Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 18223/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19564/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] GIOVANNAe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicil iat e in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che lerappresentano e difend ono -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3491/2015 pubblicata il 04/05/2015, R.G. n. 5049/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell’INPS, per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e il pagamento del trattamento economico corrispondente all’Area C, posizione economica C1 di cui al CCNL Enti pubblici non economici - EPNE, a decorrere, rispettivamente, dal gennaio 2003 e da marzo 2005, e rigettava analoga domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte distrettuale – dopo ampia ricognizione delle declaratorie contrattuali concernenti l’Area di appartenenza delle lavoratrici (Area B) e quella pretesa (Area C) – rilevava che il quadro probatorio raccolto dimostrava lo svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo inerenti i diversi processi produttivi cui le stesse erano adibite (gestione contabile e istruttoria delle posizioni contributive di artigiani e commercianti per Lofani e liquidazione delle pensioni di invalidità per Franzini) e, quindi, il possesso dei requisiti propri della superiore qualifica C1 che dovevano essere individuati nella responsabilità dei risultati e nella gestione di un intero settore.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre l’ente affidandosi a un motivo e le lavoratrici Lofani e Franzini resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

4. La causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata a nuovo Relatore a seguito di pensionamento dell’originario Relatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del CCNL 1998-2001 [OSCURATO:PERSONA] pubblici non economici - EPNE, 9 del CCNL 2006-2009, 1362 cod.civ. con riferimento alla interpretazione delle declaratorie contrattuale delle Aree, avendo, la Corte territoriale, riconosciuto le differenze retributive corrispondenti all’Area C, posizione economica C1, senza tener conto che le lavoratrici appartenevano, rispettivamente, all'Area A2 (Franzini) e B1 (Lofani) e che, pertanto, non ricorrevano i requisiti previsti dalle clausole negoziali che indicano, quale mansione superiore, quella immediatamente superiore nell’ambito della stessa Area (CCNL 1998-2001) o quella dell’Area immediatamente superiore (CCNL 2006-2009); inoltre, la contrattazione collettiva richiede, per il conferimento di mansioni superiori, la vacanza di posto in organico, la sostituzione di altro dipendente e la comunicazione per iscritto al dipendente, requisiti non ricorrenti nel caso di specie.

2. Il motivo non è fondato.

3. Secondo giurisprudenza consolidata (v. tra le più recenti Cass. 20 febbraio 2023, n.5212; Cass. 31 ottobre 2019, n. 28112; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2102; Cass. 29 novembre 2016, n. 24266 e in fattispecie del tutto analoghe alla presente, Cass. n. 33135 del 2019, cit., e Cass. 20 novembre 2019, n. 30232) dalla quale non vi è ragione di discostarsi, non fornendo l’ente ricorrente elementi per mutare orientamento, questa Corte ha affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente -superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore.

4. Tale diritto non è condizionato alla legittimità dell'assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva ([OSCURATO:PERSONA] 2006/2009), posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.

5. Deve essere, pertanto, disattesa la deduzione del ricorrente che sollecita un'interpretazione della disciplina delle mansioni superiori svolte di fatto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5) che limiti il riconoscimento delle differenze retributive al solo svolgimento delle mansioni "immediatamente superiori", facendo in ciò riferimento all'art. 24 del CCNL 1998-2001 e all'art. 9 CCNL 2006-2009, in quanto ciò contrasterebbe, anche nell'ambito del rapporto di impiego pubblico privatizzato, con i principi di cuiagli artt. 36, 97 e 98 Cost. (sul punto v.

Cass. n. 1496/2022).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.

7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, da distrarsi a favore degli avvocati antistatari.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19564/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] GIOVANNAe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicil iat e in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che lerappresentano e difend ono -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3491/2015 pubblicata il 04/05/2015, R.G. n. 5049/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell’INPS, per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e il pagamento del trattamento economico corrispondente all’Area C, posizione economica C1 di cui al CCNL Enti pubblici non economici - EPNE, a decorrere, rispettivamente, dal gennaio 2003 e da marzo 2005, e rigettava analoga domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte distrettuale – dopo ampia ricognizione delle declaratorie contrattuali concernenti l’Area di appartenenza delle lavoratrici (Area B) e quella pretesa (Area C) – rilevava che il quadro probatorio raccolto dimostrava lo svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo inerenti i diversi processi produttivi cui le stesse erano adibite (gestione contabile e istruttoria delle posizioni contributive di artigiani e commercianti per Lofani e liquidazione delle pensioni di invalidità per Franzini) e, quindi, il possesso dei requisiti propri della superiore qualifica C1 che dovevano essere individuati nella responsabilità dei risultati e nella gestione di un intero settore. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre l’ente affidandosi a un motivo e le lavoratrici Lofani e Franzini resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 4. La causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata a nuovo Relatore a seguito di pensionamento dell’originario Relatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del CCNL 1998-2001 [OSCURATO:PERSONA] pubblici non economici - EPNE, 9 del CCNL 2006-2009, 1362 cod.civ. con riferimento alla interpretazione delle declaratorie contrattuale delle Aree, avendo, la Corte territoriale, riconosciuto le differenze retributive corrispondenti all’Area C, posizione economica C1, senza tener conto che le lavoratrici appartenevano, rispettivamente, all'Area A2 (Franzini) e B1 (Lofani) e che, pertanto, non ricorrevano i requisiti previsti dalle clausole negoziali che indicano, quale mansione superiore, quella immediatamente superiore nell’ambito della stessa Area (CCNL 1998-2001) o quella dell’Area immediatamente superiore (CCNL 2006-2009); inoltre, la contrattazione collettiva richiede, per il conferimento di mansioni superiori, la vacanza di posto in organico, la sostituzione di altro dipendente e la comunicazione per iscritto al dipendente, requisiti non ricorrenti nel caso di specie. 2. Il motivo non è fondato. 3. Secondo giurisprudenza consolidata (v. tra le più recenti Cass. 20 febbraio 2023, n.5212; Cass. 31 ottobre 2019, n. 28112; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2102; Cass. 29 novembre 2016, n. 24266 e in fattispecie del tutto analoghe alla presente, Cass. n. 33135 del 2019, cit., e Cass. 20 novembre 2019, n. 30232) dalla quale non vi è ragione di discostarsi, non fornendo l’ente ricorrente elementi per mutare orientamento, questa Corte ha affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente -superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore. 4. Tale diritto non è condizionato alla legittimità dell'assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva ([OSCURATO:PERSONA] 2006/2009), posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. 5. Deve essere, pertanto, disattesa la deduzione del ricorrente che sollecita un'interpretazione della disciplina delle mansioni superiori svolte di fatto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5) che limiti il riconoscimento delle differenze retributive al solo svolgimento delle mansioni "immediatamente superiori", facendo in ciò riferimento all'art. 24 del CCNL 1998-2001 e all'art. 9 CCNL 2006-2009, in quanto ciò contrasterebbe, anche nell'ambito del rapporto di impiego pubblico privatizzato, con i principi di cuiagli artt. 36, 97 e 98 Cost. (sul punto v. Cass. n. 1496/2022). 6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza. 7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, da distrarsi a favore degli avvocati antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
Sentenza Cassazione n. 18223/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris