CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 15078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8123/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRENTO n. 73/2018 depositata il 03/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La società [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] – contestava alla società Enel,con due avvisi di accertamento Ici per le annualità 2007 e 2008, la differenza di imposta tra quella versta e quella dovuta , riscontrate a seguito di variazione del 29.11.2011, con il quale il Servizio del Catasto aveva attribuito agli immobili di proprietà Enel, siti nell’ambito del territorio del Comune di Riva del Garda, un’unica rendita, determinata in euro 350.241,83. L’ufficio provvedeva al recupero di imposta ed all’applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura del 30% per parziale omesso versamento, rilevando che alla luce della legge del 31 maggio 2005, n. 88, dovevano essere denunciati gli elementi che concorrevano alla determinazione della rendita catastale per le centrali elettriche, includendo anche le centraline, le turbine, le condotte e gli impianti. La società [OSCURATO:PERSONA], a seguito di intimazione, provvedeva a versare l'imposta comunale oltre gli interessi maturati per le annualità in contestazione, limitando l'impugnazione alle sanzioni irrogate per l'omessa dichiarazione relativa alla valorizzazione dei beni soggetti ad imposta, assumendo la carenza del requisito della colpevolezza e per la ricorrenza delle condizioni di obiettiva incertezza sulla portata applicativa delle varie disposizioni di legge in materia. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo gradorespingeva il ricorso rilevando che la contribuente non aveva fornito prove o giustificazioni per chiarire attraverso quali procedure fosse pervenuta alla necessità di escludere gli ulteriori impianti dalla Docfa.Proposto appello dalla società contribuente, la Commissione di secondo grado di Trento accoglieva il ricorso, sul presupposto che essa aveva accatastato l'immobile principale (sito in altro Comune) e che difettava l'elemento della colpevolezza, giacchépur dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nel gruppo D) ad uso produttivo, molte questioni inerenti l'accatastamento erano rimaste irrisolte sino all'intervento della CorteCost. con sentenza n. 162/2008 che ha affermato che l'art. 1-quinqueies d.l. 31 marzo 2005 , n. 44 individua come criterio per la determinazione della rendita catastale la circostanza che il bene (le turbine e gli altri impianti) anche se amovibili costituiscono una componente strutturale ed essenziale che contribuisce alla fruizione complessiva ed unitaria dell'opificio e che l’incertezza normativa era tale da indurre il servizio catasto e le società di produzione di energia elettrica aconcludere un accordo nell’anno 2011 in ordine alle modalità di accatastamento. La concessionaria ricorre per cassazione –fondato su un unico motivo – avverso la sentenza n. 73/02/2018 della Commissione tributaria di II grado di Trento depositata il 3 agosto 2018. La società Enel replicacon controricorso e memorie illustrative . [OSCURATO:PERSONA] 2. Con l’unica censura si lamenta la violazione degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2,d.lgs. 18 dicembre 19 97, n. 472, nonché dell’art. 5 , comma 3, d.lgs del 30dicembre 19 92 , n. 5 04 per mancato ricorso al criterio contabile; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti - illogicità ed in insufficiente motivazione - in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod.proc.civ. . Nell’illustrazione dell’articolata censura si obietta che la Commissione di secondo grado ha ritenuto di escludere le condizioni per attribuire alla società contribuente la responsabilità per colpa nella mancata valorizzazione e conseguente dichiarazione dei beni presenti nella struttura della Centrale elettrica, disapplicando così le sanzioni applicate ex art. 8 del d.lgs. del 31.12.92, n. 542,ritenendo sussistenti obiettive condizioni di incertezza sulla portata e applicazione delle disposizioni in vigore anche dopo l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. La concessionaria deduce che con l’intervento della legge 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 - quinquies , convertito in legge 31 maggio 2005, n. 88 di interpretazione autentica, i contra sti giurisprudenziali sulla tassabilità delle componenti mobili connesse in via transitoria agli opifici erano stati superati; che, inoltre, l’incertezza interpretativa venne definitivamente elisa dalla decisione della Corte Cost. n. 162/2008 che aveva dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale della normativa di interpretazione autentica del 2005e dall’accordo intervenuto con le società produttrici di energia elettrica del 2011; che la società contribuente avrebbepotuto valorizzare i cespiti presenti sul territorio comunale ricorrendo al metodo contabile ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/92. Si critica la sentenza gravata anche per non aver considerato che la società aveva l’obbligo di presentare la DOCFA per l’attribuzione della nuova rendita o di presentare una denuncia di variazione in seguito all’entrata in vigore del d.l. n. 44/2005. L’omessa valorizzazione da parte dei giudici territoriali della omessa presentazione della domanda di attribuzione di rendita catastale tramite modello Docfa e dell’omessa corresponsione dell’imposta avrebbe determinato il difetto motivazionale della sentenza impugnata, concludendo per l’esclusione della colpevolezza, sebbene la società contribuente avesse dovuto, in assenza di accatastamento, provvedere al versamento dell'imposta sulla base delle scritture contabili. 4.La censura relativa alla violazione delle norme rubricate è infondata. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Corte di legittimità (cfr.Cass. del 24/06/2015, n. 13076; Cass. del 24/2/2014, n, 4394; Cass. del 12/2/2014, n. 3113; Cass. del 28/11/2007, n. 24670) è ripetutamente intervenuta a definire l'ambito di non debenza delle sanzioni enunciando i seguenti principi di diritto: per incertezza normativa oggettiva tributaria deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9)nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione. Ora va considerato che la situazione di obiettiva incertezza in ordine alla fattispecie che occupa - vale a dire computabilità o meno delle turbine e degli altri impianti nel calcolo per la determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche ai fini Ici -, emerge dal fatto che per superare detta incertezza normativa, oggetto di pronunce dissonanti della giurisprudenza anche di legittimità (v. Cass. n. 26064/2006, in motivazione , punto 6.3; Cass.n.22691/2009), è stata introdotta la norma di interpretazione autentica dell'art.4 r.d.l.del 13 aprile 19 39, n.652 con d.l. 3 1 marzo 2005, n. 44, art. 1 - quinquies, convertito in legge31 maggio 2005, n. 88 (la quale ha disposto che Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti 6 ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento ). La norma individua, dunque, nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale prescrivendo che debbano essere considerati non solo i fabbricati censiti in catasto con la categoria D ma anche gli impianti mobili ad essi connessi e necessari per la produzione di energia elettrica. L'art. 1-quinquies cit. è stato causa di una obiettiva incertezza circa la concreta individuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati al fine di incrementare il valore dell'impianto e circa il valore da attribuire agli stessi, tenuto conto della vetustà edell'obsolescenza. In proposito il Collegio condivide le motivazioni già espresse da questa Corte in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente scrutinio tra le medesime parti e riferita ad altra annualità ICI (Cass.dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10126; Cass. del 21.04. 2021 , n. 17035 ; Cass.dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.11462; Cass. del 14.10.2022, n. 31303;Cass. del 26.10.2022, n. 31167;Cass. del 5.12.2023, n. 1738). Con tali pronunce si è riconosciuta la sussistenza di una incertezza normativa oggettiva derivante dalla indeterminatezza relativa alla individuazione dei beni da assoggettare ad ICI anche dopo l'entrata in vigore della menzionata normativa, tenuto conto che, con la Circolare dell'agenzia del territorio n. 6/T del 30.11.2012, l'Amministrazione finanziaria aveva risolto i dubbi interpretativi solo successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1- quinques cit.. Riscontrata un'ipotesi di incertezza oggettiva quanto all'individuazione e ai criteri di determinazione della rendita ai fini ICI ai beni come quelli in esame, nella fattispecie oggetto del presente scrutinio assume, poi, rilievo la condotta tenuta dalla contribuente risultando incontestato che essa aveva seguito le iniziative con il [OSCURATO:PERSONA] per individuare i criteri e le modalità di dichiarazione e di classamento degli altri impianti alla luce dell'art. 1 -quinquies cit.; iniziative che si erano concluse con l'accordo stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] e la società contribuente. Tali elementi, unitamente valutati, fanno emergere, da un lato, l'assenza di qualsivoglia condotta elusiva da parte della contribuente e, dall'altro, l'esistenza nella fattispecie in esame di una incertezza oggettiva della norma impositiva circostanze che, unitamente valutate, rilevano ai fini di mandare esente da ogni responsabilità sanzionatoria la contribuente. Questa, infatti, non poteva assolvere all'obbligo del pagamento dell'ICI secondo il valore dell'attribuzione della nuova rendita catastale determinata dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; determinazione avvenuta alla luce dell'art. 1 - quinquies cit. la cui portata, per come sopra evidenziato, è stata oggetto di dubbi interpretativi risolti dall'Amministrazione finanziaria solo il 30.11.2012. Il ricorso va dunque respinto.Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti in ragione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Spese compensate del giudizio dilegittimità. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d .P.R . n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto