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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17760/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALI' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALIO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che le difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] Alfio, CALÌ Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] Giacomo hanno proposto separati atti di ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso in un furto in abitazione (in Ragalna, 11/4/2013), riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. equivalente all'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e alla recidiva; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto ai ricorsi CALI Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] Giacomo, le doglianze ineriscono al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), giustificato dai giudici del merito alla luce dei precedenti penali e delle condanne riportate dopo i fatti dal CALI, una per un furto in abitazione, valutata la "labiale" resipiscenza in termini recessivi a fronte dell'evidenza probatoria; e, per [OSCURATO:PERSONA], valutato il precedente specifico e la irrilevanza delle ammissioni a fronte di un quadro probatorio definito schiacciante, non avendo l'imputato neppure contestato, con l'appello, l'affermazione di penale responsabilità; che, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è riproduttivo di censure disattese con argomenti con i quali la difesa non ha operato un necessario confronto, avendo i giudici ritenuto la nitidezza delle immagini dalle quali è stato ricavato il riconoscimento dell'imputato; laddove, con il secondo, si è opposta l'estinzione del reato per prescrizione che, tenuto conto della cornice edittale all'epoca vigente per il reato di furto in abitazione aggravato (art. 624 bis, comma 3, c.p., da quattro a dieci anni) e dell'art. 161, cod. pen., non si è ancora verificata (nei confronti del ricorrente essendo stata ritenuta anche la recidiva qualificata, pur se bilanciata con l'attenuante), essendosi più volte precisato che, ai fini della prescrizione del reato, si tiene conto delle aggravanti ad effetto speciale, anche ove subvalenti rispetto alle attenuanti, perché l'art. 157, c. 3, cod. pen. esclude che il giudizio di cui all'art. 69 c.p. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057-01; sez. 2, n. 4178 del 5/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899-01; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.:,; :< P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 oc Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALI' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALIO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che le difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] Alfio, CALÌ Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] Giacomo hanno proposto separati atti di ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso in un furto in abitazione (in Ragalna, 11/4/2013), riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. equivalente all'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e alla recidiva; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto ai ricorsi CALI Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] Giacomo, le doglianze ineriscono al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), giustificato dai giudici del merito alla luce dei precedenti penali e delle condanne riportate dopo i fatti dal CALI, una per un furto in abitazione, valutata la "labiale" resipiscenza in termini recessivi a fronte dell'evidenza probatoria; e, per [OSCURATO:PERSONA], valutato il precedente specifico e la irrilevanza delle ammissioni a fronte di un quadro probatorio definito schiacciante, non avendo l'imputato neppure contestato, con l'appello, l'affermazione di penale responsabilità; che, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è riproduttivo di censure disattese con argomenti con i quali la difesa non ha operato un necessario confronto, avendo i giudici ritenuto la nitidezza delle immagini dalle quali è stato ricavato il riconoscimento dell'imputato; laddove, con il secondo, si è opposta l'estinzione del reato per prescrizione che, tenuto conto della cornice edittale all'epoca vigente per il reato di furto in abitazione aggravato (art. 624 bis, comma 3, c.p., da quattro a dieci anni) e dell'art. 161, cod. pen., non si è ancora verificata (nei confronti del ricorrente essendo stata ritenuta anche la recidiva qualificata, pur se bilanciata con l'attenuante), essendosi più volte precisato che, ai fini della prescrizione del reato, si tiene conto delle aggravanti ad effetto speciale, anche ove subvalenti rispetto alle attenuanti, perché l'art. 157, c. 3, cod. pen. esclude che il giudizio di cui all'art. 69 c.p. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057-01; sez. 2, n. 4178 del 5/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899-01; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.:,; :< P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 oc Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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