Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 44770/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine ai delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando le pene loro inflitte in primo grado in misura di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno.

Rilevato che i motivi disgiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione sia all'omessa riqualificazione delle condotte come fatti di lievi entità (entrambi i ricorrenti) sia al mancato proscioglimento per uso personale delle sostanze droganti ([OSCURATO:PERSONA]); quanto, invece, alla dedotta insussistenza della contestata recidiva ed alla pena di conseguenza irrogata ([OSCURATO:PERSONA]), va rilevato che la doglianza non è stata dedotta con l'atto di appello e ne risulta, pertanto, precluso l'esame in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno ai versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle ctitSC, UNO spese processuali e della somma di euro tremilarin favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere 4brsore [OSCURATO:PERSONA] hi nna Petr zellis D E pOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine ai delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando le pene loro inflitte in primo grado in misura di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno. Rilevato che i motivi disgiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione sia all'omessa riqualificazione delle condotte come fatti di lievi entità (entrambi i ricorrenti) sia al mancato proscioglimento per uso personale delle sostanze droganti ([OSCURATO:PERSONA]); quanto, invece, alla dedotta insussistenza della contestata recidiva ed alla pena di conseguenza irrogata ([OSCURATO:PERSONA]), va rilevato che la doglianza non è stata dedotta con l'atto di appello e ne risulta, pertanto, precluso l'esame in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno ai versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle ctitSC, UNO spese processuali e della somma di euro tremilarin favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere 4brsore [OSCURATO:PERSONA] hi nna Petr zellis D E pOS
Sentenza Cassazione n. 44770/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris