CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22835 del 2021 SENTENZA sui ricorsi proposti da: DIANO Pasquale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1963; DIANO Damiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 maggio 1956; avverso la ordinanza n. 183/16 CC del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 30 aprile 2021 I! Tribunale di Napoli - in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione penale - in persona di un Giudice onorario, ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ingiunzione di demolizione avente ad oggetto le opere edilizie abusivamente realizzate di cui alla sentenza n. 245 del 1996, emessa dalla Pretura circondariale di Napoli in data 15 gennaio 1996, divenuta irrevocabile il successivo 22 febbraio 1996. Avverso la detta ordinanza hanno interposto ricorso per cassazione i due originari ricorrenti, con separati ricorsi a firma di due distinti difensori professionali. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le sue doglianze a tre motivi di impugnazione; il primo ha ad oggetto la circostanza che, nella originaria sentenza di condanna il Pretore di Napoli aveva attribuito il compito di procedere alla demolizione delle opere abusive alle cure del Comune di Napoli; è, pertanto, ora eccepita la incompetenza della locale Procura della Repubblica a procedere all'abbattimento in questione. Il secondo motivo attiene alla ritenuta mancanza di legittimazione a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione ora in questione del magistrato onorario che lo ha trattato in quanto lo stesso era privo di delega specifica rilasciatagli dal Presidente del Tribunale di Napoli e la questione esulava, per gravità della pena irrogabile, rispetto a quelle che possono essere trattate da un Giudice onorario. Il terzo motivo riguarda il vizio della ordinanza impugnata per non essere stata rilevata, così come la giurisprudenza della Corte EDU imporrebbe, la intervenuta prescrizione della efficacia dell'ordine di demolizione disposto con la ricordata sentenza del gennaio 1996, trattandosi di misura avente carattere sanzionatorio. A sua volta [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il suo ricorso a tre motivi; anch'egli con il primo motivo ha dedotto la mancanza di iurisdictio da parte del Giudice onorario che ha provveduto ad emanare il provvedimento impugnato, esulando la questione sollevata con l'incidente di esecuzione in questione rispetto all'ambito materiale della sua competenza.Il secondo motivo concerne la mancata dichiarazione della avvenuta prescrizione della pena accessoria, tale essendo stato ritenuto dal ricorrente l'ordine di demolizione impartito con la sentenza emessa dal Pretore di Napoli. Infine, con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione della ordinanza impugnata per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che di fronte alle giurisdizioni amministrative era tuttora pendente il giudizio di impugnazione avverso il rigetto della istanza di condono presentata dal Diano in relazione all'immobile per cui è ora causa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti sono entrambi inammissibili. Esaminando congiuntamente il secondo ed il primo dei motivi di impugnazione sollevati rispettivamente dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stante la omogeneità delle questioni con i medesimi dedotte, e quindi, per le stesse ragioni il motivo terzo proposto dall'uno ed il motivo secondo proposto dall'altro, osserva il Collegio che si tratta di censure manifestamente infondate. Prendendo le mosse dalla prima doglianza formulata da [OSCURATO:PERSONA], seconda nell'ordine di quelle formulate da [OSCURATO:PERSONA], riguardante la competenza a provvedere in merito all'incidente di esecuzione introdotto dai due ricorrenti, si osserva che è errato quanto lamentato con gli atti introduttivi del presente giudizio con riferimento alla esorbitanza del giudizio in materia di esecuzione di una sentenza emessa in tema di illecito edilizio rispetto alla competenza materiale che può essere delegata ad un magistrato onorario incardinato in sede ad un ufficio giudiziario di Tribunale. Deve, in primo luogo correggersi l'evidente equivoco in cui è caduta la difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale confonde le due figure, per più versi eterogenee fra di loro, del Giudice dì pace e del Giudice onorario di Tribunale, precisandosi che il provvedimento in esame non è stato emesso dal Giudice di pace - che è un ufficio giudiziario, seppure materialmente ricoperto da magistrati non facenti parte della magistratura professionale ma di quella onoraria - ma dal Tribunale, altro ufficio giudiziario del pari del precedente - nella occasione costituito, nella sua composizione monocratica, da un Giudice onorario di Tribunale, altra figura prevista dall'Ordinamento giudiziario come abilitata a partecipare alla amministrazione della giustizia sebbene non facente parte della magistratura professionale, tuttavia del tutto distinta dai magistrati onorari assegnati all'Ufficio del Giudice di pace. Fatta questa prima premessa, volta a scongiurare le conseguenze della imprecisione contenuta nel ricorso introduttivo presentato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che, invero, l'art. 550 cod. proc. pen. - norma invocata dalle due ricorrenti difese come volta a disciplinare l'ambito della competenza penale dei magistrati onorari assegnati ai Tribunali - prevede che, nel regolare in casi in cui, in assenza di udienza preliminare, la citazione a giudizio del prevenuto è emessa direttamente dal competente PM, oltre che in determinati casi specifici, che ora non interessa elencare, "quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva". E', pertanto, di tutta evidenza che il rimando quoad poenam invocato dai ricorrenti quale limite alla possibilità di esercitare l'azione penale da parte del Pm direttamente con la citazione in giudizio e, per effetto del rinvio operato a tale norma dall'art. 43-bis, comma terzo, lettera b), Ord. giud. alla ordinaria competenza del Giudice onorario di Tribunale, opera limitatamente ai delitti e non anche relativamente alle contravvenzioni, tipologia di reato cui si riferisce la sentenza della cui esecuzione si tratta attualmente. Né ha un qualche rilievo il fatto che nell'occasione ci si trovi di fronte ad un giudizio avente ad oggetto la fase esecutiva del processo, posto che, come questa Corte ha chiarito al riguardo, i giudici onorari, in base all'art. 43-bis, comma terzo, lettera b), Ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 cod. proc. pen., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 dicembre 2016, n. 55119). Quanto sopra è, peraltro, definitivamente corroborato dal principio, anch'esso reiteratamente formulato da questa Corte, secondo il quale la trattazione (nell'occasione, data la peculiarità della fattispecie, la Corte ebbe a chiarire: "in dibattimento", ma non vi è dubbio, anche alla luce del precedente arresto giurisprudenziale, che la regola abbia il medesimo valore anche laddove la questione abbia ad oggetto un giudizio non dibattimentale di merito ma esecutivo camerate) da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli relativi ai reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale di cui all'art. 43-bis, comma terzo, lett. b), ord. giud. introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2015, n. 1735; idem Sezione I penale, 27 marzo 2009, n. 13573). E ciò, si precisa, senza che abbia una quale rilevanza la esistenza o meno di una specifica delega del Presidente del Tribunale al singolo magistrato onorario a trattare un particolare giudizio. Quanto all'ulteriore motivo di ricorso, anch'esso presentato da entrambe le ricorrenti difese, da [OSCURATO:PERSONA] quale terzo motivo e da [OSCURATO:PERSONA] quale secondo, attinente alla intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 173 cod. pen., della disposizione concernente la demolizione del manufatto abusivo, onde affermarne la manifesta infondatezza è sufficiente rimandare al granitico orientamento di questa Corte in base al quale l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive (per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 dicembre 2015, n. 49331). Passando ai restanti motivi presentati, l'uno, esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la ritenuta incompetenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a provvedere alla esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione contenuto nella originaria sentenza di condanna emessa, fra l'altro, nei suoi confronti, e, l'altro, esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], riguardante l'incidenza nella presente vicenda della pendenza di un ricorso giurisdizionale amministrativo avente ad oggetto la pratica di condono edilizio da questo incoata, si osserva, quanto al primo motivo, che la competenza della Procura della Repubblica deriva direttamente da fatto che il provvedimento da mettere in esecuzione è un provvedimento giurisdizionale e in relazione ad essi vi è la esclusiva competenza funzionale a metterli in atto del locale organo della Procura della Repubblica, salva la competenza di altri organi laddove l'ordine sia contenuto .in un, diverso, provvedimento di carattere schiettamente amministrativo. Infine, quanto all'ultimo motivo presentato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], cioè il vizio di motivazione della ordinanza impugnata, per non essere stata considerata l'incidenza che sulla procedura esecutiva in questione avrebbe il fatto che il ricorrente ha presentato ricorso alla giurisdizione amministrativa avverso il diniego di condono edilizio, va detto che correttamente il Tribunale non ha considerato tale evenienza come autonomamente rilevante ai fini della sospensione dell'ordine di demolizione, avendo in tal senso dato applicazione alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza divenuta irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale amministrativa avverso il rigetto della istanza di condono edilizio (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 agosto 2016, n. 35201). Conclusivamente i due ricorsi devono essere dichiarati, per le ragioni che precedono, inammissibili ed i due ricorrenti vanno condannati, visto l'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,