco riporre la scatola del farmaco sullascrivania posta nelle immediate vicinanze della scaffalatura dalla qualeera stata prelevata;g) il teste D’Ortona ha dichiarato di aver fatto quella richiesta al Baiocco,ma non ha spiegato né il motivo per cui abbia cancellato il relativomessaggio di Whatsapp, né per quale motivo, pur essendo in quotidianocontatto con il Baiocco, non gli abbia chiesto le ragioni della mancataevasione della sua richiesta, il che induce a dubitare dell’attendibilitàdel teste;h) inoltre va considerato che il controllo del prezzo era possibile da unodei computer presenti in magazzino, semplicemente inserendo il nomedel farmaco, come concordemente riferito da tutti i testimoni;i) è anche singolare che il Baiocco, pur avendo appreso l’indomani, daldirettore di filiale, della scomparsa del farmaco, non gli abbia riferitoalcunché sul fatto che l’avesse lui prelevato e lasciato per distrazionesulla scrivania nei pressi dell’armadietto;j) significativa è la condotta del Baiocco posta in essere con riferimentoalle riprese effettuate dalla telecamera posta all’esterno del magazzino:inizialmente egli ha negato di aver riposto alcunché nel borsello,sostenendo di averlo aperto solo per prendere le chiavi dell’auto, ma incorso di causa ha ammesso di avere introdotto nel borsello un prodottofarmaceutico, sostenendo però che si trattava di una scatola di AlvitaNumero registro generale 11747/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7712/2026Data pubblicazione 30/03/2026Prontotest (ossia di un contenitore per campioni biologici) acquistataquel giorno stesso presso la società;k) significativo è anche il fatto che, dopo il licenziamento del Baiocco, gliammanchi di farmaci siano cessati, come dichiarato dal teste Sdao;l) dunque la versione del Baiocco non è credibile e non avendo egliprovato di aver prelevato il farmaco al solo scopo di controllarne ilprezzo e di averlo poi dimenticato su una scrivania posta nei pressi dellascaffalatura, deve concludersi che egli abbia illecitamente sottratto allasocietà una confezione di un farmaco avente un valore commerciale dieuro 50,00, appartenente ad una categoria frequentemente oggetto ditraffici illegali;m) la condotta posta in essere è penalmente rilevante e costituisce giustacausa, poiché pregiudica in modo irreparabile la fiducia del datore dilavoro sulla correttezza ed affidabilità del proprio dipendente, a nullarilevando quindi la tenuità del danno arrecato all’azienda (Cass. n.8816/2017).4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito concontroricorso.6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o erronea applicazione” degli artt. 5 L. n.604/1966 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale posto a suo carico l’oneredella prova. In particolare lamenta che pur avendo la contestazionedisciplinare ad oggetto due condotte – l’apprensione del farmaco dalloscaffale, prima, e la sua collocazione nel borsello per portarlo fuori dai localiaziendali, poi – i Giudici del reclamo abbiano limitato il loro accertamento allaprima condotta, senza considerare che l’onere probatorio anche della secondacondotta gravava sulla datrice di lavoro e senza considerare che egli avevacomunque dato prova di aver acquistato quello stesso giorno una confezionedi [OSCURATO:PERSONA], producendo la relativa fattura, sicché era questo l’oggettoinserito nel suo borsello all’uscita dai locali aziendali.Numero registro generale 11747/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7712/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il motivo è infondato.Il ragionamento della Corte territoriale è ispirato ad una valutazionecomplessiva di elementi, ritenuti tutti univocamente significatividell’intenzionale apprensione illecita del farmaco da parte del Baiocco.Dunque si è trattato di un metodo di valutazione tipico delle presunzionisemplici (artt. 2727 e 2729 c.c.), che consentono al giudice di pervenireall’accertamento di un fatto ignoto partendo da fatti noti che siano gravi,precisi e concordanti. E nessuna censura ha mosso il ricorrente in ordine allasussistenza di tali caratteri, che sarebbe stata invece quantomai necessaria,specie laddove si consideri che, ammessa l’apprensione del farmaco da partedel Baiocco per ragioni estranee a quelle di servizio ed essendo incontestatala sua scomparsa, il nesso di regolarità causale consente di inferire che ilBaiocco sia responsabile del furto. A questo punto gravava sul dipendente –come esattamente evidenziato dalla Corte territoriale – l’onere di provarel’alternativa lecita, ossia l’abbandono per distrazione del farmaco sullascrivania. Ma tale onere – come riportato e ritenuto dai Giudici del reclamo –non è stato adempiuto.In via di principio va ricordato che questa Corte, in sede penale, haaffermato che in caso di furto in supermercato, solo il monitoraggio dell’azionefurtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazioneautomatica del movimento della merce ovvero attraverso la direttaosservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti allasorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed ilconseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazionedel delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agenteconseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilitàdella refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo delsoggetto passivo (Cass. pen. sez. un. n. 52117/2024). Da tale principio didiritto si deduce a contrario che, qualora tali sistemi di controllo, invece, sianostati neutralizzati, come oggettivamente avvenuto nella specie (restando alriguardo irrilevante verificare se la copertura dell’obiettivo della telecameracon il cartone portato in spalla dal Baiocco fosse intenzionale oppure no), ildelitto di furto deve ritenersi consumato con l’apprensione del bene, aprescindere dalla fuoriuscita del reo dall’ambito di controllo e di monitoraggioNumero registro generale 11747/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7712/2026Data pubblicazione 30/03/2026della persona offesa (Cass. pen. n. 2726/2016).In ogni caso sul piano dell’accertamento di merito è risultato (fattoincontestato) che quel farmaco non è stato rinvenuto, sicché comunque ilfurto non è rimasto allo stato del tentativo, ma si è consumato.Pertanto la seconda condotta oggetto di contestazione – l’aver riposto ilfarmaco nel borsello all’uscita dei locali aziendali – resta un post factumirrilevante, rendendo la sua valutazione ininfluente sull’esito decisorio.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,conseguente ad un travisamento della prova, per avere la Corte territorialeomesso ogni motivazione sulla seconda condotta addebitata nellacontestazione disciplinare, pur essendo essa rimasta sfornita di qualunqueprova e pur avendo egli dato la prova contraria.Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data14/01/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07712/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris