CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31287/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21238-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] W.M. SUCK e rappresenta ti e dife si dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] W.M. SUCK e rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 27/2021 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 5.9.2013 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], innanzi il Tribunale di Cagliari, invocando la divisione di alcuni immobili in comunione tra le parti, siti in territorio del Comune di Genuri. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilità della domanda, già proposta innanzi il Tribunale di Roma e decisa con sentenza n. 20843/2009, che l’aveva dichiarata improponibile per difetto della prova dell’appartenenza dei beni al comune dante causa delle parti, e contestando comunque la consistenza dell’asse divisionale, poiché taluni beni erano stati ceduti dal comune dante causa con atti di disposizione inter vivosed altri (per quanto qui ancora rileva) erano invece stati usucapiti da [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, costituitosi, affermava esso pure di aver posseduto parte dei beni da oltre quarant’anni e di esserne dunque divenuto proprietario per usucapione. Nel corso del giudizio intervenivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta affermando che alcuni dei terreni oggetto della domanda divisionale erano stati attribuiti con divisione bonaria a [OSCURATO:PERSONA], e da quest’ultimo comunque usucapiti per possesso ultraquarantennale, il quale poi li aveva loro donati. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in sua vece gli eredi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 54/2018 il Tribunale rigettava l’eccezione di inammissibilità della domanda di divisione, perché la causa decisa dal Tribunale di Roma aveva ad oggetto la successione di [OSCURATO:PERSONA], mentre quella proposta dinanzi il giudice di prime cure riguardava la successione di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava poi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di divisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avendovi i suoi eredi rinunciato; riteneva improponibile la domanda di divisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], al quale era succeduta l’erede [OSCURATO:PERSONA], per difetto della prova della legittimazione attiva e della proprietà dei beni che ne formavano oggetto; accoglieva invece la domanda di usucapione di parte dei beni in favore di [OSCURATO:PERSONA], proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il loro atto di intervento e mai contestata in modo specifico dalle altre parti. Con la sentenza impugnata, n. 27/2021, la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con separati controricorsi, da un lato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dall’altro lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti del giudizio di secondo grado non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, tuttele parti costituite ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrentelamenta la violazione degli artt. 267, 268 e 105 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo l’intervento spiegato nel giudizio di prime cure da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe dovuto ravvisarne la tardività e dunque prescindere dalle istanze istruttorie in esso contenute. Con il secondo motivo, invece, la ricorrente si duole dellaviolazione dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di tener conto della mancata concessione, da parte del Tribunale, dei termini previsti da tale disposizione, ancorché richiesti da tutte le parti, in tal modo non consentendo alla Melis la possibilità di replicare alle allegazioni difensive proposte dagli intervenienti Cancedda e Piras. Con il terzo motivo, infine, la Melis denunzia laviolazione dell’art.115 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta dal Cancedda e dalla Piras con il loro intervento, non sarebbe stata tempestivamente contestata dalla Melis. Tra le suindicate censure, vanno esaminate innanzitutto la seconda e la terza, suscettibili di scrutinio congiunto, che sono inammissibili. Occorre premettere che la Corte di Appello, ricostruendo lo svolgimento del giudizio di prime cure, ha affermato che l’intervenuta usucapione dei terreni oggetto di causa da parte di [OSCURATO:PERSONA] era stata dedotta “… da tutti i convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta …” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), prima ancora che nell’intervento di Cancedda e Piras e che né alla prima udienza del 18.12.2013, né alla successiva del 26.3.2014, né alla terza svoltasi in data 11.2.2015, era stata proposta alcuna contestazione specifica, da parte degli attori, circa l’allegato possesso uti dominus ultraquarantennale esercitato da [OSCURATO:PERSONA] su alcuni dei terreni oggetto della domanda di divisione (cfr. pag. 9 della sentenza). La Corte di Appello ha poi evidenziato che l’intervento del Cancedda e della Piras era stato depositato il 29.9.2015 e che nessuna contestazione in relazione alla domanda in esso contenuta era stata mossa neppure alla successiva udienza del 30.9.2015; alla successiva udienza del 27.1.1026 la Melis aveva chiesto un rinvio e soltanto alla terza udienza, del 10.2.2016, aveva contestato genericamente la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a donare i beni contestati “… non avendone egli mai acquistato la piena ed esclusiva proprietà” (cfr. ancora pag. 9 della sentenza). Ad avviso della Corte distrettuale, tale generica contestazione era da ritenere tardiva, non essendo stato, prima del 10.2.2016, mai in alcun modo contestato, da parte della Melis, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto per divisione bonaria i terreni oggetto di contestazione e li avesse posseduti per oltre quarant’anni, usucapendoli. Il rilievo della mancata contestazione, dunque, non riguarda soltanto l’intervento spiegato dal Cancedda e dalla Piras, ma anche, a monte di esso, tutte le deduzioni difensive svolte dalle parti convenute. La motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, poiché il rilievo della non contestazione, in tanto è possibile, in quanto esso segua la completa articolazione delle difese delle parti. Nel caso di specie, con il secondo motivo del ricorso, la Melis denunzia la mancata concessione, da parte del Tribunale, dei termini previsti, anche per la precisazione delle domande e delle conclusioni, di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. Solo all’esito dell’eventuale concessione di detti termini, ove richiesti, e della conseguente cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum , il giudice di merito avrebbe potuto dare rilievo alla mancata contestazione, da parte dell’una parte, delle deduzioni prospettate dall’altra parte. Da ciò deriva che il rilievo della mancata contestazione, operato dalla Corte distrettuale, è di per sé erroneo, per la parte del processo di prime cure che precede l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], perché gli originari convenuti non avevano proposto alcuna domanda di riconoscimento dell’usucapione di parte dei cespiti controversi in capo al [OSCURATO:PERSONA], ma avevano soltanto formulato una mera difesa, rispetto alla domanda di divisione originariamente introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale, quindi, nessuno specifico onere di contestazione era sorto in capo all’originaria parte attrice. Per quanto invece attiene allo svolgimento del processo di primo gradosuccessiv o all’intervento spiegato dai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va rilevato innanzitutto che detto atto contiene la domanda di riconoscimento dell’usucapione dei beni oggetto della domanda di divisione, che gli intervenienti afferma va no esser stati usucapiti dal loro dante causa [OSCURATO:PERSONA]. Tale domanda, quindi, avrebbe dovuto effettivamente essere oggetto di contestazione da parte degli originari attori, che avevano chiesto la divisione dei cespiti già appartenuti al comune dante causa delle parti in giudizio. Tuttavia, va considerato anche che, nella scansione prevista dal codice di rito, la definitiva articolazione delle difese delle parti è consentita anche nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., che –se richiesti–consentono alle parti di precisare le rispettive tesi e posizioni processuali, nei limiti dell’emendatio libelli. Ne consegue che, qualora gli attori in divisione avessero chiesto, nel corso del giudizio di prime cure , la concessione deitermini di cui all’art. 183 c.p.c., il ragionamento seguito dal giudice del gravame cure sarebbe erroneo anche in relazione alla scansione temporale successiva all’intervento spiegato daCancedda Ovidio e da [OSCURATO:PERSONA]. Sotto questo profilo, tuttavia, l’odierna ricorrente aveva l’onere di specificare, nei suoi motivi di ricorso, che i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. –effettivamente non concessi dal Tribunale–erano stati richiesti. Di tale istanza non si fa alcuna menzione, né nel ricorso, né nella sentenza impugnata, e neppure nella decisione di primo grado, cui il Collegio ha accesso, venendo in rilievo, nella fattispecie, un vizio di carattere processuale. Ne discende l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo, per carenza del richiesto grado di specificità e comunque per mancata dimostrazione del presupposto ultimo del vizio denunziato, costituito dalla richiesta, da parte degli originari attori in prime cure, dei termini di cui all’art. 183, sesto comma,c.p.c. e dalla loro mancata concessione da parte del Tribunale. Il primo motivo di ricorso, invece, è infondato. Come correttamente rilevato anche dalla Corte di Appello, l’interveniente ha sempre diritto di spiegare la propria difesa, e dunque anche di svolgere domande in contrasto con quelle già proposte dalle originarie parti del giudizio. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 25798 del 22/12/2015, Rv. 638291; conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. 11681 del 26/05/2014, Rv. 630954; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008, Rv. 605243; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1859 del 25/01/2018, Rv. 646674). La preclusione prevista per le deduzioni istruttorie, quindi, non si estende all’attività assertiva. Poiché nella specie la domanda di usucapione non è stata accolta sulla scorta delle allegazioni istruttorie degli intervenienti, ma per effetto della sua mancata tempestiva contestazione da parte dai danti causa della Melis, che vi avrebberoavuto interesse, la censura in esame, con la quale quest’ultima si duole del fatto che il giudice di merito avrebbe considerato anche –ma, come detto, non solo– i documenti prodotti dal Cancedda e dalla Piras unitamente al loro atto di intervento non coglie la ratiodella decisione impugnata. La Corte di Appello, infatti, ha evidenziato che la Melis solo con l’atto di appello (e dunque neppure in comparsa conclusionale e in memoria di replica in prime cure) aveva“… formulato allegazioni contrarie specifiche, ossia che il terreno in questione fosse nel compossesso del Piras e di [OSCURATO:PERSONA], che il fondo non era mai stato recintato dal Piras e che questi pagasse una sorta di affitto al Melis …” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Il giudice di seconde cure, dunque, ha fondato la sua decisione sulla mancata contestazione della domanda riconvenzionale, senza dunque tener conto delle produzioni documentali degli intervenienti, che invece erano state considerate dal Tribunale, che ne aveva evidenziato il contenuto confermativo della non contestata affermazione del possesso esclusivo, ultraquarantennale,dei beni de quoin capo al [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascunaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processua