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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04968/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, dl. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con conferma della statuizioni civili e condanna del ricorrente alla rifusione delle ulteriori spese processuali; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno emessa il 18/12/2020, con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2.

Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del Vitale, articolando quattordici motivi di ricorso, con i quali ha sostanzialmente eccepito l'inosservanza di norme processuali per la celebrazione in primo grado di un'udienza nonostante lo stato di detenzione per altra causa, la violazione di legge per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale, il vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.

In rito, la Corte di appello ha escluso nullità conseguenti alla mancata presenza dell'imputato all'udienza indicata, del 22 novembre 2019, rinviata appunto per consentire la sua traduzione dal carcere, senza espletamento di attività processuale, circostanze non contestate nel primo motivo di ricorso.

3. Il diritto della parte civile al risarcimento del danno - accertato in primo grado, in conseguenza dell'ingiustificato e prolungato possesso dell'immobile da parte del Vitale nonostante la legittima assegnazione alla Nastri - è stato contestato solo in sede di legittimità e non devoluto in appello, con conseguente inammissibilità della censura.

4. Il diniego delle circostanze generiche è adeguatamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dai precedenti penali, sicuramente valorizzabili, e dalla gravità della condotta delittuosa, protrattasi nel tempo.

5. Non risulta ad oggi decorso il termine prescrizionale, tenendo conto: a) del dies a quo, coincidente con la data di cessazione della permanenza ossia della illegittima occupazione dell'immobile (ottobre 2014 - pag. 2 della sentenza di appello); b) del periodo massimo di prescrizione pari nove anni, in ragione dell'aumento della metà determinato dall'applicazione della recidiva specifica; c) dei periodi di sospensione indicati nella sentenza di primo grado.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura che si ritiene equo determinare in euro tremila.È rigettata, invece, la richiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di liquidazione delle spese del grado, non essendo stato fornito alcun utile contributo alla decisione, attraverso un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela degli interessi di natura civile (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Auriemma, Rv. 281923-01); la difesa della Nastri si è limitata, infatti, a presentare per iscritto le proprie conclusioni.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il 29/11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, dl. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con conferma della statuizioni civili e condanna del ricorrente alla rifusione delle ulteriori spese processuali; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno emessa il 18/12/2020, con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del Vitale, articolando quattordici motivi di ricorso, con i quali ha sostanzialmente eccepito l'inosservanza di norme processuali per la celebrazione in primo grado di un'udienza nonostante lo stato di detenzione per altra causa, la violazione di legge per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale, il vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2. In rito, la Corte di appello ha escluso nullità conseguenti alla mancata presenza dell'imputato all'udienza indicata, del 22 novembre 2019, rinviata appunto per consentire la sua traduzione dal carcere, senza espletamento di attività processuale, circostanze non contestate nel primo motivo di ricorso. 3. Il diritto della parte civile al risarcimento del danno - accertato in primo grado, in conseguenza dell'ingiustificato e prolungato possesso dell'immobile da parte del Vitale nonostante la legittima assegnazione alla Nastri - è stato contestato solo in sede di legittimità e non devoluto in appello, con conseguente inammissibilità della censura. 4. Il diniego delle circostanze generiche è adeguatamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dai precedenti penali, sicuramente valorizzabili, e dalla gravità della condotta delittuosa, protrattasi nel tempo. 5. Non risulta ad oggi decorso il termine prescrizionale, tenendo conto: a) del dies a quo, coincidente con la data di cessazione della permanenza ossia della illegittima occupazione dell'immobile (ottobre 2014 - pag. 2 della sentenza di appello); b) del periodo massimo di prescrizione pari nove anni, in ragione dell'aumento della metà determinato dall'applicazione della recidiva specifica; c) dei periodi di sospensione indicati nella sentenza di primo grado. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura che si ritiene equo determinare in euro tremila.È rigettata, invece, la richiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di liquidazione delle spese del grado, non essendo stato fornito alcun utile contributo alla decisione, attraverso un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela degli interessi di natura civile (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Auriemma, Rv. 281923-01); la difesa della Nastri si è limitata, infatti, a presentare per iscritto le proprie conclusioni. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 29/11/
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