CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo ligure aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione nonché della detenzione, finalizzata alla vendita, di prodotti con marchio contraffatto e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Diakhate lamentando violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa ai sensi della legge 689 del 1981: rileva, infatti, che tra le condizioni ostative previste all'art. 59 di quella legge non vi è quella che p stata invocata dalla Corte di Appello non ricorrendo alcuna delle situazioni ivi tassativamente previste. Il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di Appello invocato i precedenti ma, anche, e nel medesimo contesto relativo al trattamento sanzionatorio, la oggettiva gravità del fatto con riguardo al numero ed alla tipologia degli oggetti contraffatti ed alla circostanza secondo cui proprio dai numerosi precedenti specifici risulta che il Diakhate abbia fatto ricorso a tali condotte come sistematica fonte di reddito. In definitiva, perciò, la decisione della Corte è stata congruamente motivata ed i giudici di merito hanno dato conto in termini non censurabili in questa sede del proprio discrezionale apprezzamento (cfr., cfr., Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725; da ultimo v. Sez. 7, n. 4792 del 23/01/2020, Cutugno, Rv. 279876). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in